Quando è possibile invocare la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c.?

Quando è possibile invocare la decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c.?

L‘art. 1186 c.c. disciplina la possibilità, per il creditore, di esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente, ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

Insolvenza

Lo stato di insolvenza che legittima il creditore a richiedere l’immediato adempimento è una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore si trova, e che rende verosimile l’impossibilità di far fronte ai propri impegni.

In particolare, la giurisprudenza ha stabilito che l’insolvenza non può essere desunta dal mero ritardo o dall’interruzione dei pagamenti rateali, in quanto tali fatti non sono sufficienti a dimostrare la situazione di dissesto economico del debitore.

Diminuzione o mancato conferimento delle garanzie

La diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie da parte del debitore possono consistere, ad esempio, nella vendita o nell’ipoteca di un bene che costituiva garanzia per l’obbligazione.

In tali ipotesi, il creditore può richiedere l’immediato adempimento della prestazione, in quanto la diminuzione o la perdita delle garanzie rende più difficile o addirittura impossibile il recupero del credito.

Clausole contrattuali derogatorie

L’art. 1186 c.c. è una norma imperativa, che non può essere derogata dalle parti. Pertanto, le clausole contrattuali che prevedono la decadenza del beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento di una sola rata sono nulle.

Conclusioni

L’art. 1186 c.c. tutela il creditore nei casi in cui il debitore si trovi in una situazione di dissesto economico o abbia diminuito o perso le garanzie per l’obbligazione.

In tali ipotesi, il creditore può richiedere l’immediato adempimento della prestazione, anche se il termine per l’adempimento è stabilito a favore del debitore.

Tuttavia, è importante ricordare che la decadenza del beneficio del termine non può essere invocata dal creditore se le circostanze che la legittimano non sono state provate.

Avv. Cosimo Montinaro

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