La responsabilità della struttura sanitaria e del medico nei confronti del paziente ha natura contrattuale

La responsabilità della struttura sanitaria e del medico nei confronti del paziente ha natura contrattuale

La responsabilità medica è sempre stato un argomento caldo e delicato nel panorama giuridico italiano. Per lungo tempo, la natura della responsabilità della struttura sanitaria e del medico nei confronti del paziente è stata oggetto di acceso dibattito, con diverse scuole di pensiero che si sono contrapposte. Finalmente, con la storica sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 577 del 2008, è stata delineata una chiara impostazione, riconoscendo la natura contrattuale di tale responsabilità.

Ma cosa comporta questo orientamento? Quali sono i riflessi pratici sulla tutela del paziente e sulle dinamiche processuali? E come è stata applicata questa impostazione nei recenti casi giurisprudenziali? La sentenza del Tribunale di Lecce n. 400 del 2021, oggetto di analisi in questo articolo, offre spunti interessanti per comprendere l’evoluzione e l’applicazione concreta di questo principio fondamentale.

Esposizione dei fatti di causa

La sentenza in esame riguarda una vicenda in cui un paziente conveniva in giudizio la “Card. […]“, struttura sanitaria presso la quale era stato sottoposto a un intervento di ernioplastica inguinale destra. Il paziente lamentava di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa di un’errata esecuzione dell’intervento, che avrebbe causato la lesione di vasi sanguigni e il danneggiamento del funicolo spermatico, con conseguente atrofia testicolare e compromissione della capacità di fecondare.

Normativa e precedenti giurisprudenziali applicati

Nel decidere la controversia, il Tribunale di Lecce ha applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità sanitaria. In particolare, ha fatto riferimento alla storica sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 577 del 2008, la quale ha sancito la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria e del medico nei confronti del paziente. Ciò comporta che, in ambito di responsabilità sanitaria, l’onere probatorio si articoli in modo diverso rispetto alla responsabilità extracontrattuale.

Decisione del caso e analisi della sentenza Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha proceduto all’analisi del caso concreto. Pur escludendo la prescrizione del diritto al risarcimento, il Giudice ha ritenuto che il paziente non avesse fornito la prova del nesso di causalità tra l’intervento chirurgico eseguito e le condizioni di atrofia testicolare e infertilità da lui lamentate. In particolare, il Tribunale ha condiviso le conclusioni del Consulente Tecnico d’Ufficio, il quale aveva escluso l’esistenza di tale nesso causale.

Massima risolutiva della sentenza

“E’ noto che a seguito della storica sentenza Cassazione civile sez. un. n. 577/2008 e sino alla L. 24/2017, la responsabilità della struttura sanitaria e del medico nei confronti del paziente ha natura contrattuale e, quanto al riparto dell’onere probatorio, spetta all’attore provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia con l’allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.

Nel dettaglio, Cassazione civile sez. III, , n.28992 ha chiarito che “In tema di responsabilità sanitaria incombe sul paziente creditore di provare la esistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento e il pregiudizio alla salute, altrimenti si espunge dalla fattispecie costitutiva del diritto l’elemento della causalità materiale. Al riguardo, infatti, va osservato che la causalità relativa tanto all’evento pregiudizievole, quanto al danno consequenziale è comune a ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale e extracontrattuale, quale portato della distinzione tra causalità e imputazione. La causalità attiene al collegamento naturalistico tra fatti accertati sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo ovvero su basi logico-inferenziali. Essa attiene alla relazione probabilistica (svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva) tra condotta ed evento di danno (e fra quest’ultimo e le conseguenze risarcibili), da ricostruirsi secondo un criterio di regolarità causale, integrato, se del caso, da quelli dello scopo della norma violata e dell’aumento del rischio tipico, previa analitica descrizione dell’evento, mentre su un piano diverso si colloca la dimensione della imputazione.

Questa ultima corrisponde all’effetto giuridico che la norma collega a un determinato comportamento sulla base di un criterio di valore, che è rappresentato della inadempienza nella responsabilità contrattuale e dalla colpa o il dolo in quella aquiliana (salvo i casi di imputazione oggettiva dell’evento, nell’illecito aquiliano). La causalità materiale si iscrive a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell’articolo 1227, comma 1, del Cc che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore, mentre il secondo comma attiene alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (cosiddetta “causalità giuridica”). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità e imputazione e su questo tronco comune intervengono le peculiarità della responsabilità contrattuale” (Cass. civ., sez. III, n. 28992/2019)

Implicazioni pratiche della sentenza

La sentenza in esame offre spunti interessanti sull’applicazione concreta del principio della natura contrattuale della responsabilità sanitaria. In particolare, evidenzia come, in ambito di responsabilità medica, l’onere probatorio a carico del paziente riguardi non solo l’esistenza del rapporto contrattuale (o del contatto sociale), ma anche la dimostrazione del nesso di causalità tra la condotta del medico/struttura e il danno lamentato. Ciò impone al paziente un onere probatorio particolarmente gravoso, che può rivelarsi decisivo ai fini dell’esito del giudizio.

Questa sentenza del Tribunale di Lecce rappresenta quindi un ulteriore tassello nell’evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità sanitaria, confermando l’importanza del rispetto dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2008. Un orientamento che, pur essendo stato oggetto di critiche da parte di alcuni, continua a permeare la prassi applicativa, imponendo ai pazienti un onere probatorio particolarmente rigoroso.

Avv. Cosimo Montinaro

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