Riempimento di foglio firmato in bianco e querela di falso: inammissibile senza lโ€™indicazione di prove specificheโ€ โ€“ Tribunale di Lecce, 2022

Una recente pronuncia del Tribunale di Lecce offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilitร  della querela di falso in caso di riempimento abusivo di fogli firmati in bianco. La sentenza, emessa nel 2022, affronta un tema di particolare rilevanza pratica nella vita quotidiana e nei rapporti negoziali, distinguendo con precisione i casi in cui รจ necessario ricorrere alla querela di falso da quelli in cui sono sufficienti altri rimedi. Nel caso esaminato, due coniugi si sono opposti a un decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, sostenendo di aver sottoscritto fogli in bianco che sarebbero stati poi riempiti abusivamente dal creditore, in assenza di qualsiasi accordo sul contenuto. Tale vicenda processuale ha permesso al Tribunale di Lecce di approfondire la distinzione tra riempimento avvenuto absque pactis e riempimento contra pacta, unโ€™importante differenziazione concettuale che determina la scelta del rimedio giuridico appropriato. La sentenza chiarisce inoltre i requisiti formali essenziali per la validitร  della querela di falso, in particolare la necessitร  di indicare specificamente gli elementi e le prove della falsitร  contestata. Questa decisione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che mira a bilanciare la tutela dei diritti di chi ha sottoscritto documenti in bianco con lโ€™esigenza di evitare utilizzi strumentali della querela di falso che potrebbero determinare unโ€™ingiustificata dilatazione dei tempi processuali. Il Tribunale di Lecce, con questa pronuncia, offre dunque unโ€™importante guida pratica per avvocati e cittadini che si trovano ad affrontare casi di presunto abuso nella compilazione di documenti firmati in bianco, chiarendo quali siano i presupposti e le modalitร  corrette per contestarne validamente il contenuto.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia giudiziaria trae origine da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di un creditore nei confronti di due coniugi. Il provvedimento monitorio ordinava ai due coniugi il pagamento di una somma considerevole, oltre interessi e rivalutazione, sulla base di una dichiarazione di debito dagli stessi sottoscritta diversi anni prima. I coniugi, ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, decidevano di proporre opposizione contestando la validitร  del documento posto a fondamento della pretesa creditoria. Secondo quanto esposto nel ricorso in opposizione, i due coniugi avevano conosciuto il creditore in occasione dellโ€™acquisto dellโ€™immobile nel quale attualmente vivono. Nel corso delle varie vicende contrattuali che avevano preceduto e accompagnato tale acquisto, il creditore aveva chiesto loro di firmare in bianco alcuni fogli โ€œin caso di necessitร โ€œ. I coniugi, riponendo piena fiducia nel creditore, avevano prontamente provveduto a sottoscrivere i fogli. Una volta definita la compravendita dellโ€™immobile, perรฒ, i coniugi non si erano preoccupati di richiedere la restituzione dei fogli sottoscritti in bianco. Successivamente, con grande stupore, avevano ricevuto le note con le quali il creditore richiedeva il pagamento dellโ€™importo poi oggetto del decreto ingiuntivo. Nella loro opposizione, i coniugi dichiaravano espressamente di disconoscere lโ€™autenticitร  del contenuto del documento, pur riconoscendo come propria la firma apposta in calce. Nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, i coniugi formalizzavano personalmente, in udienza, la querela di falso nei confronti del documento denominato โ€œdichiarazione di debitoโ€œ. Dallโ€™altra parte, il creditore ingiungente si costituiva in giudizio sostenendo lโ€™inammissibilitร  della querela di falso proposta dagli opponenti, argomentando che tale rimedio non sarebbe stato appropriato nel caso di specie, trattandosi, secondo la ricostruzione degli stessi opponenti, di un atto sottoscritto in bianco senza alcun accordo sottostante di riempimento. Inoltre, il creditore eccepiva che la querela risultava comunque infondata per mancata indicazione delle prove e degli elementi della asserita falsificazione.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento per la questione esaminata dal Tribunale di Lecce si incentra principalmente sullโ€™articolo 221 del Codice di Procedura Civile, che disciplina specificamente la proposizione della querela di falso. Tale disposizione, al secondo comma, stabilisce un requisito formale imprescindibile: la domanda deve contenere, a pena di nullitร , lโ€™indicazione degli elementi e delle prove della falsitร . Questa previsione normativa risponde allโ€™esigenza di evitare che lo strumento della querela di falso, particolarmente incisivo sul piano processuale poichรฉ comporta la sospensione del giudizio principale, venga utilizzato in modo pretestuoso o dilatorio. La giurisprudenza di legittimitร  ha elaborato nel tempo una serie di principi in materia di contestazione del contenuto di documenti sottoscritti in bianco. In particolare, si รจ consolidato lโ€™orientamento secondo cui รจ necessario distinguere due situazioni fondamentalmente diverse: il riempimento absque pactis, ovvero avvenuto in assenza di qualsiasi accordo tra le parti sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere, e il riempimento contra pacta, cioรจ eseguito in modo difforme rispetto a quanto pattuito tra le parti. La Corte di Cassazione, nelle sue numerose pronunce sul tema, ha chiarito che solo nel primo caso รจ necessario proporre querela di falso, mentre nel secondo caso รจ sufficiente eccepire lโ€™inadempimento dellโ€™accordo di riempimento. Tale distinzione si basa sul fatto che nel caso di riempimento absque pactis il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore giร  completo e definitivo, e lโ€™interpolazione del testo realizza una vera e propria falsitร  materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore. Diversamente, nel caso di riempimento contra pacta, il sottoscrittore ha preventivamente fatto proprio il risultato espressivo che sarร  prodotto dal riempitore, sia pure entro i limiti dellโ€™accordo intercorso. Tra i precedenti giurisprudenziali piรน rilevanti citati nella sentenza vi รจ la pronuncia della Corte dโ€™Appello di Torino, sezione III, n. 877/2020, secondo cui โ€œin caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura รจ tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto โ€˜absque pactisโ€™โ€œ.