Riempimento di un foglio firmato in bianco e querela di falso

Riempimento di un foglio firmato in bianco e querela di falso

Con la sentenza n. 1191/2022, pubblicata il 28 aprile 2022, il Tribunale di Lecce ha confermato l’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui, in caso di sottoscrizione di un documento in bianco, la denunzia dell’abusivo riempimento postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis, non anche nell’ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo contra pacta.

In particolare, la sentenza ha precisato che la querela di falso è necessaria quando il documento è stato riempito senza che il sottoscrittore abbia prestato il suo consenso al contenuto del documento stesso. In tale caso, infatti, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore e assume una valenza autonoma, che non può essere ricondotta alla volontà del sottoscrittore stesso.

Al contrario, la querela di falso non è necessaria quando il documento è stato riempito sulla base di un accordo tra il sottoscrittore e il riempitore. In tal caso, infatti, il sottoscrittore ha preventivamente consentito al riempimento del documento e, pertanto, la sua volontà è ancora presente nel documento.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la querela di falso non fosse necessaria, in quanto il documento era stato riempito in base a un accordo tra il sottoscrittore e il riempitore. In particolare, il documento era stato sottoscritto dal sottoscrittore per consentire al riempitore di inserire la data e l’importo di un pagamento. Il riempitore, tuttavia, aveva inserito nel documento anche altre clausole, che il sottoscrittore contestava.

Il Tribunale ha ritenuto che, in tale ipotesi, il sottoscrittore non aveva contestato la provenienza del documento dal riempitore, ma solo il contenuto del documento stesso. Pertanto, la querela di falso non era necessaria ed il sottoscrittore poteva far valere le proprie ragioni attraverso un’azione di inadempimento del mandato ad scribendum.

La sentenza del Tribunale di Lecce è importante perché conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia di riempimento di un documento in bianco. La sentenza chiarisce, infatti, che la querela di falso è necessaria solo quando il documento è stato riempito senza il consenso del sottoscrittore. In tutti gli altri casi, il sottoscrittore può far valere le proprie ragioni attraverso un’azione di inadempimento del mandato ad scribendum.

Avv. Cosimo Montinaro

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