Rimborso spese straordinarie: è necessario un titolo esecutivo specifico

Rimborso spese straordinarie: è necessario un titolo esecutivo specifico

Introduzione

In materia di assegno di mantenimento, il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, è tenuto a rimborsare all’altro coniuge le spese effettivamente sostenute per il soddisfacimento dei bisogni dei figli.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, è necessario che il coniuge creditore si munisca di un titolo esecutivo specifico, che accerti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità.

La sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4513/2020, ha confermato questo orientamento, cassando la sentenza di merito che aveva condannato il coniuge obbligato al rimborso delle spese straordinarie sulla base del solo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di separazione o divorzio.

Nel caso di specie, la sentenza di separazione aveva stabilito che il coniuge non affidatario dovesse contribuire alle spese straordinarie dei figli, nella misura del 50%. Il coniuge affidatario aveva poi agito in giudizio per ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, producendo in giudizio le relative fatture e ricevute.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando il coniuge non affidatario al rimborso delle spese. Il coniuge non affidatario aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancanza di un titolo esecutivo specifico.

La Cassazione ha condiviso le doglianze del ricorrente, affermando che, in tema di assegno di mantenimento, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di separazione o divorzio non è idoneo a legittimare l’esecuzione forzata per il rimborso delle spese straordinarie.

La Corte ha precisato che, in tali casi, il coniuge creditore deve adire nuovamente il giudice per ottenere un titolo esecutivo specifico, che accerti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità.

massima

Cassazione, ordinanza n. 4513/2020

“… la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinchè accerti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità. (Cass. 1758 del 2008 cui sono seguite Cass. 4543 del 2011; 1161 del 2017, in quest’ultima pronuncia si ritiene necessario l’accertamento giudiziale quando le somme da pagare non siano determinate o determinabili in base al titolo con un semplice calcolo aritmetico). L’orientamento richiamato dal ricorrente anche in memoria, così massimato: Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure “pro quota”, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore. (cfr. anche Cass. 11316 del 2011) non si pone in contrasto con il primo dal momento che non esclude l’accertamento giudiziale a cognizione piena sulla debenza e quantificazione delle somme. Ne consegue che deve escludersi sia il difetto d’interesse della parte intimata, attrice in primo grado, per la scelta effettuata fin dall’inizio del giudizio di accertamento del proprio credito, sia il rischio di duplicazione di titoli esecutivi, comunque evidenziabile nei giudizi di opposizione esecutiva. Dalla giurisprudenza di legittimità emerge la pluralità di forme di tutela giudiziale rimesse alla parte creditrice a fronte dell’inadempimento del genitore obbligato, senza escludere la legittimità della scelta quando si ritenga necessario un accertamento a cognizione piena a fronte delle prevedibili contestazioni di controparte, nella specie effettivamente verificatesi”.

Le conseguenze pratiche della sentenza

La sentenza della Cassazione ha importanti conseguenze pratiche per i coniugi separati o divorziati.

Innanzitutto, essa conferma che il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie è tenuto a rimborsare all’altro coniuge le spese effettivamente sostenute, anche se non sono indicate nel titolo esecutivo costituito dalla sentenza di separazione o divorzio.

In secondo luogo, la sentenza stabilisce che, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, è necessario che il coniuge creditore si munisca di un titolo esecutivo specifico, che accerti l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità.

Per ottenere tale titolo esecutivo, il coniuge creditore deve adire nuovamente il giudice, che dovrà accertare la sussistenza dei presupposti per il rimborso.

Conclusione

La sentenza della Cassazione è un importante punto di riferimento per la giurisprudenza in materia di rimborso delle spese straordinarie in sede di separazione o divorzio.

Essa conferma che il coniuge creditore deve munirsi di un titolo esecutivo specifico per poter ottenere l’esecuzione forzata del credito.

Avv. Cosimo Montinaro

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