Riscossione crediti cartolarizzati: l’intimazione del precetto non può essere delegata a società non iscritte all’albo ex art. 106 TUB

Riscossione crediti cartolarizzati: l’intimazione del precetto non può essere delegata a società non iscritte all’albo ex art. 106 TUB

Introduzione

La sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1516 del 27 dicembre 2023 ha stabilito che l’intimazione del precetto, in materia di riscossione di crediti cartolarizzati, non può essere delegata a società non iscritte all’albo ex art. 106 TUB.

Fonte: Diritto del risparmio

Il caso

Una società veicolo e la sua mandataria avevano notificato un atto di precetto a una debitrice, preannunciando l’esecuzione forzata. La debitrice si era opposta eccependo la nullità del precetto per la supposta nullità della delega conferita alla mandataria.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto l’opposizione della debitrice, rilevando che:

  • L’intimazione del precetto, pur essendo un atto stragiudiziale, rientra nella fase di riscossione “ordinaria” dei crediti.
  • La riscossione dei crediti cartolarizzati è un’attività riservata agli intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB.
  • Il recupero forzoso del credito, la cui fase esecutiva costituisce attività diversa dalla riscossione ordinaria dei crediti, può essere svolto solo da soggetti iscritti all’albo ex art. 106 TUB.
  • L’intimazione del precetto richiede lo svolgimento di specifiche attività di natura squisitamente bancaria e finanziaria, che implicano continui contatti con i soggetti ceduti.

art. 106 tub

1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

  1. a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114 quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell’articolo 114 novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
  2. b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  3. c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico.

Le implicazioni della sentenza

La sentenza del Tribunale di Civitavecchia ha importanti implicazioni per la riscossione dei crediti cartolarizzati. In particolare, la sentenza chiarisce che:

  • Le società veicolo e i sub servicer non possono delegare la notifica del precetto a società non iscritte all’albo ex art. 106 TUB.
  • I debitori possono opporsi al precetto notificato da una società non iscritta all’albo ex art. 106 TUB.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Civitavecchia rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei debitori in materia di riscossione di crediti cartolarizzati.

Avv. Cosimo Montinaro

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