Ritardo aereo: come ottenere il risarcimento
Introduzione
Con l’acquisto di un biglietto aereo, si stipula un contratto di trasporto aereo a prestazioni corrispettive. In caso di ritardo o inadempimento del vettore, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno.
La normativa di riferimento
La disciplina del ritardo aereo è contenuta nella Convenzione di Varsavia del 1929, nella Convenzione di Montreal del 1999 e nel Regolamento UE n. 261/2004.
Secondo la Convenzione di Varsavia, il vettore è responsabile del danno cagionato da un ritardo nel trasporto aereo di persone, bagagli o merci.
La Convenzione di Montreal ha ampliato la responsabilità del vettore, includendo anche il danno morale.
Il Regolamento UE n. 261/2004, invece, ha previsto una compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo, negato imbarco e ritardo prolungato.
Il ritardo prolungato è definito come un ritardo di almeno tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto.
compensazione pecuniaria
La compensazione pecuniaria è determinata in base alla distanza della tratta aerea:
- € 250 per le tratte inferiori o pari a 1500 chilometri;
- € 400 per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per le tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
- € 600 per le tratte che non rientrano nelle ipotesi di cui sopra.
Inoltre, il vettore è obbligato a fornire al passeggero assistenza in caso di ritardo o cancellazione del volo, consistente in pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, nonché in due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Conclusione
In caso di ritardo aereo, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno, che può consistere nella compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento UE n. 261/2004, nonché nel risarcimento del danno morale e delle spese sostenute a causa del ritardo.
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