Segnalazione negativa su CRIF illegittima: Tribunale di Lecce annulla per mancata consegna del preavviso

Segnalazione negativa su CRIF illegittima: Tribunale di Lecce annulla per mancata consegna del preavviso

Introduzione

Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 22 novembre 2023, ha dichiarato illegittima la segnalazione effettuata da Banco BPM S.p.a. presso CRIF e ha, quindi, ordinato a quest’ultima società, quale gestore del sistema informativo creditizio (SIC), di procedere immediatamente alla cancellazione delle segnalazioni presenti sulle banche dati SIC in relazione al credito per cui è causa.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto che la segnalazione fosse illegittima perché non era stata preceduta dal necessario preavviso al risparmiatore, previsto dall’art. 125, comma 3, T.U.B. (d.lgs n. 385/1993) e dall’art. 5, comma 6, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che l’intermediario segnalante, Banco BPM S.p.a., aveva inviato il preavviso al ricorrente con raccomandata semplice Posta-time.

Il Tribunale ha ritenuto che tale modalità di invio non fosse sufficiente a dimostrare la consegna del preavviso al destinatario, in quanto non consente di accertare con certezza che il destinatario abbia effettivamente ricevuto la comunicazione.

Infatti, la raccomandata semplice Posta-time non prevede la riconsegna al mittente dell’avviso di ricevimento firmato dal destinatario.

In assenza di tale prova, il Tribunale ha ritenuto che la segnalazione fosse illegittima, in quanto non era stata rispettata la procedura prevista dalla legge.

massima, tribunale di lecce, ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 22/11/2023

“... considerato, in punto di fumus boni juris, che l’art. 125, comma 3, T.U.B. (d.lgs n. 385/1993) prescrive agli intermediari finanziari l’obbligo del preavviso al risparmiatore nel caso di segnalazione a una banca dati di informazioni negative per la prima volta, e che l’art. 5, comma 6, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie dispone che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie;
posto che detta comunicazione di preavviso integra una dichiarazione recettizia, la cui efficacia si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo del destinatario (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14685 del 13/6/2017);
posto che il preavviso predetto è atto necessario e propedeutico per poter comunicare al SIC i dati relativi al ritardo nel pagamento o situazioni negative similari;
rilevato che, a fronte dei detti obblighi di preavviso, l’intermediario segnalante non ha fornito alcuna prova che le asserite comunicazioni del 02.11.2020, del 08.03.2021 nonché del 02.05.2022, menzionate nella memoria di costituzione e risposta, siano mai state inviate e che siano giunte a conoscenza del ricorrente, mancando qualsiasi valido riscontro sul punto;
ritenuto, pertanto, che la segnalazione negativa sui SIC oggetto del presente procedimento deve ritenersi illegittimamente effettuata
;”

Conclusione

L’ordinanza del Tribunale di Lecce è un importante precedente che conferma l’importanza del rispetto delle procedure previste per la segnalazione di informazioni negative sui sistemi informativi creditizi.

In particolare, l’ordinanza sottolinea che il preavviso deve essere inviato al destinatario con una modalità che consenta di accertare con certezza la sua ricezione.

Avv. Cosimo Montinaro

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