Sentenza patteggiamento: nessuna efficacia probatoria in sede civile dopo riforma Cartabia – Corte Appello Roma 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità civile – Rapporto tra giudizio penale e civile
  • Oggetto: Risarcimento danni da infortunio con trattore agricolo – Efficacia probatoria sentenza di patteggiamento
  • Normativa: art. 445 co. 1-bis c.p.p., art. 444 c.p.p., art. 2043 c.c., art. 2729 c.c.
  • Parole chiave: sentenza patteggiamento, riforma Cartabia, efficacia probatoria, giudizio civile, art. 445 cpp

La sentenza di patteggiamento non ha alcuna efficacia di prova nei giudizi civili dopo la riforma Cartabia che ha introdotto l’art. 445 co. 1-bis c.p.p.. La Corte di Appello di Roma, con sentenza 2026, ha escluso qualsiasi efficacia probatoria della sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento danni, ribadendo che tale sentenza non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l’onere della prova. Il principio chiarisce che la sentenza di patteggiamento, anche dopo la riforma Cartabia, costituisce al massimo un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall’art. 2729 c.c., non potendo da essa trarsi la prova della condotta illecita. Nel caso esaminato, la Corte ha rigettato la pretesa di utilizzare la sentenza di patteggiamento per lesioni colpose come prova della responsabilità extracontrattuale.

Massima

“Deduce l’appellante che erra, anche, il Tribunale allorché assume che il rilievo probatorio della sentenza di patteggiamento poco rileverebbe in punto di responsabilità extracontrattuale per essere stata pronunciata a condanna per le lesioni colpose con l’aggravante del rapporto di lavoro. B.9 Non potrà sfuggire al Giudice di Appello che le lesioni colpose sono, ontologicamente, un illecito extra-contrattuale e tale qualificazione non viene meno se viene contestata una specifica aggravante’. La deduzione è infondata. Invero, a seguito della riforma Cartabia, è stato inserito all’articolo 445 cpp il comma 1-bis che esclude qualsiasi efficacia di prova della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili. Anche prima dell’adozione di tale norma la giurisprudenza riteneva che essa costituisse un semplice elemento di prova di cui il giudice civile poteva tener conto. […] Deve, infatti, evidenziarsi che – contrariamente a quanto ripetutamente affermato dall’attore- la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l’onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall’art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma (art. 444 c.p.p.) espressa che ne proclama l’inefficacia agli effetti civili (cfr in tal senso Cass. n. 20170 del 30/07/2018 e la recente Cass. n. 7014 del 11/03/2020 in senso conforme).