Sentenza Tribunale Milano: i rider sono lavoratori subordinati

Sentenza Tribunale Milano: i rider sono lavoratori subordinati

Sentenza Tribunale Milano: i rider sono lavoratori subordinati. Ecco cosa significa per il loro futuro e quali sono le implicazioni per i loro diritti.

Articolo di approfondimento sul caso “Pazienza – N.C.M. e altri c. U.E.I. S.r.l.” e le sue implicazioni per il mondo del lavoro.

Introduzione

Nel panorama sempre più dominato dall’economia digitale, il fenomeno dei rider ha suscitato notevole interesse e dibattito in ambito giuridico e sindacale. La recente sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, datata 28 settembre 2023 e relativa al caso “Pazienza – N.C.M. e altri c. U.E.I. S.r.l.“, fornisce un’importante delucidazione sulla qualificazione del rapporto di lavoro dei rider.

La disputa giuridica

La sentenza nasce dalle accuse delle organizzazioni sindacali ricorrenti nei confronti della società convenuta, riguardanti la presunta natura antisindacale delle sue condotte. In particolare, le organizzazioni sindacali lamentavano la mancanza di trasparenza nella comunicazione delle decisioni aziendali riguardo alla cessazione delle attività di food delivery in Italia, con la conseguente interruzione dei rapporti di lavoro dei rider, nonché l’omissione delle procedure di consultazione previste dalla legge per tali situazioni.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Milano ha analizzato attentamente la questione della qualificazione del rapporto di lavoro dei rider, giungendo alla conclusione che i corrieri impiegati dalla società convenuta fossero effettivamente lavoratori subordinati. Tale decisione è stata basata sulla documentazione prodotta dalle parti e sulla giurisprudenza europea e italiana consolidata in materia.

Elementi di subordinazione

L’analisi del Tribunale ha evidenziato la presenza di elementi che indicano una dipendenza economica e organizzativa da parte dei rider nei confronti dell’azienda. Nonostante la flessibilità apparente nel determinare i propri orari di lavoro e nell’accettare o meno le consegne, l’organizzazione del lavoro definita esclusivamente dalla società attraverso la piattaforma digitale ha comportato una dipendenza effettiva dei rider dalle direttive aziendali.

massima

Tribunale di Milano, Sez. lav., 28 settembre 2023

“Al di là dell’apparente libertà dei corrieri di scegliere i tempi di lavoro e se rendere o meno la prestazione, l’organizzazione del lavoro disegnata in modo esclusivo dalla parte convenuta sulla piattaforma digitale nella propria disponibilità si è tradotta, oltre che nell’integrazione del presupposto della etero – organizzazione, anche nella messa a disposizione al datore di lavoro da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative per consistenti periodi temporali, peraltro non retribuiti e nell’esercizio da parte della convenuta di poteri di direzione e controllo, oltre che di natura latamente disciplinare, che costituiscono gli elementi costitutivi della fattispecie del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.”

Obblighi aziendali

Alla luce di tale dipendenza, il Tribunale ha ritenuto che la società convenuta avesse l’obbligo di attivare le procedure di consultazione sindacale previste dalla legge prima di procedere alla comunicazione dei licenziamenti, anche se avesse optato per qualificare i rider come collaboratori etero-organizzati anziché come lavoratori subordinati.

Implicazioni della sentenza

La sentenza del Tribunale di Milano rappresenta un importante punto di riferimento nella discussione sulla natura giuridica del lavoro dei rider. Essa sottolinea l’importanza di valutare attentamente le dinamiche effettive del rapporto di lavoro, al di là delle apparenze, e di garantire il rispetto dei diritti sindacali e delle procedure legali in situazioni di cessazione dell’attività lavorativa.

Conclusioni

Il caso “Pazienza – N.C.M. e altri c. U.E.I. S.r.l.” evidenzia la necessità di un approccio giuridico attento e sensibile alle nuove forme di lavoro emergenti nell’era digitale, al fine di garantire una tutela efficace dei diritti dei lavoratori e un equilibrio tra flessibilità aziendale e salvaguardia sociale.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato del lavoro)

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