Sospensione della responsabilità genitoriale del genitore coinvolto nel mondo della criminalità e della droga

Sospensione della responsabilità genitoriale del genitore coinvolto nel mondo della criminalità e della droga

introduzione

La responsabilità genitoriale (ex potestà genitoriale) è un complesso di diritti e doveri che incombono su ciascun genitore nei confronti dei propri figli minori. Essa ha la finalità di tutelare il minore e di garantirgli un sano sviluppo psicofisico e morale.

Quando un genitore adotta comportamenti che possono ledere il minore, la legge italiana prevede delle misure per proteggere quest’ultimo, tra cui la sospensione della potestà genitoriale.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27553/2021, ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni di Genova che aveva sospeso la responsabilità genitoriale del padre nei confronti della figlia minore, a causa della sua condotta di vita, caratterizzata da un coinvolgimento nel mondo della criminalità e della tossicodipendenza.

Le ragioni della decisione

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale, ribadendo che, ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale, è sufficiente una condotta del genitore che appaia comunque pregiudizievole per il figlio. Non occorre, pertanto, che il comportamento abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale.

Nel caso in esame, il padre era stato già condannato per reati di droga e di violenza domestica, e si trovava attualmente in carcere per espiazione pena. La Corte di merito, sulla base di tali elementi, ha ritenuto che la sua condotta fosse pregiudizievole per la figlia, in quanto non le garantiva un ambiente di vita idoneo al suo sviluppo psicofisico e morale.

In particolare, la Corte ha osservato che la costante esposizione della minore a un ambiente caratterizzato da violenza e criminalità poteva comportare un rischio per il suo sviluppo psicofisico. Inoltre, la situazione di tossicodipendente del padre, anche se non aveva avuto conseguenze immediate sulla figlia, poteva rappresentare un potenziale pericolo per il suo futuro.

massima

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 15/03/2021) 11/10/2021, n. 27553

Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 333 c.c..

Espone il ricorrente che i provvedimenti a tutela del minore possono essere adottati solo ove la condotta del genitore appaia pregiudizievole per il figlio, mentre, nel caso in esame, lo stesso non hamai cagionato alcun pregiudizio alla figlia, tanto è vero che non sono stati vietati i suoi incontri con la medesima.

In particolare, la sua condizione di tossicodipendente sottoposto a carcerazione non ha mai cagionato alcun danno alla bambina. Ne consegue che il provvedimento di sospensione è stato adottato ai soli fini di una più comoda gestione della stessa: il che esula dalla previsione normativa di cui all’art. 333 c.c..

4. Il motivo è infondato.

Va osservato, avuto riguardo alla formula elastica usata dal legislatore, che ritiene sufficiente, per l’adozione del provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, a norma dell’art. 333 c.c., una condotta del genitore che “appare comunque pregiudizievole al figlio”, che non occorre, a tal fine, che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore. Il legislatore ha, in sostanza, introdotto una disciplina molto protettiva per il minore allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio derivante dalla condotta di un genitore, che può essere anche non volontaria, rilevando la mera attitudine obiettiva ad arrecare danno al figlio (Cfr. Cass. 21 febbraio 2004, n. 3529 in motivazione).

Non vi è dubbio che la Corte di merito abbia fatto buon uso di tale principio, avendo la stessa evidenziato i potenziali pregiudizi derivanti alla minore dalla costante condotta di vita del genitore, coinvolto nel mondo della droga e della piccola criminalità, e come tale non idoneo ad assumersi la responsabilità delle scelte più importanti riguardanti l’accudimento della minore A. nella sua quotidianità e nelle diverse fasi di crescita.

Va, peraltro, osservato, che la Corte di merito ha opportunamente evidenziato che la sospensione della responsabilità genitoriale non incide di fatto sui contatti tra padre e figlia nè sulla frequentazione della famiglia origine, producendo risultanti non sostanzialmente diversi da quella delega generale alla famiglia presso cui la minore è collocata che lo stesso ricorrente aveva proposto, in via alternativa, in udienza.

Tale complessiva valutazione in fatto, espressa con una motivazione immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.

Conclusione

In conclusione, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni di Genova, ritenendo che la sospensione della responsabilità genitoriale fosse una misura necessaria per proteggere la minore e garantirle il diritto a crescere in un ambiente sicuro e protetto.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato diritto di famiglia)

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