Le questioni che riguardano la validità dei testamenti redatti da persone affette da demenza senile rappresentano uno dei terreni più delicati del diritto successorio contemporaneo. La crescente incidenza di patologie neurodegenerative come l’Alzheimer nella popolazione anziana pone interrogativi sempre più frequenti sulla capacità di testare e sulla protezione delle volontà testamentarie autentiche.
Il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato su una vicenda particolarmente emblematica che tocca il cuore di queste problematiche. La sentenza del 2025 ha affrontato il complesso tema dell’incapacità naturale conseguente a infermità psichica, esaminando il caso di una donna che aveva redatto testamento pubblico mentre era già in fase avanzata di deterioramento cognitivo.
La vicenda ha coinvolto una famiglia divisa tra il rispetto delle ultime volontà apparentemente espresse dalla defunta e la necessità di verificare se tali volontà fossero realmente frutto di una decisione consapevole. Al centro della controversia, un testamento pubblico redatto nel 2014 da una signora successivamente riconosciuta invalida civile per grave compromissione delle capacità cognitive.
La questione assume particolare rilevanza pratica considerando che sempre più spesso le famiglie si trovano ad affrontare situazioni analoghe, dove la progressione delle malattie neurodegenerative rende difficile stabilire il momento esatto in cui una persona perde la capacità di compiere atti giuridicamente rilevanti. La demenza di Alzheimer, in particolare, presenta caratteristiche di progressività che rendono complessa la valutazione retrospettiva della capacità di intendere e di volere.
➡️RICHIEDI UNA CONSULENZA⬅️ all’Avv. Cosimo Montinaro – email segreteria@studiomontinaro.it
Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
- SCARICA LA SENTENZA ⬇️
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda ha origine dal decesso di una donna avvenuto nel novembre 2019, vedova e senza figli, i cui unici eredi legittimi erano i nipoti, figli di una sorella premorta. La defunta aveva redatto un testamento pubblico alcuni anni prima della morte, precisamente nel maggio 2014, presso uno studio notarile.
Con questo atto testamentario, la donna aveva istituito erede universale il proprio marito, prevedendo una sostituzione ereditaria a favore della cognata e del coniuge di quest’ultima per il caso in cui il marito non avesse potuto accettare l’eredità. Contestualmente, aveva disposto un legato avente ad oggetto la metà dei beni mobili in favore di uno dei nipoti e della moglie di questi.
La situazione si è complicata quando il marito della testatrice è deceduto l’anno successivo al testamento, attivando così la clausola sostitutiva che designava come eredi la cognata e il suo coniuge. I nipoti della defunta, tuttavia, hanno iniziato a nutrire seri dubbi sulla validità del testamento, considerando le condizioni di salute della zia al momento della sua redazione.
Le prime perplessità sono emerse dall’analisi della documentazione sanitaria relativa al periodo in cui il testamento era stato rogato. Dai referti medici risultava infatti che la donna era già seguita per una grave forma di demenza senile con progressivo deterioramento delle funzioni cognitive. La situazione clinica appariva particolarmente compromessa, tanto che alcuni mesi dopo il testamento la competente commissione medica regionale l’aveva riconosciuta invalida civile nella forma più grave.
La famiglia ha scoperto che al momento del riconoscimento dell’invalidità civile, la donna era stata classificata come “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”. Questa circostanza ha sollevato interrogativi sulla possibilità che, già al momento della redazione del testamento, la testatrice fosse in condizioni analoghe di incapacità naturale.
Le modalità stesse di redazione del testamento hanno destato sospetti nei familiari. L’atto era stato ricevuto non presso lo studio del notaio, ma presso l’ufficio di un avvocato di fiducia del marito della testatrice. Il notaio si era presentato con il testamento già completamente dattiloscritto, limitandosi a completare a mano solo le parti relative agli orari e alle firme. Questa circostanza ha fatto pensare che il contenuto testamentario fosse stato concordato in precedenza con qualcuno diverso dalla testatrice stessa.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento per la valutazione della capacità di testare è delineato principalmente dall’articolo 591 del codice civile, che al secondo comma stabilisce le cause di nullità del testamento. In particolare, il numero 3 di tale disposizione prevede la nullità del testamento “fatto da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere nel momento in cui ha fatto testamento”.
La norma introduce il concetto di incapacità naturale, distinguendola dall’incapacità legale derivante da interdizione o inabilitazione. Si tratta di una forma di incapacità di fatto che deve essere provata caso per caso, dimostrando che al momento della redazione dell’atto testamentario il soggetto si trovava in uno stato tale da compromettere la sua capacità di comprendere il significato e le conseguenze delle proprie dichiarazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato nel tempo principi interpretativi fondamentali in materia. Particolarmente rilevante è il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 4316 del 2016, secondo cui “in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica, accertata la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione è presunta, iuris tantum, anche nel periodo intermedio”.
Questo orientamento stabilisce una presunzione relativa di continuità dello stato di incapacità quando questo sia accertato in momenti temporalmente vicini. La conseguenza pratica è che spetta alla parte che sostiene la validità dell’atto l’onere di dimostrare che il soggetto ha agito durante un intervallo lucido o una fase di remissione della patologia.
Un altro precedente fondamentale è rappresentato dalla Cassazione n. 2702 del 2019, che ha chiarito i limiti della fede privilegiata dell’atto pubblico in relazione alla capacità del testatore. La Corte ha stabilito che “in tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso”.
Questo principio trova il suo fondamento nell’articolo 2700 del codice civile, che disciplina l’efficacia probatoria dell’atto pubblico. La norma stabilisce che l’atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma solo “nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni”.
Ne deriva che la valutazione della capacità mentale del testatore da parte del notaio, pur godendo di particolare autorevolezza, non preclude la possibilità di una verifica giudiziale successiva basata su elementi probatori più approfonditi, come la documentazione sanitaria e le consulenze tecniche specialistiche.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Milano ha accolto integralmente la domanda di annullamento del testamento per incapacità di testare, fondando la propria decisione su una rigorosa analisi della documentazione sanitaria e delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio in ambito medico-legale.
L’elemento centrale della decisione è rappresentato dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che ha esaminato in dettaglio la progressione della malattia di Alzheimer della testatrice. Il perito ha evidenziato come la documentazione medica mostrasse “una diagnosi che si fa nel tempo sempre più chiara nella direzione della malattia di Alzheimer a progressione peggiorativa, tipicamente ingravescente e apparentemente lineare”.
Particolarmente significativa è risultata l’analisi dell’andamento del decadimento cognitivo attraverso i test standardizzati. Il consulente ha rilevato che venticinque giorni dopo il testamento il punteggio del Mini Mental State Examination (MMSE) era di 13,5 su 30, corrispondente a un “decadimento grave”, mentre circa cinque mesi e mezzo prima dell’atto testamentario il punteggio era già sceso a 15 su 30.
Il Tribunale ha condiviso la valutazione del consulente secondo cui, in presenza di una condizione clinica grave con diagnosi di demenza di Alzheimer, si deve presumere una “stabilità dei deficit nella quotidianità”. L’eventuale presenza di intervalli lucidi o episodi di migliori performance cognitive dovrebbe essere specificamente dimostrata e non può essere semplicemente ipotizzata.
La Corte ha inoltre posto l’accento sulle modalità anomale di redazione del testamento. Il fatto che l’atto sia stato ricevuto presso lo studio di un avvocato di fiducia del marito della testatrice, anziché presso quello del notaio, ha rappresentato un elemento di particolare significato. Analogamente, la circostanza che il notaio si sia presentato con il testamento già completamente dattiloscritto ha indotto il giudice a ritenere che “il contenuto del testamento era stato già concordato con qualcuno”.
Le dichiarazioni testimoniali del notaio hanno ulteriormente confermato i sospetti sulla genuinità della volontà testamentaria. Il pubblico ufficiale ha riferito di essere stato contattato dall’avvocato e di aver constatato che durante la stipula “tutti e due parlavano, il marito parlava di più”, evidenziando come il coniuge della testatrice fosse stato “il vero protagonista della stipulazione”.
Il Tribunale ha applicato il consolidato principio giurisprudenziale della presunzione di continuità dell’incapacità naturale, ritenendo che i convenuti non fossero riusciti a fornire prova dell’esistenza di un intervallo lucido al momento della redazione del testamento. Le semplici risposte della testatrice alle domande di routine poste dal notaio non sono state considerate sufficienti a superare tale presunzione.
La decisione ha portato all’apertura della successione legittima della defunta, con conseguente attribuzione dell’eredità ai nipoti secondo le regole della successione ab intestato. Il Tribunale ha inoltre condannato gli eredi testamentari al pagamento delle spese processuali e della consulenza tecnica d’ufficio, riconoscendo la fondatezza delle ragioni degli attori.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“La documentazione sanitaria in atti evidenzia, invero, che già prima del testamento e nel periodo immediatamente successivo, la sig.ra era interessata da un quadro clinico estremamente serio, con gravissima compromissione delle proprie capacità cognitive e con conseguente necessità di essere assistita in tutti gli atti della vita quotidiana, tanto ciò vero che, qualche mese dopo il testamento, la competente commissione medica regionale la riconosceva invalida civile nella forma più grave, in quanto ‘non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua’.”
“Il c.t.u. ha poi motivatamente risposto alle osservazioni pervenute dal consulente tecnico di parte convenuta, sottolineando che, pur essendo ‘impossibile ricostruire lo stato della de cuius con certezza assoluta in un’indagine retrospettiva di questo tipo, i dati esaminati sono effettivamente univoci nell’identificare una compromissione cognitiva importante che non permetteva un funzionamento sufficiente per un consapevole testamento’, ribadendo, perciò, ‘che sia oggettiva la gravità del deficit cognitivo al momento del testamento e che quindi con elevata probabilità al momento della redazione dello stesso la Signora si trovava in stato di incapacità’, dato che ‘a quella data infatti presentava un quadro di demenza grave in grado di impedire una sufficiente comprensione dell’atto e delle conseguenze dello stesso’.”
“In un simile contesto, allora, appare veramente arduo ritenere che la sig.ra potesse ancora interessarsi con intima convinzione a questioni di carattere patrimoniale, richiedendo un notaio per la redazione del suo testamento e che potesse far ciò in maniera del tutto autonoma, senza alcun condizionamento esterno, quando ormai da sola non era neppure in grado di vestirsi e di versare l’acqua in un bicchiere.”
“In diritto si deve poi ricordare il pacifico orientamento giurisprudenziale per cui, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica, accertata la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione è presunta, ‘iuris tantum’, anche nel periodo intermedio, sicché la parte che sostiene la validità dell’atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia.”
“Al riguardo si deve tuttavia rilevare che ‘in tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni’.”
(Tribunale di Milano, sentenza n. 6609/2025)
