Mediazione non obbligatoria nei procedimenti di revoca dellโ€™amministratore di condominio: sentenza Corte dโ€™Appello di Napoli 2024

Mediazione non obbligatoria nei procedimenti di revoca dellโ€™amministratore di condominio: sentenza Corte dโ€™Appello di Napoli 2024

In un recente caso affrontato dalla Corte dโ€™Appello di Napoli nel 2024, emerge un interessante aspetto relativo ai procedimenti di revoca dellโ€™amministratore di condominio: lโ€™obbligatorietร  o meno della mediazione. La questione, spesso dibattuta tra operatori del diritto e semplici condomini, trova in questa sentenza una chiara presa di posizione. Ma quali sono le ragioni alla base di questa decisione? E quali le conseguenze pratiche per chi si trova ad affrontare situazioni simili? Addentriamoci nei meandri di questa intricata vicenda giudiziaria.

INDICE

  1. ESPOSIZIONE DEI FATTI
  2. NORMATIVA E PRECEDENTI
  3. DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  4. MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA
  5. IMPLICAZIONI PRATICHE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso riguardava un condominio in cui un condomino aveva presentato ricorso per la revoca giudiziale dellโ€™amministratore, lamentando gravi irregolaritร  nella gestione. Prima di adire il Tribunale, era stato esperito un tentativo di mediazione, ritenuto perรฒ dallโ€™amministratore generico e irrituale. Sulla base di tale asserito vizio, lโ€™amministratore eccepiva lโ€™improcedibilitร  della domanda giudiziale di revoca. Il Tribunale respingeva lโ€™eccezione e accoglieva il ricorso, disponendo la revoca. Lโ€™amministratore proponeva quindi reclamo in Corte dโ€™Appello, insistendo, tra lโ€™altro, sulla questione della mediazione obbligatoria.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Lโ€™art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. n. 69/2013, prevede lโ€™obbligo di esperire il tentativo di mediazione in una serie di materie, tra cui quella condominiale. Tuttavia, il comma 4 lett. b) dello stesso articolo esclude tale obbligo per i procedimenti di volontaria giurisdizione, tra i quali rientra quello di revoca dellโ€™amministratore ex art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c.

La giurisprudenza di legittimitร  ha piรน volte confermato la natura non contenziosa del procedimento di revoca, che ha carattere sommario e non decisorio, essendo volto a far cessare una situazione di pericolo per il condominio (Cass. n. 1569/2024; n. 14524/2011). Anche dopo la riforma del condominio del 2012, il procedimento mantiene tali caratteristiche, pur a fronte di un ampliamento delle garanzie partecipative (Cass. n. 19938/2020).

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Corte dโ€™Appello ha rigettato il reclamo dellโ€™amministratore, confermando la non obbligatorietร  della mediazione nel caso di specie. Secondo i giudici, il dato normativo รจ inequivocabile nellโ€™escludere lโ€™obbligo di mediazione per i procedimenti in camera di consiglio, come quello di revoca dellโ€™amministratore.

Il meccanismo della condizione di procedibilitร  non si applica a questi procedimenti, che non hanno natura contenziosa, essendo volti a tutelare in via urgente lโ€™interesse alla corretta gestione del condominio. Del resto, lโ€™art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010 fa riferimento a chi intende esercitare in giudizio unโ€™azione relativa a una controversia, presupponendo quindi un giudizio a cognizione piena.

La Corte sottolinea inoltre come la mediazione non possa precludere la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari ex art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. 28/2010. Ciรฒ conferma la ratio acceleratoria dei procedimenti camerali, che risulterebbe frustrata da un passaggio obbligato in mediazione.

MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA

โ€œIl procedimento di revoca dellโ€™amministratore di condominio ai sensi degli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., avendo natura di volontaria giurisdizione, รจ escluso dallโ€™ambito di applicazione della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, come previsto dal comma 4, lett. b), dello stesso articolo.โ€ (Corte dโ€™Appello di Napoli 2024)

IMPLICAZIONI PRATICHE

La sentenza chiarisce definitivamente che per avviare un procedimento di revoca dellโ€™amministratore non รจ necessario il previo esperimento della mediazione. Ciรฒ garantisce ai condomini uno strumento celere ed effettivo per reagire a gravi irregolaritร  gestionali, senza il rischio di dilazioni procedurali. Allo stesso tempo, gli amministratori non possono invocare asseriti vizi della mediazione per paralizzare le iniziative dei condomini volte alla loro rimozione.

Per una consulenza specializzata su questo e altri temi condominiali, rivolgiti allโ€™Avv. Cosimo Montinaro โ€“ 0832/1827251 e-mail segreteria@studiomontinaro.it.

Avv. Cosimo Montinaro