Revoca dell’amministratore di condominio per omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto: sentenza Corte d’Appello di Napoli 2024

Revoca dell’amministratore di condominio per omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto: sentenza Corte d’Appello di Napoli 2024

La Corte d’Appello di Napoli, con una recente sentenza del 2024, affronta un tema di grande interesse per chiunque viva in un condominio: la revoca dell’amministratore per gravi irregolarità nella gestione. Ma cosa succede quando l’amministratore omette di convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale? È sufficiente questa omissione per giustificare la sua revoca? La decisione dei giudici partenopei getta luce su questo controverso aspetto, fornendo importanti spunti di riflessione per condomini e professionisti del settore. Scopriamo insieme i dettagli di questo caso e le sue possibili implicazioni.

INDICE

  1. ESPOSIZIONE DEI FATTI
  2. NORMATIVA E PRECEDENTI
  3. DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  4. MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA
  5. IMPLICAZIONI PRATICHE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso in esame riguarda un condominio in cui l’amministratore è stato accusato di gravi irregolarità nella gestione. In particolare, gli veniva contestato di aver omesso la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale relativo all’esercizio 2021 entro il termine di 180 giorni previsto dalla legge. Nonostante la sospensione dei termini dovuta all’emergenza Covid-19, l’assemblea era stata convocata solo il 29 giugno 2023, ben oltre il limite stabilito. Un condomino aveva quindi presentato ricorso al Tribunale per chiedere la revoca dell’amministratore, ottenendo una decisione favorevole. L’amministratore proponeva però reclamo alla Corte d’Appello, contestando la decisione di primo grado.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La disciplina della revoca dell’amministratore di condominio è stata profondamente innovata dalla riforma del 2012 (legge n. 220). L’art. 1129 comma 12 n. 1 c.c. prevede espressamente che costituiscono gravi irregolarità l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto. A sua volta, l’art. 1130 c.c. stabilisce l’obbligo per l’amministratore di redigere il rendiconto annuale e di convocare l’assemblea per la sua approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

La giurisprudenza ha chiarito che la presentazione del rendiconto oltre tale termine configura una grave irregolarità che legittima la revoca giudiziale, anche quando l’assemblea abbia successivamente approvato il rendiconto tardivo (Cass. n. 26135/2021; n. 4696/2020; n. 28331/2017). Non è necessario dimostrare un danno concreto per il condominio, essendo sufficiente la violazione dell’obbligo di rendicontazione tempestiva.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha respinto il reclamo dell’amministratore, confermando la decisione di revoca emessa dal Tribunale. I giudici hanno rilevato che il ritardo dell’amministratore nella convocazione dell’assemblea era stato notevole (9 mesi) e non giustificabile neppure tenendo conto della sospensione dei termini per l’emergenza Covid. La presentazione del rendiconto 2021 era avvenuta solo il 29 giugno 2023, quando il termine ultimo, considerata la proroga, era il 27 settembre 2022.

Secondo la Corte, la violazione dell’art. 1130 c.c. sul termine di approvazione del rendiconto integra una grave irregolarità ex art. 1129 comma 12 c.c., che impone all’amministratore la diligenza del mandatario. Non rendere il conto della gestione rileva di per sé, indipendentemente dalla prova di un danno. Né assume rilievo l’intervenuta approvazione del rendiconto tardivo.

La sentenza affronta anche il tema delle spese legali, escludendo l’applicabilità del regime speciale previsto dall’art. 1129 comma 11 c.c. per i casi di previa delibera assembleare contraria alla revoca. Trovano invece applicazione le ordinarie regole sulla soccombenza ex art. 91 c.p.c., trattandosi di un procedimento che, pur se camerale, presenta profili di contenziosità.

MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA

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