La recente sentenza del Tribunale di Roma affronta un caso di responsabilità medica relativo a una garza dimenticata durante un intervento chirurgico, confermando la responsabilità solidale della struttura sanitaria e dei medici coinvolti. Il giudice ha condannato i convenuti al risarcimento del danno, quantificato in oltre 12.000 euro, ripartendo internamente la responsabilità nella misura del 50% a carico della struttura e del 25% ciascuno per i sanitari coinvolti. La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale sulla responsabilità contrattuale in ambito sanitario nel regime anteriore alla legge Gelli-Bianco.
Per approfondire il caso o ricevere una consulenza specialistica, contatta l’Avv. Cosimo Montinaro – Tel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it
Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
- SCARICA LA SENTENZA ⬇️
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Nel marzo 2011, un paziente si sottoponeva presso una clinica privata a un intervento di legatura della vena spermatica (varicocele). Durante l’operazione, l’équipe chirurgica procedeva anche all’asportazione di un lipoma riscontrato nella zona inguinale, sebbene per tale ulteriore intervento non fosse stato acquisito uno specifico consenso informato.
Nell’immediato post-operatorio, il paziente lamentava dolori addominali, gonfiore della zona operata e forti nausee. Le condizioni non miglioravano nei giorni successivi, tanto che nell’aprile 2011 il paziente si recava al Pronto Soccorso dove veniva ricoverato e sottoposto a un nuovo intervento chirurgico per drenare un ascesso formatosi a seguito della prima operazione.
La situazione clinica, tuttavia, non registrava miglioramenti significativi. Nel luglio 2011, perdurando i dolori addominali, il paziente si rivolgeva a un altro ospedale dove veniva nuovamente ricoverato e sottoposto a un terzo intervento per drenare un ascesso retroperitoneale. Durante questa operazione, i chirurghi riscontravano la presenza di una garza dimenticata nell’addome durante il primo intervento.
A seguito di questo grave episodio, il paziente presentava denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Roma. Il procedimento penale che ne seguiva si concludeva con la condanna dei sanitari sia in primo che in secondo grado, con la conferma delle statuizioni civili da parte della Cassazione nonostante l’intervenuta prescrizione del reato.
Il paziente intraprendeva quindi il presente giudizio civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 70.000, citando in giudizio la struttura sanitaria e i professionisti coinvolti nel primo intervento.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il caso si inquadra nell’ambito della responsabilità medica nel regime anteriore alla legge Gelli-Bianco (L. 24/2017). Come evidenziato dal Tribunale, trova applicazione il regime della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Secondo le regole di riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., trattandosi di responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria da cd. contatto sociale, l’attore può limitarsi ad allegare e dimostrare:
- il rapporto con la struttura ospedaliera (contratto di spedalità)
- il danno subito
- il nesso di causalità tra quest’ultimo e la condotta dei sanitari
Spetta invece al medico o alla struttura l’onere di provare il corretto adempimento della prestazione o che l’inadempimento è dipeso da causa non imputabile.
Il Tribunale richiama importante giurisprudenza della Cassazione sulla responsabilità solidale tra struttura e medico:
- Cass. n. 29001/2021 che ha chiarito come la responsabilità della struttura sanitaria integri una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio ex art. 1228 c.c.
- Cass. n. 16488/2017 che ha precisato la natura contrattuale della responsabilità della struttura, sia diretta ex art. 1218 c.c. che indiretta ex art. 1228 c.c.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, ritenendola fondata sulla base di molteplici elementi probatori. In particolare, è risultato dimostrato che il trattamento chirurgico del marzo 2011 fu difforme dalle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, in quanto non si procedette alla fondamentale conta dei tamponi e delle pezze, con conseguente abbandono di un corpo estraneo nel retro-peritoneo del paziente.
La consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che i danni provocati all’attore sono diretta conseguenza dell’errata condotta chirurgica, inclusa quella dell’infermiera professionista. I postumi hanno determinato un indebolimento della parete addominale e la formazione di sinechie aderenziali, responsabili di una sintomatologia algica subcontinua locale.
Nella quantificazione del danno, il Tribunale ha riconosciuto:
- Un’inabilità temporanea assoluta di 60 giorni
- Un’inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni
- Un’inabilità temporanea parziale al 50% per ulteriori 30 giorni
- Postumi permanenti nella misura del 3%
Per la liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice ha applicato gli importi del DM 16 luglio 2024, riconoscendo:
- € 3.001,05 per il danno biologico permanente
- € 6.628,80 complessivi per l’invalidità temporanea
- € 3.001,05 per il danno morale
Quest’ultima voce è stata equiparata al danno biologico considerando la peculiare gravità del caso, derivante non da una semplice malpractice ma da un vero e proprio evento delittuoso accertato in sede penale.
Il Tribunale ha infine ripartito la responsabilità tra i convenuti secondo il seguente schema:
- 50% a carico della struttura sanitaria
- 25% ciascuno a carico dei due sanitari
Tale ripartizione riflette il principio per cui, nei rapporti interni tra struttura e medico, la responsabilità va distribuita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., salvo prova contraria che nel caso di specie non è stata fornita.
Il totale del risarcimento, comprensivo di rivalutazione e interessi, è stato quantificato in € 12.071,26, con condanna dei convenuti in solido al pagamento, oltre alle spese di lite.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Quanto alla ripartizione di responsabilità tra i convenuti, deve ricordarsi che «In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell’art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull’elemento soggettivo dell’ausiliario, la quale trova fondamento nell’assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall’utilizzazione di terzi nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l’imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell’art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l’azione di rivalsa».
