Responsabilità medica: nessun risarcimento per complicanze prevedibili ma non prevenibili in interventi ad alto rischio – Tribunale di Gela 2024

Il Tribunale di Gela si è pronunciato nel 2024 su un delicato caso di presunta responsabilità medica riguardante un intervento chirurgico ginecologico. La vicenda offre importanti spunti di riflessione sulla distinzione tra complicanze prevedibili ma non prevenibili e vera negligenza medica, specialmente in interventi ad alto grado di difficoltà su pazienti con pregressi interventi. Il Tribunale ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria, evidenziando come la lesione all’uretere verificatasi durante l’intervento, pur causalmente collegata all’operazione, rappresentasse una complicanza operatoria prevedibile ma non prevenibile, favorita dalle preesistenti condizioni aderenziali della paziente. La decisione sottolinea l’importanza di valutare il contesto clinico complessivo e la particolare complessità dell’intervento nel giudizio sulla responsabilità medica.

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INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda trae origine da un intervento chirurgico di natura ginecologica eseguito nell’agosto 2007. La paziente, a seguito dell’intervento, lamentava lesioni personali riportate durante l’operazione. Prima di intraprendere il giudizio ordinario, la ricorrente aveva ottenuto la nomina di un collegio peritale attraverso un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., finalizzato a cristallizzare la natura e l’entità delle lesioni subite.

Non essendo ancora definito il procedimento di ATP per mancato deposito della consulenza tecnica definitiva, la paziente ha avviato il procedimento principale richiedendo l’accertamento della responsabilità civile della struttura sanitaria e il risarcimento dei danni quantificati in € 74.177,00 o nella diversa somma accertanda.

La struttura sanitaria si è costituita in giudizio contestando ogni addebito e sottolineando la correttezza dell’operato dei propri sanitari. In particolare, la difesa ha evidenziato come la relazione peritale provvisoria depositata nel procedimento di ATP avesse già escluso comportamenti negligenti, sottolineando l’elevato grado di difficoltà dell’intervento e attribuendo i danni lamentati a complicanze connesse alla particolare alterazione anatomica derivante da precedenti interventi chirurgici della paziente.

Il Tribunale, rilevando un’apparente incongruenza tra l’esclusione di responsabilità dei sanitari e il riconoscimento di un danno biologico del 7% dovuto alla lesione dell’uretere e conseguente asportazione delle ovaie, ha disposto una nuova consulenza tecnica d’ufficio collegiale.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La sentenza si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale in materia di responsabilità medica, richiamando innanzitutto l’istituto del “contratto di spedalità“. Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 577/2008, citata in motivazione, si tratta di un contratto atipico ex art. 1322, comma 2, c.c., che si perfeziona tra paziente e struttura sanitaria al momento dell’accettazione. Tale contratto comporta una prestazione complessa che va oltre la mera assistenza sanitaria, includendo anche servizi di natura alberghiera e accessoria.

Di particolare rilievo è il richiamo alla responsabilità della struttura per il fatto degli ausiliari ex art. 1228 c.c., con conseguente vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 1292 c.c. La sentenza sottolinea come, secondo giurisprudenza costante, non vi sia distinzione tra strutture pubbliche e private quanto al regime di responsabilità, in considerazione della tutela costituzionale del diritto alla salute.

Il Tribunale ha evidenziato che la disciplina applicabile ratione temporis è quella precedente alla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), precisando che l’art. 7 della suddetta legge, pur avendo innovato la materia della responsabilità civile delle strutture e degli esercenti le professioni sanitarie, non trova applicazione nel caso di specie.

In merito all’onere probatorio, la decisione richiama l’orientamento consolidato (cfr. Cass. n. 12362/2006, n. 23918/2006 e SS.UU. n. 577/2008) secondo cui il paziente deve provare solo l’esistenza del contratto e l’insorgenza o aggravamento della patologia, limitandosi ad allegare l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Spetta invece alla struttura sanitaria provare l’assenza di colpa o la sua non qualificabilità in termini di gravità.

La valutazione della diligenza professionale viene ancorata all’art. 1176, secondo comma, c.c., che impone uno standard superiore rispetto a quello del buon padre di famiglia, richiedendo il rispetto delle regole tecniche della professione e una perizia parametrata alla natura specifica dell’attività svolta.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI