La violazione del consenso informato non รจ presunta: il paziente deve provare che avrebbe rifiutato lโ€™intervento se correttamente informato โ€“ Tribunale di Salerno 2025

Il Tribunale di Salerno si รจ pronunciato su un importante caso in materia di consenso informato e diritto allโ€™autodeterminazione del paziente, stabilendo fondamentali principi in tema di onere della prova del danno derivante dalla violazione di tali diritti. La sentenza ribadisce che non รจ sufficiente dimostrare la mera omissione dellโ€™informativa, ma occorre provare che il paziente, se adeguatamente informato, avrebbe rifiutato lโ€™intervento. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimitร , in particolare della storica sentenza della Cassazione n. 2847/2010, confermando lโ€™applicazione dei principi sulla causalitร  giuridica anche in ambito di consenso informato. Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria, evidenziando come nel caso specifico non fossero state fornite prove sufficienti circa il comportamento alternativo ipotetico del paziente.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia nasce dalla richiesta risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una struttura sanitaria per presunti danni subiti a seguito di un intervento chirurgico. Il punto centrale della vicenda non riguarda tanto la corretta esecuzione dellโ€™intervento, quanto la presunta violazione del diritto allโ€™autodeterminazione del paziente per inadeguata informazione sui rischi e le conseguenze dellโ€™operazione. Il paziente lamentava di non aver ricevuto unโ€™informativa completa ed esaustiva che gli avrebbe permesso di effettuare una scelta consapevole circa la sottoposizione allโ€™intervento. La struttura sanitaria si difendeva evidenziando come il consenso informato non necessiti della forma scritta per gli interventi ordinari e come, in ogni caso, il paziente non avesse dimostrato quale diverso comportamento avrebbe tenuto se adeguatamente informato. La particolaritร  del caso risiede proprio nellโ€™assenza di allegazioni specifiche da parte del paziente circa il suo ipotetico comportamento alternativo, elemento che si รจ rivelato determinante per lโ€™esito della causa.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La decisione del Tribunale si fonda su un consolidato quadro normativo e giurisprudenziale in materia di consenso informato e responsabilitร  medica. Il principio cardine รจ contenuto nellโ€™art. 1223 c.c., che disciplina la causalitร  giuridica nel nostro ordinamento. In ambito sanitario, questo si traduce nella necessitร  di provare non solo la violazione dellโ€™obbligo informativo, ma anche il nesso causale tra tale violazione e il danno lamentato. La sentenza richiama numerosi precedenti giurisprudenziali, in particolare la fondamentale pronuncia della Cassazione n. 2847/2010, che ha stabilito come il medico possa essere chiamato a risarcire il danno solo se il paziente dimostri che, adeguatamente informato, avrebbe rifiutato lโ€™intervento. Particolare rilevanza assume anche lโ€™art. 35 del Codice di Deontologia Medica, che sancisce il principio di libertร  della forma del consenso, prevedendo la necessitร  della forma scritta solo in casi specifici previsti dalla legge. Il Tribunale esamina dettagliatamente la normativa che richiede la forma scritta, come la Legge n. 458/1967 sul trapianto del rene, la Legge n. 40/2004 sulla procreazione assistita, e altre disposizioni speciali, evidenziando come nel caso di specie non ricorresse alcuna di queste ipotesi.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria applicando rigorosamente i principi in materia di onere della prova nel contenzioso sul consenso informato. La decisione si articola su due livelli fondamentali: da un lato, conferma che per gli interventi ordinari non รจ necessaria la forma scritta del consenso; dallโ€™altro, ribadisce che il paziente deve provare quale sarebbe stato il suo comportamento alternativo se adeguatamente informato. Il giudice evidenzia come nel caso specifico il paziente si sia limitato a lamentare genericamente la violazione del diritto allโ€™autodeterminazione, senza fornire elementi, anche presuntivi, per dimostrare che una corretta informazione lo avrebbe indotto a rifiutare lโ€™intervento. La sentenza sottolinea lโ€™importanza del nesso causale tra omessa informazione e danno, richiamando il principio secondo cui non รจ sufficiente la mera violazione formale dellโ€™obbligo informativo per ottenere il risarcimento. Questo approccio rigoroso mira a evitare che la violazione del consenso informato diventi una fonte automatica di risarcimento, richiedendo invece una prova concreta del pregiudizio subito.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

La parte piรน significativa della pronuncia del Tribunale di Salerno evidenzia il principio fondamentale in materia di consenso informato e danno risarcibile: โ€œIn tema di responsabilitร  medica, qualora lโ€™intervento non sia preceduto da unโ€™adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico puรฒ essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato lโ€™intervento, non potendo altrimenti ricondursi allโ€™inadempimento dellโ€™obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.โ€