Il Tribunale di Salerno si รจ pronunciato su un importante caso in materia di consenso informato e diritto allโautodeterminazione del paziente, stabilendo fondamentali principi in tema di onere della prova del danno derivante dalla violazione di tali diritti. La sentenza ribadisce che non รจ sufficiente dimostrare la mera omissione dellโinformativa, ma occorre provare che il paziente, se adeguatamente informato, avrebbe rifiutato lโintervento. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimitร , in particolare della storica sentenza della Cassazione n. 2847/2010, confermando lโapplicazione dei principi sulla causalitร giuridica anche in ambito di consenso informato. Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria, evidenziando come nel caso specifico non fossero state fornite prove sufficienti circa il comportamento alternativo ipotetico del paziente.
โก๏ธRICHIEDI UNA CONSULENZAโฌ ๏ธ Avv. Cosimo Montinaro โ email: segreteria@studiomontinaro.it
Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia nasce dalla richiesta risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una struttura sanitaria per presunti danni subiti a seguito di un intervento chirurgico. Il punto centrale della vicenda non riguarda tanto la corretta esecuzione dellโintervento, quanto la presunta violazione del diritto allโautodeterminazione del paziente per inadeguata informazione sui rischi e le conseguenze dellโoperazione. Il paziente lamentava di non aver ricevuto unโinformativa completa ed esaustiva che gli avrebbe permesso di effettuare una scelta consapevole circa la sottoposizione allโintervento. La struttura sanitaria si difendeva evidenziando come il consenso informato non necessiti della forma scritta per gli interventi ordinari e come, in ogni caso, il paziente non avesse dimostrato quale diverso comportamento avrebbe tenuto se adeguatamente informato. La particolaritร del caso risiede proprio nellโassenza di allegazioni specifiche da parte del paziente circa il suo ipotetico comportamento alternativo, elemento che si รจ rivelato determinante per lโesito della causa.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La decisione del Tribunale si fonda su un consolidato quadro normativo e giurisprudenziale in materia di consenso informato e responsabilitร medica. Il principio cardine รจ contenuto nellโart. 1223 c.c., che disciplina la causalitร giuridica nel nostro ordinamento. In ambito sanitario, questo si traduce nella necessitร di provare non solo la violazione dellโobbligo informativo, ma anche il nesso causale tra tale violazione e il danno lamentato. La sentenza richiama numerosi precedenti giurisprudenziali, in particolare la fondamentale pronuncia della Cassazione n. 2847/2010, che ha stabilito come il medico possa essere chiamato a risarcire il danno solo se il paziente dimostri che, adeguatamente informato, avrebbe rifiutato lโintervento. Particolare rilevanza assume anche lโart. 35 del Codice di Deontologia Medica, che sancisce il principio di libertร della forma del consenso, prevedendo la necessitร della forma scritta solo in casi specifici previsti dalla legge. Il Tribunale esamina dettagliatamente la normativa che richiede la forma scritta, come la Legge n. 458/1967 sul trapianto del rene, la Legge n. 40/2004 sulla procreazione assistita, e altre disposizioni speciali, evidenziando come nel caso di specie non ricorresse alcuna di queste ipotesi.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria applicando rigorosamente i principi in materia di onere della prova nel contenzioso sul consenso informato. La decisione si articola su due livelli fondamentali: da un lato, conferma che per gli interventi ordinari non รจ necessaria la forma scritta del consenso; dallโaltro, ribadisce che il paziente deve provare quale sarebbe stato il suo comportamento alternativo se adeguatamente informato. Il giudice evidenzia come nel caso specifico il paziente si sia limitato a lamentare genericamente la violazione del diritto allโautodeterminazione, senza fornire elementi, anche presuntivi, per dimostrare che una corretta informazione lo avrebbe indotto a rifiutare lโintervento. La sentenza sottolinea lโimportanza del nesso causale tra omessa informazione e danno, richiamando il principio secondo cui non รจ sufficiente la mera violazione formale dellโobbligo informativo per ottenere il risarcimento. Questo approccio rigoroso mira a evitare che la violazione del consenso informato diventi una fonte automatica di risarcimento, richiedendo invece una prova concreta del pregiudizio subito.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
La parte piรน significativa della pronuncia del Tribunale di Salerno evidenzia il principio fondamentale in materia di consenso informato e danno risarcibile: โIn tema di responsabilitร medica, qualora lโintervento non sia preceduto da unโadeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico puรฒ essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato lโintervento, non potendo altrimenti ricondursi allโinadempimento dellโobbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.โ
