Nel panorama giuridico italiano, la responsabilità medica continua a rappresentare un ambito di particolare interesse e complessità, specialmente quando si tratta di valutare la tempestività e l’adeguatezza degli interventi in situazioni di emergenza. Una recente pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha affrontato il delicato tema della responsabilità del servizio di emergenza territoriale 118 in un caso di mancata diagnosi di infarto miocardico acuto, offrendo importanti spunti di riflessione sulla responsabilità delle strutture sanitarie e sull’importanza della corretta gestione dei primi soccorsi. La vicenda processuale ha visto protagonista una paziente che, a seguito dell’intervento degli operatori del 118 chiamati per sintomi compatibili con un quadro di infarto miocardico, non è stata sottoposta a elettrocardiogramma nonostante presentasse chiari sintomi di allarme. Il mancato riconoscimento della condizione patologica ha comportato un ritardo significativo nella diagnosi e nel trattamento dell’infarto, con conseguente aggravamento delle condizioni cliniche della paziente e insorgenza di complicanze che hanno determinato danni permanenti alla sua salute. Il Tribunale, analizzando approfonditamente il caso e basandosi sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria, condannandola al risarcimento del danno. La sentenza si inserisce nel solco dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità sanitaria, confermando come anche in regime di legge Gelli-Bianco permanga il doppio binario di responsabilità con quella contrattuale a carico delle strutture e quella extracontrattuale per i medici salvo specifiche eccezioni.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda giudiziaria trae origine da un episodio di soccorso sanitario che ha visto coinvolta una paziente la quale, avvertendo un malessere generalizzato con dolore epigastrico, vomito, sudorazione e dolore toracico costrittivo, aveva richiesto l’intervento del servizio di emergenza territoriale 118. Gli operatori sanitari, giunti al domicilio della paziente, effettuavano una valutazione clinica che si concludeva con una diagnosi di “vomito con algia addominale” e, dopo un trattamento terapeutico che apparentemente migliorava la sintomatologia, decidevano di non trasportare la paziente in ospedale. La cruciale omissione dell’esecuzione di un elettrocardiogramma, nonostante la disponibilità della strumentazione necessaria sull’ambulanza e la presenza di sintomi altamente suggestivi di una patologia cardiaca acuta, rappresenta il fulcro della controversia e il punto centrale della valutazione giudiziale sulla responsabilità professionale.
A causa del persistere della sintomatologia dolorosa, il giorno successivo la paziente si recava autonomamente al pronto soccorso dove veniva immediatamente ricoverata presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica con diagnosi di infarto acuto del miocardio in atto. Le condizioni cliniche, ormai gravemente compromesse dal ritardo diagnostico e terapeutico, richiedevano una serie di interventi complessi e invasivi, tra cui procedure di angioplastica coronarica con posizionamento di stent medicati su diverse arterie coronarie, l’impianto di un contropulsatore aortico per sostenere la funzione cardiaca gravemente compromessa e, successivamente, l’impianto di un defibrillatore cardiaco (ICD) in considerazione della severa disfunzione ventricolare sinistra post-ischemica.
La paziente veniva dimessa dopo un lungo periodo di degenza ospedaliera con una diagnosi di “infarto acuto del miocardio tipo STEMI a sede inferiore e laterale complicato da infarto del ventricolo destro e shock cardiogeno“, con residua cardiopatia in classe funzionale NYHA III (classificazione che indica una limitazione marcata dell’attività fisica). La consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del procedimento ha evidenziato con chiarezza che la paziente presentava, all’epoca dei fatti, molteplici fattori di rischio cardiovascolare (ipertensione arteriosa, dislipidemia, obesità, tabagismo) che, associati alla sintomatologia manifestata durante l’intervento del 118, avrebbero dovuto indurre gli operatori sanitari ad eseguire un elettrocardiogramma quale esame diagnostico basilare e imprescindibile in presenza di dolore toracico.
La consulenza ha inoltre sottolineato come l’esecuzione tempestiva dell’ECG avrebbe, secondo il criterio del “più probabile che non“, evidenziato segni di ischemia miocardica in atto, consentendo un ricovero immediato e un intervento di rivascolarizzazione precoce, con conseguente limitazione dell’area di necrosi miocardica e riduzione significativa delle complicanze successive. La rilevanza del fattore temporale nella gestione dell’infarto miocardico acuto è stata particolarmente enfatizzata dai consulenti tecnici, i quali hanno rilevato come l’angioplastica eseguita circa 24 ore dopo l’insorgenza dei sintomi (definita “rescue“, cioè di salvataggio) non abbia potuto consentire un’adeguata salvaguardia del miocardio ischemico, ormai irrimediabilmente compromesso.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La sentenza in esame si inserisce nel quadro normativo delineato dalla Legge n. 24/2017, nota come “Legge Gelli-Bianco“, che ha ridisegnato il sistema della responsabilità medica in Italia introducendo un significativo cambiamento rispetto al precedente assetto giurisprudenziale. L’art. 7 della legge ha infatti configurato un sistema a doppio binario, con la responsabilità della struttura sanitaria inquadrata nell’ambito contrattuale, in virtù del “contratto di spedalità” che si instaura con il paziente, mentre la responsabilità del singolo professionista sanitario viene qualificata come extracontrattuale, salvo l’esistenza di un precedente contratto d’opera professionale con il paziente stesso.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere richiama l’evoluzione giurisprudenziale che ha portato a tale assetto, menzionando diverse sentenze fondamentali della Suprema Corte. Tra queste, particolare rilevanza assumono la sentenza n. 589/1999, che ha sancito la natura contrattuale della responsabilità del medico sulla base della teoria del “contatto sociale“, e la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite n. 577/2008, che ha definitivamente chiarito la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria e delineato il regime probatorio applicabile. La sentenza n. 13533/2001 delle Sezioni Unite in tema di riparto dell’onere della prova nelle azioni di inadempimento contrattuale viene richiamata per evidenziare come, nel campo della responsabilità sanitaria, spetti al paziente provare il contratto e allegare l’inadempimento, mentre resta a carico del debitore (struttura sanitaria o medico) l’onere di dimostrare l’esatto adempimento.
In relazione alla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui questa risponde sia per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., quando vengono inadempiute obbligazioni direttamente a suo carico (come l’organizzazione dei servizi, la sicurezza delle attrezzature, ecc.), sia per fatto dei dipendenti o ausiliari, ex art. 1228 c.c., con riferimento all’inadempimento della prestazione medico-professionale. Il collegamento tra la prestazione sanitaria e l’obbligazione della struttura è stato individuato nella strumentalità della prima rispetto all’adempimento della seconda, prescindendo dal fatto che il medico sia o meno inquadrato nell’organizzazione aziendale della struttura.
Particolarmente significativo è il richiamo alla giurisprudenza in tema di nesso causale, con il superamento dell’applicazione rigida dei principi elaborati dalla sentenza Franzese (Cass. SS.UU. Penali n. 30328/2002) in favore dell’adozione, nell’ambito dell’illecito civile, del criterio probabilistico del “più probabile che non“. La sentenza n. 21619/2007 della Cassazione, esplicitamente condivisa dal giudicante, ha infatti affermato che nell’ambito della responsabilità civile il nesso eziologico può essere ravvisato quando, secondo il criterio del “più probabile che non“, si accerti che la condotta omissiva ha causato l’evento dannoso o ne ha determinato un aggravamento che, in caso contrario, non si sarebbe verificato.
Il Tribunale ha inoltre approfondito il principio del “doppio ciclo causale“, chiarendo che l’onere di provare la causalità tra condotta e danno-evento grava sul paziente, mentre una volta dimostrato tale nesso, sorgono gli oneri probatori della struttura sanitaria, la quale dovrà dimostrare l’assenza di colpa, cioè che l’inadempimento sia derivato da cause esterne non imputabili e, come tali, imprevedibili e inevitabili. La distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica è stata sottolineata per evidenziare come la violazione delle regole di diligenza professionale non abbia un’intrinseca attitudine causale alla produzione del danno-evento, poiché l’aggravamento della situazione patologica potrebbe avere diverse eziologie.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esito di un’attenta valutazione delle risultanze probatorie e delle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, ha accolto la domanda della ricorrente, riconoscendo la responsabilità della struttura sanitaria per l’errore diagnostico commesso dagli operatori del 118. La sentenza ha evidenziato con chiarezza che l’omessa esecuzione dell’elettrocardiogramma in presenza di sintomatologia suggestiva di patologia cardiaca acuta costituisce una grave negligenza professionale, tanto più in considerazione dei molteplici fattori di rischio cardiovascolare presenti nella paziente.
