Responsabilità medica per protesi al ginocchio mal posizionata: quando l’ospedale risponde del danno differenziale da revisione – Tribunale Catanzaro 2025

Una paziente ottiene il risarcimento del danno biologico per l’errato posizionamento di una protesi al ginocchio che ha reso necessario un secondo intervento di revisione. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza di dicembre 2025, riconosce la responsabilità della struttura sanitaria per malposizionamento della componente tibiale della protesi, escludendo invece ogni colpa per il mancato svolgimento di test allergici preoperatori sul nichel, non previsti dalle linee guida vigenti all’epoca dell’intervento. La pronuncia affronta il tema del danno biologico differenziale, ossia il pregiudizio derivante dall’aggravamento di una situazione patologica preesistente a causa dell’errore medico.

Il Tribunale chiarisce che nelle ipotesi di danno differenziale, la liquidazione deve tenere conto solo della percentuale di invalidità effettivamente ascrivibile alla responsabilità del sanitario, sottraendo dalla percentuale complessiva quella comunque ineliminabile anche in caso di ottimale esecuzione dell’intervento. La decisione si pronuncia inoltre sui requisiti di procedibilità dell’azione di merito dopo l’accertamento tecnico preventivo, confermando che il superamento del termine di 90 giorni previsto dall’art. 8 della Legge 24/2017 non comporta l’improcedibilità della domanda risarcitoria.

Particolarmente significativa è la parte della sentenza dedicata al danno morale, che il Tribunale respinge in assenza di specifiche allegazioni e prove circa ripercussioni eccezionali rispetto alle conseguenze ordinarie di lesioni dello stesso grado. La pronuncia ribadisce che nelle lesioni micropermanenti il danno morale non è in re ipsa ma deve essere provato anche presuntivamente dal danneggiato.

Principi di diritto trattati e risolti

1. Il superamento del termine di 90 giorni dopo l’ATP non rende improcedibile l’azione di merito

Il Tribunale affronta l’eccezione di improcedibilità della domanda per violazione dell’art. 8 della Legge 24/2017, che prevede un termine di 90 giorni dalla conclusione dell’accertamento tecnico preventivo per proporre l’azione di merito. La struttura sanitaria convenuta aveva dedotto che il deposito del ricorso oltre tale termine avrebbe dovuto comportare l’improcedibilità dell’azione e l’inutilizzabilità della consulenza tecnica espletata.

Il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui il termine di 90 giorni non deve intendersi come perentorio, di modo che il suo superamento non incide sulla procedibilità della domanda di merito. Il Collegio chiarisce che la norma si limita a disciplinare l’avveramento della condizione di procedibilità, che si realizza con la conclusione dell’ATP oppure con il decorso del termine di sei mesi, sicché il termine di 90 giorni assolve unicamente alla funzione di ancorare gli effetti sostanziali e processuali della domanda al ricorso preventivo.

La pronuncia richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato. Ne discende la piena acquisibilità della consulenza tecnica espletata nel contraddittorio delle parti nell’ambito del procedimento preventivo.

2. L’omesso tentativo di conciliazione in sede di ATP non determina inutilizzabilità della consulenza

Il Tribunale disattende l’eccezione della parte resistente relativa alla pretesa inutilizzabilità della consulenza tecnica preventiva in relazione all’omesso esperimento del tentativo di conciliazione da parte del collegio peritale. La struttura sanitaria aveva dedotto che la mancata conciliazione avrebbe dovuto inficiare l’intera attività peritale svolta.

Il Collegio osserva che nessuna sanzione di invalidità o inutilizzabilità della consulenza è prevista dalla legge nel caso di mancato esperimento del tentativo di conciliazione, realizzandosi in tal caso una delle due condizioni alternative di procedibilità della successiva domanda risarcitoria. Dall’interpretazione letterale dell’art. 8 Legge 24/2017 emerge che il tentativo di conciliazione non è richiesto quale condizione di procedibilità.

La sentenza precisa che l’art. 696 bis c.p.c. prevede che il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti, con la conseguenza che detto tentativo deve effettuarsi laddove ve ne siano le condizioni. Il Tribunale evidenzia inoltre che la struttura sanitaria convenuta, pur dolendosi del mancato esperimento del tentativo, non ha mai dedotto di aver espresso disponibilità a transigere la lite in sede preventiva, avendo anzi contestato la responsabilità dei propri sanitari anche nell’an.

3. Nelle lesioni preesistenti le linee guida dell’epoca escludono la responsabilità per mancati test allergici

Il Tribunale esamina il primo profilo di responsabilità dedotto dalla paziente, consistente nell’aver impiantato una protesi composta da nichel senza sottoporla a preventivi test allergici, nonostante fosse poi risultata allergica a tale materiale. La struttura sanitaria aveva contestato tale addebito evidenziando che le linee guida vigenti all’epoca dell’intervento non prevedevano test allergici preoperatori.

Il Collegio fa proprie le risultanze della consulenza tecnica preventiva, che aveva escluso la censurabilità dell’operato dei sanitari rilevando che le condizioni di salute generale della paziente erano buone e l’emocromo non faceva sospettare patologie allergiche, essendo il valore dei granulociti eosinofili normale. I periti avevano inoltre evidenziato che la paziente aveva firmato il consenso informato dando nel corso del colloquio tutte le informazioni sullo stato di salute senza alcun accenno a possibili allergie.

La pronuncia sottolinea come le linee guida del 2010 non prevedessero un patch test preoperatorio sul nichel e non vi fossero indicazioni nelle linee guida dell’epoca a un’esecuzione di uno studio allergologico pre-intervento, escludendo così ogni profilo di responsabilità per tale aspetto. Il principio affermato è che l’operato dei sanitari deve essere valutato alla luce delle conoscenze scientifiche e delle linee guida vigenti al momento dell’intervento.

4. Il malposizionamento della protesi accertato radiologicamente integra responsabilità per errore tecnico

Il Tribunale accoglie invece il secondo profilo di responsabilità dedotto dalla paziente, relativo all’errata esecuzione dell’intervento chirurgico di artroprotesi del ginocchio. La struttura sanitaria aveva contestato l’esistenza di errori tecnici nell’esecuzione dell’intervento, producendo consulenza di parte a sostegno della correttezza dell’operato dei propri sanitari.

Il Collegio aderisce alle conclusioni del collegio peritale nominato nel giudizio, che aveva confermato l’esistenza di un errore tecnico nella realizzazione dell’intervento protesico. I periti avevano evidenziato che dai dati clinici e dagli accertamenti radiografici emergeva con evidenza oggettiva che la componente tibiale si presentava in lieve varismo con una eccessiva inclinazione posteriore e con conseguente riduzione dello spazio femoro-rotuleo.

La sentenza riconosce fondata la lamentata persistenza del dolore derivante dall’eccesiva inclinazione che comporta l’anomalo slittamento posteriore del femore, provocando di fatto un’alterazione della flesso-estensione del ginocchio e dolore rotuleo anteriore persistente da iperpressione. Il Tribunale conclude che a tale malposizionamento della componente protesica si è rapportata l’esigenza di procedere al secondo intervento di revisione chirurgica, quale atto necessario e non evitabile per determinare il giusto alloggiamento della componente protesica.

5. Il danno biologico differenziale si liquida sottraendo la percentuale ineliminabile

Il Tribunale affronta la specifica questione della liquidazione del danno biologico differenziale, definito quale pregiudizio alla salute collegato all’aggravamento di una lesione o di una patologia preesistente ascrivibile alla colpa di un terzo. Nel caso di specie, la paziente era già affetta da una compromissione dell’integrità fisica del ginocchio che aveva reso necessario l’intervento protesico.

Il Collegio richiama il principio secondo cui, quando un paziente già affetto da una situazione di compromissione dell’integrità fisica sia sottoposto a un intervento che per la sua cattiva esecuzione determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione, ai fini della liquidazione con il sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultata, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile.

La sentenza applica tale criterio riconoscendo un danno biologico permanente del 5%, corrispondente alla percentuale effettivamente ascrivibile all’errore tecnico nell’esecuzione dell’intervento, oltre a inabilità temporanea assoluta di 60 giorni e inabilità temporanee parziali. Il Tribunale liquida complessivamente la somma di euro 10.089,66, applicando i parametri dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni per le lesioni micropermanenti inferiori a dieci punti percentuali.

6. Il danno morale nelle lesioni micropermanenti richiede prova di sofferenze eccezionali

Il Tribunale respinge la domanda di risarcimento del danno morale formulata dalla paziente. La struttura sanitaria aveva contestato tale voce di danno rilevando la mancanza di allegazioni specifiche e di prova circa sofferenze ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti a lesioni di pari entità.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persona della stessa età, è consentito al giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, con motivazione analitica e non stereotipata.

La sentenza evidenzia che nel caso di specie gli esiti derivanti dalla condotta incongrua dei sanitari integrano una modesta riduzione dell’integrità fisica della paziente, sicché in mancanza di prova circa più intense o peculiari ripercussioni sulle abitudini di vita e di svago non può esservi spazio per alcun incremento personalizzante della liquidazione tabellare. Il Tribunale precisa che anche nel caso di lesioni di lieve entità è consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale in aggiunta al danno biologico, ma tale ulteriore componente non è considerata in re ipsa e deve essere allegata e provata anche in via presuntiva.

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Avv. Cosimo Montinaro segreteria@studiomontinaro.it

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

Una paziente si sottopone a un intervento di protesizzazione del ginocchio sinistro con protesi presso l’unità operativa di ortopedia di una struttura sanitaria nel 2010. L’intervento, che avrebbe dovuto risolvere i problemi articolari di cui la paziente soffriva, determina invece un peggioramento delle condizioni di salute e delle abitudini di vita quotidiane, con persistenza di dolore e limitazioni funzionali.

Nel periodo successivo all’intervento, la paziente lamenta dolori persistenti al ginocchio operato che le impediscono lo svolgimento di normali attività quotidiane. La situazione clinica si aggrava progressivamente, rendendo necessario un secondo intervento di revisione chirurgica con sostituzione della protesi precedentemente impiantata. La paziente attribuisce tale esito negativo a due distinti profili di responsabilità: da un lato l’utilizzo di una protesi composta da nichel senza preventiva effettuazione di prove allergiche, dall’altro l’errata esecuzione tecnica dell’intervento chirurgico.