Calcolo proporzionale del danno da premorienza con aspettativa di vita concreta del paziente – Tribunale Arezzo 2026

Il calcolo proporzionale del danno da premorienza deve basarsi sull’aspettativa di vita concreta del paziente, non su quella statistica demografica generale. Il Tribunale di Arezzo ha accolto la domanda risarcitoria dei familiari di un paziente deceduto nell’anno 2020 presso l’Ospedale di Cortona (provincia di Arezzo) a seguito di inanizione, disidratazione con ipernatremia progressiva non trattata e polmonite bilaterale. Il de cuius, paziente fragile con disturbo bipolare e deterioramento cognitivo, era stato dimesso dal Pronto Soccorso con diagnosi di sindrome influenzale, per poi essere nuovamente ricoverato con insufficienza respiratoria acuta. Durante la degenza, i sanitari avevano sospeso la nutrizione enterale senza ripristinare quella parenterale, determinando assenza totale di supporto calorico, e non avevano corretto l’ipernatremia progressiva, somministrando inoltre Lasix a dosaggio elevato.​

Il Tribunale ha affermato che un paziente con demenza ingravescente non è “un paziente perso“, né tantomeno da trattare in maniera superficiale: proprio a causa delle comorbidità, l’assistenza sarebbe dovuta essere di livello superiore con monitoraggio costante in ambiente ad alta intensità di cura. Per la liquidazione del danno iure proprio ai congiunti, il Giudice ha applicato le Tabelle di Milano 2024 ma con un calcolo proporzionale innovativo: gli importi tabellari (parametrati su aspettativa di vita media di 80 anni) sono stati ridotti proporzionalmente considerando l’aspettativa di vita concreta del paziente secondo statistica clinica (67 anni, ossia 52 anni vissuti + 15 anni residui accertati dalla CTU). Formula applicata: valore tabellare ÷ anni vita media residua = importo ridotto ÷ anni vita concreta residua.​

Massima della sentenza

“Un paziente con una demenza ingravescente (peraltro privo di diagnosi certa) non è un paziente perso, né tantomeno da trattare in maniera superficiale perché probabilmente la sua demenza peggiorerà. Sin da subito si ricorda che il sig. $OMISSIS$ è stato rapidamente dimesso dal sistema ospedaliero con diagnosi di “sindrome influenzale” e senza alcuna terapia se non quella prescritta dal medico di medicina generale, ignorando totalmente le condizioni generali proprio perché in presenza di paziente affetto da encefalopatia ingravescente e pertanto con gravi difficoltà a trasmettere a chi lo prende in cura il suo effettivo stato di salute e considerato affetto da comorbidità tale da non essere degno di ulteriori esami di approfondimento“. $…$ “proprio a causa delle comorbidità e delle condizioni cliniche in cui versava il Sig. $OMISSIS$ ritiene che l’assistenza sarebbe dovuta essere di livello superiore“.