📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro – Contratto a tempo determinato
- Oggetto: Forma scritta ad substantiam – Equivalente funzionale della sottoscrizione
- Normativa: art. 19 D.Lgs. 81/2015, art. 1350 c.c.
- Parole chiave: forma scritta, sottoscrizione, contratto tempo determinato, equivalente funzionale, produzione giudizio
Nei contratti ad substantiam la produzione in giudizio della scrittura realizza equivalente della sottoscrizione mancante. Lavoratore ha impugnato termine apposto a contratto stipulato nel 2023 per durata superiore a dodici mesi senza causali. Società resistente ha depositato contratto privo di firma della controparte, mentre ricorrente ha prodotto scrittura sottoscritta solo dal datore di lavoro. Tribunale di Palmi ha affermato che quando non è necessaria simultaneità delle sottoscrizioni, la produzione in giudizio del documento da parte di chi non l’ha sottoscritto, dalla quale emerga intento di avvalersene, costituisce valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia revocato consenso. Dichiarata nullità del termine e trasformazione in contratto a tempo indeterminato dal 2024 con risarcimento.
Massima
“si ritiene che la documentazione depositata da parte resistente non sia idonea prova delle allegazioni della società, posto che il contratto, così come le proroghe, difettano della sottoscrizione della controparte contrattuale, al contrario della scrittura, depositata dal ricorrente, unitamente all’atto introduttivo, ove, seppur manchi la firma del lavoratore, compare la sottoscrizione del datore di lavoro. Si osserva, infatti, che nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam – cui può essere rapportata l’ipotesi di efficacia del termine apposto al contratto di lavoro ex art. 19, comma 4, D.Lgs. 81/2015 – allorché non sia necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr. C. 4564/2012, C. 9543/2002), con la conseguenza che, pur non risultando sulla copia del contratto, depositata dal lavoratore, la sottoscrizione di quest’ultimo, l’intento dello stesso di avvalersi del contratto risulterebbe, comunque, dal deposito del documento in giudizio, sottoscritto dalla parte datoriale. A ciò si aggiunge che la ricostruzione offerta da parte resistente circa il fatto che detta copia, depositata in giudizio dal ricorrente, rappresenti null’altro che una “certificazione attestante il periodo in cui aveva lavorato presso l’azienda e le mansioni svolte” è smentita dal contenuto del documento stesso che, lungi dall’apparire una ricognizione del rapporto già in esecuzione, definisce qualifica, mansioni, orario e luogo di lavoro mediante l’utilizzo del tempo verbale “presente” e, soprattutto, “futuro” nella definizione dei doveri ricadenti sul lavoratore. In conclusione, deve ritenersi stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per una durata superiore ad un anno in assenza delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 19 D.Lgs. 81/2015. Pertanto, ai sensi del successivo comma 1 bis, ne consegue la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.”
