📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario e finanziario – Buoni fruttiferi postali
- Oggetto: Rimborso buoni fruttiferi postali serie AA3 – Prescrizione del diritto
- Normativa: art. 2935 c.c., art. 2697 c.c., art. 1337 c.c., art. 1366 c.c., art. 1375 c.c., art. 47 Cost., art. 3 D.M. 19/12/2000, art. 6 D.M. 19/12/2000, art. 8 D.M. 17/10/2001
- Parole chiave: prescrizione buoni fruttiferi postali, obblighi informativi, trasparenza contrattuale, decorrenza prescrizione, foglio illustrativo
- Giurisprudenza conforme: Corte d’Appello di Napoli, sent. n. 3719/2024
- Giurisprudenza richiamata: Cass. S.U. n. 3963/2019, Cass. S.U. n. 13979/2007, Cass. n. 4751/2022, Cass. S.U. n. 13533/2001, Cass. n. 24634/2021, Cass. n. 5755/2023
Introduzione
La prescrizione dei buoni fruttiferi postali non decorre se l’ente creditizio non ha adempiuto agli obblighi informativi sulla scadenza del titolo. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 131/2026, ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da Poste Italiane in relazione a buoni fruttiferi postali serie AA3 emessi nel 2002, accogliendo la domanda di rimborso dell’investitore. La controversia riguardava la prescrizione dei buoni fruttiferi postali e gli obblighi informativi: l’attore aveva richiesto il rimborso ma si era visto opporre la prescrizione decennale maturata dalla scadenza. Il Giudice ha affermato che l’inadempimento degli obblighi informativi sulla scadenza costituisce causa giuridica rilevante ex art. 2935 c.c. che impedisce la decorrenza della prescrizione fino al momento in cui l’investitore acquisisce effettiva conoscenza. La prescrizione dei buoni fruttiferi postali inizia a decorrere solo quando il sottoscrittore è stato informato sulla scadenza mediante consegna del foglio illustrativo o indicazione sul titolo.
Massima
“In merito deve asserirsi che l’ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, ha trovato fondamento proprio nell’inadempimento della società convenuta, collocatore e gestore dei titoli, riguardo agli obblighi informativi sopra detti. Pertanto, l’inadempimento non può ritenersi un mero impedimento soggettivo quanto piuttosto una causa giuridica rilevante ai sensi dell’art. 2935 c.c. in quanto, per effetto di tale condotta illecita, l’investitore non è stato messo nelle condizioni di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto. […] In merito deve evidenziarsi che effettivamente su entrambi i titoli alcun riferimento al giorno della loro scadenza è dato rinvenire. Non è riportata alcuna indicazione espressa sulla loro durata, risultando indicato solo il giorno di emissione e, tra l’altro, non è indicata neanche la relativa serie di appartenenza. […] Dunque, si ribadisce, come sopra già detto, che, certamente, rientra tra gli obblighi informativi di [parte convenuta] quello di portare a conoscenza del sottoscrittore in maniera chiara il termine di scadenza dell’investimento. […] Tuttavia, deve osservarsi che, sebbene sia stata depositata in atti da [parte convenuta] copia di un foglio illustrativo riportante gli elementi in parola, nessuna prova è stata fornita sulla effettiva consegna al cliente il giorno della sottoscrizione. In merito deve precisarsi che essendo l’eccepita prescrizione un fatto estintivo della pretesa creditoria, ex art. 2697 cc, ricade sul debitore convenuto la relativa prova del fatto estintivo e, quindi, correlativamente la prova di aver consegnato il documento in parola, così avendo ottemperato ai propri obblighi informativi. […]
