📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro – Previdenza sociale
- Oggetto: Riconoscimento prestazione NASpI in caso di risoluzione consensuale presso Commissione paritetica ex art. 412ter c.p.c.
- Normativa: art. 3 D.Lgs. 22/2015, art. 7 L. 604/1966, art. 412ter c.p.c., art. 2113 co. 4 c.c.
- Parole chiave: NASpI risoluzione consensuale art. 7 L. 604/1966 – perdita involontaria occupazione – Commissione paritetica
La NASpI non spetta quando la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avviene fuori dalla procedura ex art. 7 L. 604/1966. Il Tribunale di Monza rigetta il ricorso di una lavoratrice che aveva sottoscritto accordo risolutivo presso Commissione paritetica ex art. 412ter c.p.c. dopo aver rifiutato ricollocazione aziendale con inquadramento e retribuzione inferiori. La risoluzione consensuale nell’ambito della procedura ex art. 7 L. 604/1966 ha carattere eccezionale quale alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo: non può estendersi ad altre sedi conciliative. Il rifiuto di ricollocazione configura scelta volontaria di rimanere priva di occupazione escludendo il requisito della perdita involontaria del posto di lavoro. Non ammessa interpretazione analogica trattandosi di norma eccezionale che deroga al principio della disoccupazione involontaria.
Massima
«La fattispecie della risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 ha, all’evidenza, un carattere eccezionale in quanto l’eventuale risoluzione consensuale si pone quale alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il legislatore, allora, ha esteso a tale fattispecie il beneficio della NASpI all’evidente scopo che la mancata percezione di tale prestazione avrebbe certamente costituito un ostacolo al raggiungimento dell’accordo sulla risoluzione consensuale, in quanto il lavoratore avrebbe, verosimilmente, preferito il licenziamento che gli avrebbe consentito di fruire dell’indennità di disoccupazione. Ne consegue che si tratta di un istituto di carattere eccezionale che non può essere certamente esteso a tutte le ipotesi di risoluzione consensuale, cioè a tutti gli accordi raggiunti al di fuori della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, pur se nell’ambito di disposizioni contrattuali che disciplinino l’accordo risolutivo. Del resto, considerata la ratio dell’istituto, escluso che la risoluzione consensuale possa rientrare nel concetto di “disoccupazione involontaria”, se il legislatore avesse voluto includere tutte le ipotesi di risoluzione consensuale tra le fattispecie che danno diritto alla NASpI non avrebbe fatto riferimento alla specifica ipotesi di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, ma avrebbe fatto un più ampio riferimento alla categoria generale della risoluzione consensuale. Non si può certamente fare ricorso ad una interpretazione analogia sia perché la ratio della risoluzione consensuale di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966 (alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo già preannunciato dal datore di lavoro) non è uguale alle altre ipotesi di risoluzione consensuale, sia perché trattandosi di norma dal contenuto eccezionale, costituendo una deroga al principio della “disoccupazione involontaria”, non è ammesso il ricorso all’analogia. […]
