NASpI e dimissioni per trasferimento legittimo oltre 50 km: diritto alla prestazione senza risoluzione consensuale – Tribunale di Catania 2026

Le dimissioni per trasferimento oltre 50 km danno diritto alla NASpI anche quando il trasferimento Γ¨ legittimo e sorretto da comprovate ragioni organizzative. Il Tribunale di Catania nel 2026 ha esaminato il caso di una lavoratrice che si era dimessa dopo che il datore di lavoro aveva trasferito la sede aziendale da una provincia siciliana a Palermo, a circa 250 km di distanza, per motivate ragioni economiche. L’INPS aveva recuperato l’indennitΓ  NASpI erogata (oltre € 5.000,00) sostenendo che le dimissioni per trasferimento non costituissero perdita involontaria dell’occupazione, poichΓ© il trasferimento era legittimo ex art. 2103 c.c. e la lavoratrice non aveva allegato documentazione di azioni giudiziali contro il datore di lavoro, come richiesto dal messaggio INPS n. 369/2018.​

Il Tribunale di Catania ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando illegittimo l’indebito e affermando che il rifiuto del trasferimento a condizioni particolarmente onerose costituisce giusta causa di recesso a prescindere dalla modalitΓ  formale di cessazione del rapporto (dimissioni o risoluzione consensuale). Quando il trasferimento Γ¨ legittimo ma comporta notevole variazione delle condizioni di lavoro (oltre 50 km dalla residenza o non raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici), la NASpI spetta senza necessitΓ  di produrre documentazione di azioni difensive contro il datore di lavoro, poichΓ© la variazione peggiorativa giustifica ex se le dimissioni.​

Massima della sentenza

Una corretta soluzione interpretativa deve, dunque, riconoscere l’involontarietΓ  dello stato di disoccupazione sul presupposto che il rifiuto del trasferimento, a condizioni particolarmente onerose, costituisce una giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro, a prescindere dalla modalitΓ  formale di cessazione del rapporto (dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale). (…) Nella specie non vi Γ¨ dubbio che la perdita dell’occupazione sia stata involontaria e sia dipesa, a monte, dalla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire la dipendente in una sede $OMISSIS$ distante circa 250 km dal luogo di residenza e dalla sede di assegnazione al momento dell’assunzione. Tale trasferimento, oltretutto, non Γ¨ da ritenersi illegittimo essendo giustificato da motivi di natura economica, in quanto i costi per il mantenimento di quella sede superavano significativamente i ricavi, sicchΓ© sussistono le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” prescritte dall’art. 2103 c.c. (…) Nel caso, invece, in cui tale trasferimento sia legittimo (perchΓ© sorretto da ragioni tecniche o organizzative) e, tuttavia, la nuova sede di lavoro sia ad una distanza tale (oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o in un luogo che non sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti) da comportare una notevole variazione delle condizioni di lavoro, la risoluzione consensuale del rapporto dΓ  diritto alla Naspi ed altrettanto deve logicamente valere per il caso di dimissioni del lavoratore basate sulle medesime ragioni. (…) Nella specie la condotta e la scelta del datore di lavoro di trasferire la sede di lavoro $OMISSIS$, pur essendo legittima, ha comportato una variazione notevole delle condizioni di lavoro tale da giustificare la risoluzione del rapporto per dimissioni della ricorrente per giusta causa. A fronte di tale risoluzione sussistendo lo stato di disoccupazione involontario, la ricorrente ha diritto a percepire l’indennitΓ  NASPI per il periodo oggetto di causa e conseguentemente deve ritenersi illegittimo l’indebito.“​

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