๐ LA VICENDA
- Materia: Contratti bancari โ Trasparenza bancaria
- Oggetto: Ambito applicativo art. 119 co. 4 TUB โ Distinzione tra documentazione contrattuale e documentazione operazioni โ Diritto a copia del contratto
- Normativa: art. 119 co. 4 TUB, art. 117 co. 1 TUB, art. 10 TUB, art. 2220 c.c., art. 2935 c.c., art. 126-quinquies TUB, art. 67-undecies Codice del Consumo
- Giurisprudenza conforme: Cass., n. 11733/1999; Cass., n. 12093/2001; Cass., n. 15669/2007; Cass., n. 35039/2022
- Parole chiave: art. 119 TUB, documentazione contrattuale, singole operazioni bancarie, diritto consegna documenti, prescrizione decennale
Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria relativa agli ultimi dieci anni previsto dallโart. 119 co. 4 TUB si configura come diritto sostanziale limitato alle singole operazioni bancarie ed esclusa la documentazione contrattuale, distinta dalle operazioni in quanto atto costitutivo del rapporto. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2026, ha affrontato la questione della portata oggettiva dellโart. 119 co. 4 TUB in controversia avente ad oggetto decreto ingiuntivo per consegna di contratto bancario del 1998. Una correntista aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la consegna della documentazione contrattuale. La banca ricorreva in Cassazione lamentando che la Corte dโAppello avesse erroneamente ritenuto applicabile lโart. 119 co. 4 TUB anche alla documentazione contrattuale. La Suprema Corte, pur dichiarando inammissibile il ricorso per genericitร , ha chiarito il principio secondo cui la documentazione del contratto non รจ riconducibile alle โsingole operazioniโ di cui parla la norma, essendo le operazioni bancarie le attivitร che lโistituto svolge nellโinteresse della clientela (raccolta risparmio ed esercizio credito ex art. 10 TUB), mentre il contratto le programma senza identificarsi con esse. Il diritto a copia del contratto deriva dallโart. 117 co. 1 TUB e si esaurisce con la consegna alla stipula.
Massima
โIl diritto del cliente di ottenere dallโistituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dellโultimo decennio, previsto dal quarto comma dellโart. 119 t.u.b., si configura come un diritto sostanziale (Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669; Cass. 29 novembre 2022, n. 35039). Tale obbligo copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. 29 novembre 2022, n. 35039, cit.). โฆ Come rettamente osservato dalla Corte di appello, la disposizione non riguarda la documentazione contrattuale in quanto tale. A favore di questa conclusione militano, in effetti, due argomenti. Anzitutto, sul versante dellโesegesi testuale, la documentazione del contratto non รจ riconducibile a quella delle ยซsingole operazioniยป di cui parla la norma. Sono ยซoperazioniยป bancarie le attivitร che lโistituto di credito svolge nellโinteresse della clientela, principalmente riconducibili, in base allโart. 10 t.u.b., alla raccolta di risparmio tra il pubblico e allโesercizio del credito. Il contratto bancario programma dette operazioni ma non si identifica con esse. La distinzione tra lโuno e le altre viene chiaramente ad emersione nellโart. 117 t.u.b., nel quale le singole operazioni sono prese in considerazione ai fini dellโeterointegrazione del contratto che sia mancante dellโindicazione dei tassi di interesse o di altre condizioni negoziali, o che rechi, sul punto, una pattuizione nulla: la norma tiene infatti distinti il contratto, che nei casi indicati รจ affetto da nullitร parziale, e le operazioni poste in essere in esecuzione dello stesso, alle quali si applicano gli interessi e le condizioni sostitutivi di cui al comma 7. In secondo luogo, sul piano sistematico, va valorizzata la corrispondenza del termine decennale menzionato dallโultimo comma dellโart. 119 t.u.b. con quello di conservazione delle scritture contabili, che trova espressione nella previsione dellโart. 2220 c.c. (cfr., ad esempio, in motivazione, la cit. Cass. 29 novembre 2022, n. 35039): in tal senso, il fatto che il cliente possa ottenere copia della documentazione inerente ad operazioni ยซposte in essere negli ultimi dieci anniยป si spiega proprio con il limite temporale antro cui opera lโobbligo della banca di conservare le scritture contabili che sono destinate a documentare le operazioni in discorso.
