📌 LA VICENDA
- Materia: Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi banca
- Oggetto: Rifiuto cliente fornire informazioni – Obbligo astensione banca – Sottoscrizione congiunta questionario – Inadeguatezza investimenti azioni bancarie non quotate
- Normativa: art. 21 TUF, art. 23 co. 6 TUF, Reg. Consob 11522/1998, Reg. Consob 16190/2007, Comunicazione Consob 9019104/2009, art. 1176 c.c., art. 1218 c.c., art. 1227 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass., n. 32226/2024; Cass., n. 5089/2016; Cass., n. 15709/2019; Cass., n. 810/2016; Cass., n. 7905/2020; Cass., n. 33596/2021; Cass., n. 14178/2022; Cass., n. 6351/2025
- Parole chiave: rifiuto informazioni, questionario MIFID, obbligo astensione, profilatura cliente, sottoscrizione congiunta, azioni illiquide, inadeguatezza investimenti
Il rifiuto del cliente di fornire informazioni nel questionario MIFID non esime la banca dall’obbligo di astensione dall’eseguire operazioni di investimento, dovendo l’intermediario adempiere agli obblighi informativi in maniera non meramente formale ma concreta, con specifica attenzione alla situazione personale; la mancanza di informazioni utili non consente valutazione corretta, con conseguente obbligo di astensione dalle operazioni in strumenti finanziari illiquidi. Il Tribunale di Bari ha condannato la banca al risarcimento di oltre € 12.000,00 per violazione degli obblighi informativi nella vendita di azioni bancarie non quotate. L’investitore aveva sottoscritto nel 2004 contratto quadro rifiutando di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio. La banca aveva attribuito profilo di rischio basso, poi modificato in alto e medio-alto con successivi questionari sottoscritti congiuntamente alla coniuge. Il Tribunale ha ritenuto che il rifiuto del cliente è già di per sé rilevante ai fini della valutazione di inadeguatezza degli investimenti. La mancanza di informazioni per valutazione attenta e personalizzata non consente alla banca una valutazione corretta, imponendo l’obbligo di astensione dall’effettuare operazioni, tanto più in strumenti illiquidi con rischio insito elevato. Nella specie era stato assegnato profilo di rischio basso, certamente incompatibile con acquisto di titoli che per loro natura comportano rischio di azzeramento totale del capitale.
Massima
“Orbene, deve rilevarsi che il rifiuto di fornire informazioni, espresso dal cliente all’atto della sottoscrizione del primo dei contratti citati, è già di per sé rilevante ai fini di una valutazione di inadeguatezza degli investimenti per cui è causa. Infatti, atteso il dovere dell’intermediario di adempiere agli obblighi informativi posti a suo carico in maniera non meramente formale, ma in concreto, con specifica attenzione alla situazione personale ed individuale del cliente, il rifiuto di quest’ultimo di fornire le informazioni necessarie non esime la banca dal rispetto di quanto prescritto. La mancanza di informazioni utili ad una valutazione attenta, puntuale e personalizzata non consente alla banca di effettuare una valutazione corretta, con conseguente obbligo di astensione dall’effettuare le operazioni di investimento, tanto più se riguardanti strumenti finanziari illiquidi e come tali con un rischio insito elevato. Nella specie, peraltro, risulta essere stato in questo caso assegnato al cliente un profilo di rischio basso, certamente incompatibile con l’acquisto dei titoli oggi contestati che, per loro natura, comportano il rischio di azzeramento totale del capitale. Contestualmente alla sottoscrizione dei contratti quadro, l’odierno attore ha compilato, unitamente ad [OMISSIS], due questionari di profilatura. Deve, in proposito, rilevarsi che la sottoscrizione congiunta determina la scarsa attendibilità dei questionari, non potendo la banca effettuare l’indagine personalizzata necessaria ai fini della valutazione di adeguatezza degli investimenti. Nel dettaglio, quanto al questionario sottoscritto in data 14.10.2008, a fronte del quale la banca ha attribuito all’attore un profilo di rischio alto, il ctu ha evidenziato una incongruenza nelle risposte: a fronte del dichiarato obiettivo di investimento quale una crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo, con capacità di sopportare anche forti oscillazioni di valore, l’attore dichiarava di essere disposto ad accettare la perdita di una parte media del capitale investito. Il perito nominato ha, dunque, correttamente ritenuta errata l’attribuzione di un profilo di rischio alto ivi operata dalla banca. Parimenti non corretta è l’attribuzione di un profilo di rischio medio-alto a seguito della compilazione del questionario del 26.10.2011, attese le risposte date da [OMISSIS]: [OMISSIS] aveva, infatti, dichiarato di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili; di essere disposto ad accettare solo una piccola parte del capitale investito. Tali risposte evidenziano il profilo di rischio di un investitore prudente, rivelandosi incompatibili con l’acquisto di prodotti illiquidi.
