Clausola risolutiva espressa nel leasing immobiliare: necessaria la dichiarazione di avvalersene – Tribunale di Roma 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Contratti – Locazione finanziaria immobiliare
  • Oggetto: Risoluzione contratto di leasing – Efficacia clausola risolutiva espressa
  • Normativa: artt. 1456, 1467 c.c., art. 702 bis c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Cass. civ. n. 7178/2002, Cass. civ. n. 16993/2007
  • Parole chiave: clausola risolutiva espressa, leasing immobiliare, dichiarazione di avvalersene, oneri di prelocazione, indennità di occupazione

La clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di leasing immobiliare non opera automaticamente, ma richiede la dichiarazione della parte di volersi avvalere del diritto potestativo alla risoluzione, anche mediante atto giudiziale.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del gennaio 2026, ha accolto la domanda di rilascio immobile proposta dalla società concedente nei confronti dell’utilizzatrice inadempiente. La concedente aveva intimato nel 2021 la risoluzione di un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato nel 2013, contestando il mancato pagamento degli oneri di prelocazione e il mancato completamento dei lavori entro il termine pattuito. Il giudice ha precisato che la clausola risolutiva espressa necessita di una manifestazione espressa di volontà da parte del creditore, confermando l’orientamento della Cassazione secondo cui la risoluzione non si verifica per il solo inadempimento ma nel momento in cui la parte comunica di volersi avvalere della clausola.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Oneri di prelocazione nel leasing immobiliare e loro esigibilità anche dopo la risoluzione contrattuale, trattandosi di anticipazioni sostenute dalla concedente per l’acquisto dell’immobile e non di canoni periodici
  • Indennità di occupazione dovuta dall’utilizzatrice per il periodo successivo alla risoluzione fino all’effettiva riconsegna, parametrabile al canone contrattuale pattuito
  • Rigetto dell’eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. fondata su eventi pandemici, ove non dimostrato il nesso causale tra l’evento eccezionale e l’impossibilità di adempimento
  • Domanda riconvenzionale di rimborso per stato di avanzamento lavori subordinata alla presentazione del DURC, requisito contrattuale non comprovato
  • Sopravvenuto difetto di legittimazione attiva per cessione del credito e successione processuale in favore delle cessionarie pro soluto
  • Liquidazione delle spese di lite ai sensi del D.M. n. 147/2022 in ragione della soccombenza