📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità civile – Responsabilità medica
- Oggetto: Errore chirurgico – Intervento di osteosintesi – Danno differenziale
- Normativa: artt. 1218, 1223, 2697 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: danno iatrogeno, danno differenziale, nesso causale, responsabilità sanitaria, CTU
In tema di responsabilità professionale medica, il risarcimento del danno biologico derivante da un errore chirurgico (cd. danno iatrogeno) deve essere liquidato secondo il criterio del danno differenziale, sottraendo dal grado di invalidità permanente complessivo la quota di invalidità che sarebbe comunque residuata a causa della patologia congenita o preesistente del paziente.
La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza in commento, riforma parzialmente la decisione di primo grado in merito alla quantificazione del danno subito da un paziente a seguito di un intervento di osteosintesi eseguito non correttamente. Il Collegio ribadisce che, nei casi in cui l’errore medico si innesti su una situazione di salute già compromessa, non si può addebitare alla struttura l’intera invalidità riscontrata, ma solo l’aggravamento direttamente riconducibile alla condotta imperita. La sentenza sottolinea inoltre l’importanza delle risultanze della CTU per la determinazione delle percentuali di invalidità e del nesso di causalità, rigettando le contestazioni dell’appellante relative a una presunta “preesistenza” che avrebbe dovuto azzerare il risarcimento.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Rilevanza del nesso eziologico tra errore del chirurgo e necessità di successivi interventi riparatori
- Criteri di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui debiti di valore
- Valutazione della prova testimoniale in ordine alla limitazione delle attività quotidiane del danneggiato
- Inammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello ex art. 345 c.p.c.
- Trattamento del danno non patrimoniale temporaneo in caso di degenza prolungata
- Regime delle spese di lite e soccombenza nel doppio grado di giudizio
