๐ LA VICENDA
- Materia: Responsabilitร civile โ Responsabilitร medica
- Oggetto: Intervento di osteosintesi โ Errore tecnico โ Aggravamento danno biologico
- Normativa: artt. 1218, 1223, 2059 c.c.; Tabelle Milanesi
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: responsabilitร professionale, scelta chirurgica, danno biologico, personalizzazione, nesso causale
In tema di responsabilitร sanitaria, lโadozione di una tecnica chirurgica inadeguata rispetto alle condizioni cliniche del paziente configura una colpa professionale che obbliga la struttura al risarcimento del danno differenziale, comprensivo di una personalizzazione del danno non patrimoniale qualora le conseguenze dellโerrore incidano in modo eccezionale sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
La Corte dโAppello di Napoli, con la sentenza in esame, ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, incrementando il risarcimento dovuto a una paziente a seguito di un intervento di riduzione di una frattura femorale eseguito con mezzi di sintesi incongrui. Il Collegio, basandosi sulle risultanze della CTU, ha accertato che lโinstabilitร del montaggio chirurgico ha causato un ritardo di consolidazione e una successiva limitazione funzionale permanente maggiore di quella attesa. Di particolare rilievo รจ il riconoscimento della personalizzazione del danno: i giudici hanno ritenuto che la lunga durata del percorso di cura e le sofferenze morali patite giustificassero un aumento del valore del punto tabellare, al fine di garantire lโintegralitร del ristoro per una lesione che ha compromesso significativamente lโautonomia della parte attrice.
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Accertamento del nesso di causalitร tra lโerrore tecnico e la necessitร di interventi correttivi
- Criteri di applicazione del danno differenziale rispetto alla condizione patologica preesistente
- Validitร della consulenza tecnica dโufficio quale fonte oggettiva di prova della colpa medica
- Ripartizione delle spese di lite e delle spese di CTU tra le parti secondo il principio di soccombenza
- Calcolo di interessi e rivalutazione monetaria sui debiti di valore dal momento del fatto al saldo
- Onere della prova gravante sulla struttura sanitaria in ordine alla causa non imputabile dellโinadempimento
