Errore nella scelta della tecnica chirurgica e personalizzazione del danno non patrimoniale – Corte d’Appello Napoli 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità civile – Responsabilità medica
  • Oggetto: Intervento di osteosintesi – Errore tecnico – Aggravamento danno biologico
  • Normativa: artt. 1218, 1223, 2059 c.c.; Tabelle Milanesi
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: responsabilità professionale, scelta chirurgica, danno biologico, personalizzazione, nesso causale

In tema di responsabilità sanitaria, l’adozione di una tecnica chirurgica inadeguata rispetto alle condizioni cliniche del paziente configura una colpa professionale che obbliga la struttura al risarcimento del danno differenziale, comprensivo di una personalizzazione del danno non patrimoniale qualora le conseguenze dell’errore incidano in modo eccezionale sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza in esame, ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, incrementando il risarcimento dovuto a una paziente a seguito di un intervento di riduzione di una frattura femorale eseguito con mezzi di sintesi incongrui. Il Collegio, basandosi sulle risultanze della CTU, ha accertato che l’instabilità del montaggio chirurgico ha causato un ritardo di consolidazione e una successiva limitazione funzionale permanente maggiore di quella attesa. Di particolare rilievo è il riconoscimento della personalizzazione del danno: i giudici hanno ritenuto che la lunga durata del percorso di cura e le sofferenze morali patite giustificassero un aumento del valore del punto tabellare, al fine di garantire l’integralità del ristoro per una lesione che ha compromesso significativamente l’autonomia della parte attrice.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Accertamento del nesso di causalità tra l’errore tecnico e la necessità di interventi correttivi
  • Criteri di applicazione del danno differenziale rispetto alla condizione patologica preesistente
  • Validità della consulenza tecnica d’ufficio quale fonte oggettiva di prova della colpa medica
  • Ripartizione delle spese di lite e delle spese di CTU tra le parti secondo il principio di soccombenza
  • Calcolo di interessi e rivalutazione monetaria sui debiti di valore dal momento del fatto al saldo
  • Onere della prova gravante sulla struttura sanitaria in ordine alla causa non imputabile dell’inadempimento