Assegnazione casa familiare in comodato: opponibilità al terzo comodante e durata determinabile per relationem — Cassazione Civile 2025

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto di famiglia – Assegnazione casa familiare e contratti
  • Oggetto: Assegnazione della casa familiare in regime di comodato familiare – opposizione della comproprietaria comodante – rigetto del ricorso
  • Normativa: Artt. 1803, 1809, 1810, 2697, 2727, 2729 c.c.; art. 337-sexies c.c.; art. 6, comma 6, L. n. 898/1970; artt. 101, 105, 112, 136, 344, 404 c.p.c.; art. 111 Cost.; art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: comodato familiare, assegnazione casa familiare, opponibilità terzo comodante, durata comodato relationem, interesse prole minore

In tema di assegnazione della casa familiare, il coniuge affidatario della prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante che chieda il rilascio dell’immobile l’esistenza del provvedimento di assegnazione pronunciato in sede di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare, con la conseguenza che il rapporto – riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c. – sorge per un uso determinato e ha, in assenza di espressa indicazione della scadenza, una durata determinabile per relationem in applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente dall’insorgere della crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile (Sezioni Unite 2014).

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile, con ordinanza depositata nel giugno 2025, ha rigettato il ricorso proposto dalla madre dell’ex marito e comproprietaria dell’immobile assegnato in sede di divorzio all’ex moglie, confermando che il comodato familiare originariamente stipulato per le esigenze della famiglia persisteva nonostante il trasferimento temporaneo della moglie, atteso che tale trasferimento era avvenuto sotto condizione risolutiva del mancato pagamento del contributo per il canone di locazione da parte dell’ex marito – inadempimento effettivamente verificatosi – e che la madre comodante non aveva dimostrato alcun urgente e imprevisto bisogno ex art. 1809 c.c..


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Comodato familiare come rapporto vincolato alle esigenze abitative familiari: obbligo del comodante di consentire il godimento oltre la crisi coniugale salvo urgente e imprevisto bisogno ex art. 1809, comma 2 c.c.
  • Controllo di proporzionalità e adeguatezza del giudice nella comparazione tra tutela della prole minore ed esigenze del comodante che chieda la risoluzione del comodato familiare
  • Qualificazione dell’intervento in appello del terzo comproprietario come adesivo dipendente anziché opposizione ex art. 404 c.p.c.: irrilevanza rispetto all’oggetto della decisione
  • Onere della prova nell’opposizione del comodante: l’assegnatario munito di provvedimento giudiziale dimostra la persistenza della destinazione a casa familiare; il comodante deve allegare l’urgente necessità
  • Rinuncia all’assegnazione della casa familiare contrastante con l’interesse della minore: nullità della rinuncia se non conforme al miglior interesse del figlio convivente
  • Mancata ammissione di mezzi istruttori: sindacabilità solo se concernenti punti decisivi e idonei a invalidare con giudizio di certezza le altre risultanze probatorie