📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario e finanziario — Titoli di risparmio postale
- Oggetto: Corretta modalità di calcolo degli interessi sui buoni fruttiferi postali serie Q — capitalizzazione al netto o al lordo della ritenuta fiscale
- Normativa: artt. 172 e 173 D.P.R. n. 156/1973; art. 1 D.L. n. 556/1986 conv. L. n. 759/1986; art. 26 D.P.R. n. 600/1973; D.Lgs. n. 239/1996; art. 7 D.M. 23/06/1997; art. 115 c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: buoni fruttiferi postali serie Q, ritenuta fiscale capitalizzazione, imposta sostitutiva competenza cassa, D.M. 23/06/1997, rimborso BFP
In tema di buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie “Q” emessi fino al 31 dicembre 1996, la capitalizzazione annuale degli interessi deve essere effettuata al netto della ritenuta fiscale nella misura del 12,50%, in applicazione del combinato disposto dell’art. 7 D.M. 23/06/1997 e dell’art. 26, c. 1 D.P.R. n. 600/1973 – come richiamato dall’art. 1, c. 2 D.L. n. 556/1986 conv. in L. n. 759/1986 – dovendo le ritenute alla fonte essere applicate sui redditi maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti, con conseguente assoggettamento dei titoli a tassazione secondo il regime di competenza e non di cassa, senza che possa ravvisarsi alcun contrasto tra la normativa secondaria e quella primaria regolatrice dell’imposta sostitutiva.
Il Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile, aderisce all’orientamento maggioritario delle Corti d’Appello che esclude qualsiasi contrasto tra il D.M. 23/06/1997 e la normativa primaria regolatrice della ritenuta fiscale sui buoni postali fruttiferi, confermando che la capitalizzazione al netto della ritenuta risulta pienamente conforme al sistema fiscale vigente all’atto dell’emissione dei titoli. Il giudice rigetta la tesi della parte attrice, secondo cui la capitalizzazione avrebbe dovuto avvenire al lordo dell’imposta sostitutiva, con rimborso finale decurtato soltanto al momento dell’incasso: tale impostazione è incompatibile con il regime di competenza prescelto dalla normativa primaria, che impone la decurtazione della ritenuta in ciascun periodo di capitalizzazione annuale. Ne consegue che la pretesa degli intestatari dei BFP serie Q di ottenere il rimborso calcolato applicando i tassi lordi indicati a tergo dei buoni – senza tener conto della decurtazione operata in sede di capitalizzazione – deve essere integralmente rigettata, con condanna alle spese di lite.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Disciplina degli artt. 172 e 173 D.P.R. n. 156/1973 in ordine alle modalità di computo degli interessi sui buoni fruttiferi postali e al regime delle variazioni del saggio di interesse per decreto ministeriale
- Distinzione tra regime di tassazione per competenza e regime di cassa applicabile agli interessi sui buoni postali fruttiferi emessi fino al 31/12/1996
- Portata applicativa dell’art. 7 D.M. 23/06/1997 con riferimento esclusivo alle serie Q, R ed S emesse fino al 31 dicembre 1996
- Onere di contestazione specifica dei prospetti contabili prodotti in giudizio ex art. 115 c.p.c. e conseguenze processuali della contestazione meramente generica
- Irrilevanza del richiamo alla giurisprudenza di legittimità sui BFP serie P convertiti in serie Q, in assenza di sopravvenute variazioni dei tassi per i titoli pacificamente appartenenti alla serie Q
- Liquidazione delle spese di lite secondo il D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147/2022 con riduzione del 50% per le fasi di trattazione e decisionale
