Buoni postali dematerializzati cointestati: il cointestatario superstite รจ legittimato al rimborso integrale a vista senza quietanza degli eredi โ€“ Tribunale di Salerno 2026

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  • Materia: Diritto bancario e finanziario โ€” Titoli di risparmio postale โ€” Procedimento monitorio
  • Oggetto: Rimborso di buoni fruttiferi postali dematerializzati cointestati con clausola โ€œpari facoltร  di rimborsoโ€ caduti in successione โ€” inapplicabilitร  art. 187 D.P.R. n. 256/1989 โ€” insussistenza di litisconsorzio necessario โ€” cessazione della materia del contendere per pagamento in sede esecutiva
  • Normativa: art. 187 D.P.R. n. 256/1989; art. 178 D.P.R. n. 156/1973; art. 208 D.P.R. n. 256/1989; art. 203 D.P.R. n. 256/1989; art. 1295 c.c.; art. 102 c.p.c.; art. 645 c.p.c.; D.M. n. 55/2014 agg. D.M. n. 147/2022
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโ€™articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: buoni fruttiferi postali dematerializzati cointestati, clausola pari facoltร  rimborso, art. 187 DPR 256/1989 inapplicabile, decreto ingiuntivo buoni postali, litisconsorzio necessario BFP

In tema di buoni fruttiferi postali dematerializzati cointestati recanti la clausola โ€œpari facoltร  di rimborsoโ€, il cointestatario superstite รจ legittimato a ottenere il rimborso integrale del titolo a vista presso lโ€™ufficio postale di emissione, senza che sia necessaria la quietanza congiunta degli aventi diritto nรฉ lโ€™espletamento di formalitร  legate al decesso dellโ€™altro cointestatario, non trovando applicazione โ€“ neppure in via analogica โ€“ lโ€™art. 187 D.P.R. n. 256/1989, riferito esclusivamente ai libretti di risparmio postale, atteso che la disciplina derogatoria dettata dagli artt. 178 D.P.R. n. 156/1973 e 208 D.P.R. n. 256/1989 prevede la rimborsabilitร  dei buoni fruttiferi a vista e preclude ogni rinvio alle regole proprie del servizio dei libretti di risparmio; in tal caso non sussiste litisconsorzio necessario con gli altri eredi del cointestatario defunto, restando impregiudicati i rapporti interni tra coeredi ai sensi dellโ€™art. 1295 c.c..

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciandosi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il rimborso di due buoni fruttiferi postali dematerializzati cointestati, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento in sede esecutiva e revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando tuttavia lโ€™opponente alle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale, ritenendo che la pretesa monitoria avrebbe comunque trovato accoglimento nel merito. Il giudice respinge integralmente le eccezioni dellโ€™ente emittente โ€” difetto di litisconsorzio necessario per mancata partecipazione di tutti gli eredi e necessitร  della quietanza congiunta ex art. 187 D.P.R. n. 256/1989 โ€” confermando che la clausola โ€œpari facoltร  di rimborsoโ€ attribuisce al possessore del titolo un diritto esercitabile in modo del tutto autonomo, e che lโ€™ufficio postale รจ tenuto a pagare al richiedente lโ€™importo risultante dal titolo unitamente agli interessi maturati, previa sola verifica dellโ€™identitร  e presentazione del documento in originale, senza poter esigere alcuna documentazione legata al decesso dellโ€™altro cointestatario.


โš–๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Disciplina derogatoria degli artt. 178 D.P.R. n. 156/1973 e 208 D.P.R. n. 256/1989 rispetto allโ€™art. 203 D.P.R. n. 256/1989 in materia di rimborso dei buoni fruttiferi postali rispetto ai libretti di risparmio postale
  • Distinzione concettuale tra titolaritร  del credito e legittimazione alla riscossione del buono fruttifero cointestato, con effetti sul regime della solidarietร  attiva ex art. 1295 c.c. e sui rapporti interni tra coeredi
  • Presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con necessitร  di accordo tra le parti sul profilo storico e sulle conseguenze giuridiche del fatto sopravvenuto
  • Revoca necessaria del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in sede esecutiva nel corso del giudizio di opposizione, con conseguente travolgimento della pronuncia monitoria
  • Regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale in caso di cessazione della materia del contendere, con valutazione dellโ€™originaria fondatezza della pretesa monitoria
  • Ripartizione dellโ€™onere probatorio tra creditore e debitore nel procedimento monitorio avente ad oggetto lโ€™inadempimento di unโ€™obbligazione: prova della fonte del diritto a carico del creditore e allegazione dellโ€™inadempimento; prova del fatto estintivo a carico del debitore