๐ LA VICENDA
- Materia: Diritto bancario e finanziario โ Titoli di risparmio postale โ Procedimento monitorio
- Oggetto: Rimborso di buoni fruttiferi postali dematerializzati cointestati con clausola โpari facoltร di rimborsoโ caduti in successione โ inapplicabilitร art. 187 D.P.R. n. 256/1989 โ insussistenza di litisconsorzio necessario โ cessazione della materia del contendere per pagamento in sede esecutiva
- Normativa: art. 187 D.P.R. n. 256/1989; art. 178 D.P.R. n. 156/1973; art. 208 D.P.R. n. 256/1989; art. 203 D.P.R. n. 256/1989; art. 1295 c.c.; art. 102 c.p.c.; art. 645 c.p.c.; D.M. n. 55/2014 agg. D.M. n. 147/2022
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: buoni fruttiferi postali dematerializzati cointestati, clausola pari facoltร rimborso, art. 187 DPR 256/1989 inapplicabile, decreto ingiuntivo buoni postali, litisconsorzio necessario BFP
In tema di buoni fruttiferi postali dematerializzati cointestati recanti la clausola โpari facoltร di rimborsoโ, il cointestatario superstite รจ legittimato a ottenere il rimborso integrale del titolo a vista presso lโufficio postale di emissione, senza che sia necessaria la quietanza congiunta degli aventi diritto nรฉ lโespletamento di formalitร legate al decesso dellโaltro cointestatario, non trovando applicazione โ neppure in via analogica โ lโart. 187 D.P.R. n. 256/1989, riferito esclusivamente ai libretti di risparmio postale, atteso che la disciplina derogatoria dettata dagli artt. 178 D.P.R. n. 156/1973 e 208 D.P.R. n. 256/1989 prevede la rimborsabilitร dei buoni fruttiferi a vista e preclude ogni rinvio alle regole proprie del servizio dei libretti di risparmio; in tal caso non sussiste litisconsorzio necessario con gli altri eredi del cointestatario defunto, restando impregiudicati i rapporti interni tra coeredi ai sensi dellโart. 1295 c.c..
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciandosi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il rimborso di due buoni fruttiferi postali dematerializzati cointestati, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento in sede esecutiva e revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando tuttavia lโopponente alle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale, ritenendo che la pretesa monitoria avrebbe comunque trovato accoglimento nel merito. Il giudice respinge integralmente le eccezioni dellโente emittente โ difetto di litisconsorzio necessario per mancata partecipazione di tutti gli eredi e necessitร della quietanza congiunta ex art. 187 D.P.R. n. 256/1989 โ confermando che la clausola โpari facoltร di rimborsoโ attribuisce al possessore del titolo un diritto esercitabile in modo del tutto autonomo, e che lโufficio postale รจ tenuto a pagare al richiedente lโimporto risultante dal titolo unitamente agli interessi maturati, previa sola verifica dellโidentitร e presentazione del documento in originale, senza poter esigere alcuna documentazione legata al decesso dellโaltro cointestatario.
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Disciplina derogatoria degli artt. 178 D.P.R. n. 156/1973 e 208 D.P.R. n. 256/1989 rispetto allโart. 203 D.P.R. n. 256/1989 in materia di rimborso dei buoni fruttiferi postali rispetto ai libretti di risparmio postale
- Distinzione concettuale tra titolaritร del credito e legittimazione alla riscossione del buono fruttifero cointestato, con effetti sul regime della solidarietร attiva ex art. 1295 c.c. e sui rapporti interni tra coeredi
- Presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con necessitร di accordo tra le parti sul profilo storico e sulle conseguenze giuridiche del fatto sopravvenuto
- Revoca necessaria del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in sede esecutiva nel corso del giudizio di opposizione, con conseguente travolgimento della pronuncia monitoria
- Regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale in caso di cessazione della materia del contendere, con valutazione dellโoriginaria fondatezza della pretesa monitoria
- Ripartizione dellโonere probatorio tra creditore e debitore nel procedimento monitorio avente ad oggetto lโinadempimento di unโobbligazione: prova della fonte del diritto a carico del creditore e allegazione dellโinadempimento; prova del fatto estintivo a carico del debitore
