📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro – Pubblico impiego privatizzato
- Oggetto: Negazione buoni pasto a lavoratori turnisti per incompatibilità finanziaria – Conflitto Stato-Regioni
- Normativa: artt. 29 CCNL integrativo 20.9.2001, 4 CCNL 31.7.2009, art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., D.L. 95/2012 conv. L. 135/2012
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- Parole chiave: buoni pasto sanità, competenza esclusiva stato, contrattazione collettiva, vincoli finanziari regionali, art. 117 Cost.
In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto alla mensa e all’indennità sostitutiva costituisce componente del trattamento economico di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., sicché non può essere limitato o soppresso dalle Regioni attraverso atti di autonomia gestionale o regolamenti aziendali che invadano la sfera di definizione delle regole di fruibilità spettante alla contrattazione collettiva nazionale, neppure sotto il profilo dell’incompatibilità finanziaria con i piani di rientro.
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, con sentenza del 2026, ha affrontato il conflitto tra i vincoli di bilancio delle aziende sanitarie in disavanzo e il diritto dei lavoratori turnisti ai buoni pasto. La pronuncia chiarisce che la disciplina dei buoni pasto rientra nella materia dell’ordinamento civile, sottratta alla potestà regionale, e che il legislatore statale ha già provveduto a razionalizzare la spesa fissando un limite massimo di [OMISSIS] euro senza poter eliminare il diritto. Il giudice ha evidenziato come la Corte Costituzionale, con sentenza 2011, abbia già dichiarato l’illegittimità di norme regionali che disciplinavano aspetti del trattamento economico dei dipendenti privatizzati, invadendo la competenza esclusiva statale. Il principio è stato ribadito: i diritti contrattuali non possono essere compressi da vincoli finanziari regionali quando incidono su materie di competenza esclusiva dello Stato.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Distinzione tra competenza gestionale delle aziende (art. 4 CCNL 2009) e competenza del CCNL nella definizione delle regole di fruibilità del diritto di mensa
- Collegamento tra diritto alla mensa e diritto alla pausa lavorativa ex art. 29 CCNL integrativo 2001 e art. 8 D.Lgs. 66/2003
- Applicabilità del diritto alla mensa anche ai lavoratori turnisti notturni quando l’attività si protragga oltre le sei ore
- Qualificazione del buono pasto come erogazione assistenziale non retributiva e non monetizzabile
- Risarcimento per equivalente del danno da mancata erogazione: parametrazione al valore del buono decurtato del quinto a carico del dipendente
- Impossibilità oggettiva di fruire del servizio mensa per turnisti: conversione locali in centri vaccinali e distanza sede-lavoro
