📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità Sanitaria – Danno Civile
- Oggetto: Trapianto di rene affetto da calcolosi – Rimozione precoce dell’organo – Richiesta danni +2
- Normativa: art. 1218 c.c., art. 112 c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: Perdita di chance, Danno biologico, Onere di allegazione, Responsabilità medica, Ultra-petizione
In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita di chance costituisce un’entità patrimoniale a sé stante e autonoma rispetto al danno biologico, sicché, nell’ipotesi di errato trapianto di un organo, la perdita della possibilità di ritardare la ripresa della dialisi non può essere risarcita in difetto di specifica domanda soggetta a preclusioni.
Il Tribunale di Palermo decide sul caso di un rene trapiantato rivelatosi affetto da calcolosi, che ha costretto la paziente all’espianto e al ritorno in dialisi. Pur riconoscendo il danno biologico temporaneo, la lesione della chance di una migliore qualità di vita è respinta. Tale pretesa non rientra nel danno biologico azionato, configurando inammissibile ultra-petizione se avanzata solo in comparsa conclusionale.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Piena utilizzabilità nel giudizio di merito della CTU disposta in sede di ATP nei confronti di litisconsorti non evocati nel procedimento preventivo
- Ripartizione dell’onere probatorio tra paziente e struttura sanitaria ai sensi dell’art. 1218 c.c.
- Rilevanza dell’incompletezza della cartella clinica (mancata descrizione dell’atto chirurgico e dei tempi di ischemia) in danno all’azienda sanitaria ai fini della prova liberatoria
- Sussistenza della legittimazione passiva dell’ente in qualità di Coordinatore Locale nel processo valutativo di idoneità dell’organo da trapiantare
