Trib. Torre Annunziata, n. 1769/2026: accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo, revocato il titolo, fideiussore liberato per decadenza della banca ex art. 1957 c.c..
La decadenza del fideiussore è uno degli istituti più controversi nel contenzioso bancario corrente. Quando una banca iscrive a ruolo un decreto ingiuntivo nei confronti di un garante per un debito già scaduto, la prima domanda che ogni difensore deve porsi è se il creditore abbia rispettato i termini perentori imposti dall’art. 1957 c.c.: sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale per proporre le proprie istanze contro il debitore. Con la sentenza n. 1769/2026, depositata il 19 giugno 2026, il Tribunale di Torre Annunziata risponde in modo netto: la clausola contrattuale che deroga a tale termine è nulla perché riproduce lo schema ABI oggetto del provvedimento antitrust di Banca d’Italia; e, una volta eliminata quella deroga, la banca che non ha agito con diligenza nei confronti del debitore principale decade dal diritto di escutere il garante. Il fideiussore viene liberato. L’analisi che segue ripercorre la vicenda processuale, il quadro normativo e il ragionamento del giudice, con particolare attenzione alle ricadute pratiche per chi assiste fideiussori in contenziosi bancari analoghi.
La vicenda processuale
Il Tribunale di Torre Annunziata aveva emesso, nel corso del 2022, un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore opponente per il pagamento, nei limiti della garanzia prestata, di una somma pari a [OMISSIS], oltre interessi e spese del procedimento monitorio. La banca creditrice aveva agito in forza di una fideiussione omnibus sottoscritta dal garante a copertura delle esposizioni debitorie di una società poi dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Inferiore in data dicembre 2021.
L’opponente ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. articolando due distinti filoni difensivi. Il primo ha investito la validità stessa del contratto di garanzia, eccependo la nullità totale – o quantomeno parziale – della fideiussione per contrarietà all’art. 2 della legge n. 287/1990, in quanto il testo contrattuale riproduceva pedissequamente le clausole dello schema ABI 2003 già sanzionato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005: in particolare la clausola di reviviscenza, quella di sopravvivenza e quella di deroga al termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. Il secondo filone ha riguardato la decadenza della banca per mancato tempestivo esercizio dell’azione nei confronti della debitrice principale: l’obbligazione garantita era scaduta nell’agosto 2021, ma la banca aveva presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento soltanto nel febbraio 2022, oltre sei mesi dopo.
La banca opposta ha resistito eccependo la mancata prova della conformità allo schema ABI, l’impossibilità di estendere la nullità parziale all’intero contratto, e sostenendo che la raccomandata stragiudiziale inviata nell’agosto 2021 fosse sufficiente ad interrompere il decorso del termine. In corso di causa, il credito originariamente ingiunto si è progressivamente ridotto – per effetto di incassi parziali derivanti dall’escussione di altre garanzie – fino a poco più di [OMISSIS], circostanza che ha generato un’ulteriore eccezione dell’opponente sull’incertezza del quantum. La banca cedente ha infine ceduto il credito oggetto di causa a un terzo cessionario, intervenuto nel giudizio, con estromissione concordata della cedente.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il nucleo normativo della controversia è composto da tre disposizioni che si intersecano. L’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990 vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. L’art. 1419 c.c. disciplina la nullità parziale del contratto, stabilendo che la nullità di singole clausole non importa la nullità dell’intero contratto se le clausole nulle non sono essenziali. L’art. 1957 c.c. fissa il termine semestrale entro il quale il creditore deve proporre le proprie istanze contro il debitore principale a pena di decadenza dal diritto di escutere il fideiussore.
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 ha accertato che lo schema contrattuale ABI 2003 per le fideiussioni omnibus contiene clausole restrittive della concorrenza, identificandole nelle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga al termine ex art. 1957 c.c.. Tale provvedimento costituisce la base fattuale su cui si innesta il giudizio di nullità parziale delle fideiussioni conformi a quello schema.
Gli istituti giuridici coinvolti
La fideiussione omnibus è lo strumento con cui un garante si obbliga a rispondere, fino a un importo massimo predeterminato, di tutte le obbligazioni presenti e future del debitore garantito verso la banca. La sua particolarità – e la sua pericolosità per il fideiussore – risiede nell’ampiezza dell’oggetto e nelle deroghe convenzionali ai meccanismi di tutela previsti dal codice civile. Tra queste deroghe, la più incisiva è quella all’art. 1957 c.c.: in assenza di essa il creditore che non agisce tempestivamente contro il debitore decade automaticamente dal diritto verso il garante; con la deroga, quella tutela svanisce.
La questione della nullità antitrust delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI ha generato un lungo contenzioso giurisprudenziale, risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 41994/2021, che ha definitivamente chiarito i termini della nullità: essa è parziale, limitata alle singole clausole riproduttive dell’intesa vietata, salvo prova contraria dell’inscindibilità. Il Tribunale di Torre Annunziata si inserisce coerentemente in questo solco, rigettando la domanda di nullità totale del contratto per mancata prova del nesso di inscindibilità e accogliendo invece la nullità parziale della clausola di deroga all’art. 1957 c.c.
La decadenza del fideiussore ex art. 1957 c.c.
Il principio centrale affermato dalla sentenza in commento è che, eliminata contrattualmente la deroga all’art. 1957 c.c., il creditore bancario è tenuto a proporre le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, e che in presenza di una procedura concorsuale a carico del debitore tale istanza si identifica con la domanda di insinuazione al passivo. La Corte richiama espressamente Cass. n. 18779/2017 che aveva già precisato come, nell’ipotesi di apertura di una procedura concorsuale, l’insinuazione al passivo costituisca la forma tipica dell’istanza richiesta dalla norma.
Ma cosa succede se la banca si è limitata a inviare una raccomandata stragiudiziale al debitore senza poi proseguire con azioni giudiziali o ulteriori solleciti? Il Tribunale affronta questa questione con precisione: anche a voler ammettere che la clausola contrattuale che impone al fideiussore di pagare «dietro semplice invito per raccomandata» valga come deroga parziale lecita all’art. 1957 c.c. – tale da rendere sufficiente la richiesta stragiudiziale – la banca deve comunque dimostrare di aver «con diligenza» continuato le proprie iniziative. Nel caso concreto la banca, dopo la diffida inviata nell’agosto 2021, non ha più inviato alcuna richiesta alla debitrice principale, né stragiudiziale né giudiziale, sino alla domanda di insinuazione al passivo del febbraio 2022. Il dies a quo del termine semestrale decorre dalla scadenza dell’obbligazione garantita, coincidente con la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine comunicata nell’agosto 2021. Il termine era pertanto già maturato.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo n. 877/2022 e dichiarato la decadenza della banca ai sensi dell’art. 1957 c.c., con conseguente liberazione del fideiussore. La condanna alle spese di lite, liquidate in oltre [OMISSIS] per compensi, segue la soccombenza della banca.
Il ragionamento del giudice si sviluppa per passaggi distinti e logicamente consequenziali. Il primo accertamento riguarda la conformità allo schema ABI: il contratto di fideiussione sottoscritto dall’opponente, sotto la rubrica «Dispensa del fideiussore alla Banca», riproduce pedissequamente l’art. 8 del modello ABI, dispensando la banca dall’onere di agire entro i termini dell’art. 1957 c.c. Questo accertamento documentale è sufficiente a determinare la nullità parziale di quella clausola, in linea con il dictum di Cass. Sez. Un. n. 41994/2021. La domanda di nullità totale viene invece respinta per difetto di prova dell’inscindibilità tra le clausole nulle e il restante contenuto negoziale: onere che grava su chi invoca la caducazione integrale del contratto e che nella specie non è stato assolto.
Il secondo passaggio è decisivo: eliminata la deroga contrattuale, il giudice applica la disciplina codicistica nella sua integrità. L’obbligazione garantita è scaduta nell’agosto 2021; la banca ha presentato domanda di insinuazione al passivo nel febbraio 2022, oltre i sei mesi. Non vi è prova di ulteriori richieste, neppure stragiudiziali, nel periodo intermedio. La decadenza si è pertanto realizzata.
Il terzo elemento che rafforza la revoca del decreto ingiuntivo è l’incertezza del quantum: il credito originariamente ingiunto si è ridotto drasticamente in corso di causa, e le autocertificazioni prodotte dalla banca a sostegno del residuo creditorio non costituiscono prova idonea del suo ammontare effettivo. Il giudice lo rileva come ulteriore ragione di fondatezza dell’opposizione, a conferma di un difetto probatorio che si cumula all’eccezione di decadenza.
Per il professionista che assiste fideiussori in contenziosi bancari, la sentenza offre uno schema difensivo consolidato: verificare la presenza delle clausole ABI nel testo contrattuale, eccepire la nullità parziale della deroga all’art. 1957 c.c. e ricostruire puntualmente la cronologia delle iniziative assunte dalla banca nei confronti del debitore principale nel semestre successivo alla scadenza. L’assenza di iniziative documentate – o la loro interruzione dopo la prima raccomandata – apre la strada alla liberazione del garante, indipendentemente dall’entità del debito garantito.
