Corte d’Appello di Catanzaro, Sez. II civ., n. 1041/2026: rigetta l’appello e conferma l’esclusione del risarcimento ex art. 141 Codice delle assicurazioni.
Chi agisce come terzo trasportato deve dimostrare la propria estraneità alla guida del veicolo, non potendo limitarsi ad allegarla. La Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, respingendo la domanda risarcitoria di un uomo che sosteneva di essere stato semplice passeggero al momento di un grave sinistro stradale. La vicenda, decisa con sentenza n. 1041/2026, offre uno spunto interessante sull’applicazione pratica dell’art. 141 del d.lgs. 209/2005 e sulla ripartizione dell’onere probatorio quando la ricostruzione dei fatti diventa terreno di scontro tra parti. Il caso mostra come la coerenza tra quanto dichiarato in citazione e le allegazioni successive resti decisiva. Ecco come la Corte ha ricostruito la vicenda.
La vicenda processuale
Il sinistro risale al 2018, quando due autovetture si sono scontrate lungo la statale 107, nel territorio della provincia di Crotone, a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia. Nell’abitacolo di uno dei veicoli coinvolti viaggiavano parte attrice e la moglie di quest’ultimo. All’esito dell’incidente, l’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere e ha riportato lesioni gravi, tanto da richiedere il trasferimento presso una struttura ospedaliera specializzata a causa di un trauma cranico complesso.
Parte attrice ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Crotone, sia la conducente dell’altro veicolo sia la compagnia assicurativa di quest’ultima, sostenendo di aver viaggiato come terzo trasportato e chiedendo, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni, il risarcimento del danno subito, quantificato in [OMISSIS]. Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato integralmente la domanda: dalla relazione dei Carabinieri intervenuti sul posto, dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta in corso di causa e dagli elementi acquisiti in istruttoria è emerso che, al momento dell’urto, l’uomo si trovava proprio al posto di guida, e non come passeggero. Il giudice di prime cure ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la possibile falsa testimonianza a carico di due soggetti escussi come testimoni.
Contro questa decisione l’uomo ha proposto appello, sostenendo che la ricostruzione della dinamica fosse errata e producendo, per la prima volta in secondo grado, registrazioni telefoniche delle chiamate al servizio di emergenza, effettuate dalla moglie subito dopo l’impatto, dalle quali – a suo dire – emergeva che fosse lei alla guida e che fosse stata sbalzata fuori dal veicolo. La compagnia assicurativa appellata si è costituita contestando puntualmente ogni argomento, mentre la conducente dell’altro veicolo è rimasta contumace anche nel giudizio di appello.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La disciplina applicabile ruota attorno all’art. 141 del d.lgs. 209/2005, che riconosce al terzo trasportato un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo su cui viaggiava, prescindendo dall’accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro. Si tratta di una tutela rafforzata, pensata per agevolare il ristoro del passeggero incolpevole, ma che presuppone comunque la prova di un requisito preliminare imprescindibile: la qualità stessa di trasportato, distinta da quella di conducente. Rileva, in parallelo, anche l’art. 2054 c.c., richiamato quale presunzione generale di responsabilità nella circolazione dei veicoli, applicabile ove la qualità di terzo trasportato risulti effettivamente dimostrata. Sul piano processuale, la Corte ha fatto applicazione dell’art. 345 c.p.c. per valutare l’ammissibilità delle produzioni documentali tardive, ossia dei documenti prodotti per la prima volta in appello.
Gli istituti giuridici coinvolti
L’onere della prova, in questo tipo di controversie, non riguarda soltanto il fatto storico del sinistro, ma si estende – come ribadito nella pronuncia – alla dimostrazione della propria posizione all’interno del veicolo. Non basta, quindi, allegare di essere stati trasportati: occorre fornire elementi che escludano, con ragionevole certezza, di essersi trovati al posto di guida. La Corte ha ricordato che le relazioni redatte dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente, quanto ai fatti di cui gli operanti hanno avuto diretta percezione, fanno prova fino a querela di falso. Questo significa che, per superarne il contenuto, non è sufficiente un’allegazione difforme della parte, ma servirebbe una prova di segno contrario particolarmente solida – prova che, nel caso di specie, è mancata.
La qualità di terzo trasportato nell’art. 141 Codice delle assicurazioni
Il principio centrale della decisione riguarda proprio la distribuzione dell’onere probatorio nell’azione ex art. 141: chi agisce deve dimostrare, con elementi concreti e non contraddittori, di essere stato effettivamente il passeggero e non il conducente del veicolo. La Corte ha ritenuto che la ricostruzione alternativa offerta dall’appellante – secondo cui la moglie sarebbe stata sbalzata dall’abitacolo attraverso il finestrino o il portellone posteriore, lasciando così spazio all’uomo per occupare, in conseguenza dell’urto, il posto di guida – fosse intrinsecamente inverosimile e priva di riscontri oggettivi. Ma cosa succede se le dichiarazioni della parte, rese in fasi diverse del giudizio, risultano tra loro contraddittorie? In un caso come questo, la contraddizione interna alle allegazioni della stessa parte attrice – che in citazione aveva riferito di una fuoriuscita autonoma della moglie dal veicolo – si è rivelata decisiva nel privare di credibilità l’intera ricostruzione alternativa proposta in appello.
La decisione e il ragionamento della Corte
La Corte d’Appello ha respinto integralmente il gravame, confermando la sentenza di primo grado. Il percorso argomentativo si è sviluppato su più livelli, tutti convergenti verso la medesima conclusione. Anzitutto, i giudici hanno rilevato l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., della gran parte della documentazione prodotta per la prima volta in appello, comprese le registrazioni delle chiamate al servizio di emergenza, non risultando provato che l’appellante ne ignorasse incolpevolmente l’esistenza al momento del giudizio di primo grado. Anche a voler prescindere da tale inammissibilità, comunque, il contenuto delle registrazioni – in cui la donna riferiva di essere stata “sbalzata fuori” – è stato ritenuto compatibile, semmai, con una fuoriuscita dal lato passeggero, e non con la tesi difensiva.
Il ragionamento si è poi soffermato sulla fisica stessa della dinamica: la Corte ha giudicato impossibile, alla luce della direzione dell’urto sulla fiancata sinistra del veicolo, che il corpo della donna potesse attraversare il finestrino del lato guida o il portellone posteriore, ostacolato peraltro dai sedili anteriori. Le lesioni riportate, in particolare quelle alla parte sinistra del capo, sono state ritenute coerenti con la posizione di conducente, mentre la lesione all’anca sinistra è stata considerata compatibile con la cintura di sicurezza allacciata dal lato passeggero. Anche la relazione del consulente medico legale di parte, sia pure indirettamente, ha confermato che l’uomo si trovava alla guida al momento dell’incidente. Su queste basi, la Corte ha ritenuto superflua una rinnovazione della c.t.u. tecnico modale, giudicando la ricostruzione del perito d’ufficio pienamente attendibile e riscontrata da elementi obiettivi. Ne è conseguita la condanna dell’appellante al rimborso delle spese del grado, liquidate in [OMISSIS], oltre alla dichiarazione di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002..
