📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto delle prove – Atti pubblici – Incidenti stradali
- Oggetto: Efficacia probatoria verbale accertamento incidente stradale
- Normativa: art. 2700 c.c., art. 2699 c.c., art. 221 c.p.c., artt. 482-493 c.p.
- Parole chiave: verbale accertamento, atto pubblico, prova piena, querela di falso, fase statica, fatti accertati visivamente
Il verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di Polizia fa piena prova fino a querela di falso – ex art. 2700 c.c. – in dipendenza della sua natura di atto pubblico, in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento. La Corte di Appello di Roma, con sentenza 2026, ha ritenuto che la presenza di segnaletica stradale (sia verticale che orizzontale) dovesse ritenersi provata dal verbale dei Carabinieri, non essendo stata presentata alcuna querela di falso. La sentenza chiarisce che il verbale fa piena prova solo per i fatti materiali direttamente constatati dall’ufficiale pubblico, come le condizioni del fondo stradale (barrato “bagnato pioggia“), la presenza di segnaletica, l’assenza di tracce di olii o sostanze oleose. La Corte ha valorizzato in modo decisivo la testimonianza dell’appuntato dei Carabinieri intervenuto che ha confermato quanto riportato nel verbale sull’assenza di sversamenti di oli o vernice visibili.
Massima
“Deve rilevarsi sul punto che il verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, fa piena prova fino a querela di falso – ex art. 2700 cod. civ. – in dipendenza della sua natura di atto pubblico, in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento (Cass. Sez. …). Nessuna querela di falso sul punto è stata presentata talché deve ritenersi che la segnaletica, sia orizzontale che verticale, fosse presente.”
