📌 LA VICENDA
- Materia: Diritti reali – Distanze legali tra costruzioni
- Oggetto: Opere eliminazione barriere architettoniche – Deroga distanze edifici – Vedute non rispettose art. 905 c.c.
- Normativa: art. 79 comma 1 D.P.R. 380/2001, art. 873 c.c., art. 905 c.c., art. 907 c.c., art. 900 c.c., artt. 2, 3 comma 2, 32 Cost.
- Giurisprudenza conforme: Cass. civ. n. 29166/2021; Cass. civ. SS.UU. n. 33645/2022; Cass. civ. n. 17758/2024; Cass. civ. n. 3043/2020; Cass. civ. n. 4847/2012
- Parole chiave: barriere architettoniche, deroga distanze, corpo scala esterno, vedute, danno presunto
Le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle distanze tra edifici previste dai regolamenti edilizi, purché sia rispettata la distanza di 3 metri dall’edificio antistante ex art. 873 c.c., rimanendo applicabile la disciplina sulle vedute ex art. 905 c.c. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 2026, ha respinto la domanda di demolizione di un corpo scala esterno con montascale realizzato per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ritenendo legittima la deroga alle distanze tra costruzioni, ma ha ordinato la chiusura della veduta creata sul pianerottolo in violazione dell’art. 905 c.c. Proprietari confinanti agivano per la demolizione di un corpo scala esterno realizzato dai vicini, lamentando violazione delle distanze legali e apertura di vedute non consentite; i convenuti eccepivano la legittimità dell’opera in quanto finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, confermando la legittimità del corpo scala ma ordinando la chiusura della veduta irregolare mediante pannelli opachi.
Massima
“L’art. 79, comma 1, del Testo Unico dell’Edilizia (DPR n. 380/2001) prevede espressamente che: “le opere di cui all’articolo 78 [ovvero “innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 …”] possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati, sempre fatto salvo il rispetto delle distanze stabilite dagli artt. 873 e 907 c.c.”. Quanto alla conformità dell’opera rispetto alla specifica disciplina civilistica, l’ausiliario ha in ogni caso evidenziato che la distanza di m 3.00, prevista dall’articolo 873 c.c. risulta rispettata, avendo il corpo scala una distanza minima di m 5.02 dal fabbricato di proprietà confinante. In definitiva, il corpo di fabbrica in questione risulta rispettoso delle prescrizioni dell’art. 873 c.c., rientrante nella deroga stabilita dall’articolo 81 del regolamento edilizio comunale, riconducibile alle previsioni dell’art. 79, comma 1, del Testo Unico dell’Edilizia (DPR n. 380/2001) finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, come tali espressione dei fondamentali principi di solidarietà sociale ed uguaglianza sostanziale posti dagli artt. 2,3 c.2 e 32 Cost. La domanda di rimozione del corpo scala deve, quindi, essere rigettata, con assorbimento di ogni questione e/o istanza risarcitoria articolata in dipendenza dell’accertamento della illegittimità dell’opera. Parte attrice ha pure lamentato la violazione dell’art. 905 c.c. in proprio danno, relativamente al pianerottolo di riposo realizzato tra la prima e la seconda rampa della scala, in quanto consente di affacciarsi sul fondo confinante.
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