📌 LA VICENDA
- Materia: Diritti reali – Distanze legali tra costruzioni
- Oggetto: Opera pubblica in violazione distanze – Esclusione riduzione in pristino – Indennizzo ex art. 44 DPR 327/2001
- Normativa: art. 873 c.c., art. 9 D.M. 1444/1968, art. 44 D.P.R. 327/2001, art. 905 c.c., art. 907 c.c., art. 14 D.P.R. 380/2001, art. 2051 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. SS.UU. n. 24410/2011; Cass. n. 13626/2021; Cass. n. 9448/2024; Cass. n. 26046/2024; Cass. n. 712/2024; Cass. n. 16619/2013
- Parole chiave: opera pubblica, distanze legali, riduzione in pristino, indennizzo servitù, art. 44 DPR 327/2001
In caso di opera pubblica realizzata in violazione delle distanze legali, la normativa dell’art. 873 c.c. e le relative sanzioni demolitorie restano inapplicabili, spettando al proprietario confinante la sola tutela indennitaria ex art. 44 DPR 327/2001 per il pregiudizio sofferto, senza possibilità di ottenere la riduzione in pristino. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 2026, ha respinto la domanda di demolizione e arretramento di un centro commerciale comunale costruito in violazione delle distanze legali, riconoscendo ai proprietari confinanti il solo indennizzo per la diminuzione permanente del valore dell’immobile. Proprietari di un appartamento convenivano in giudizio il Comune e l’impresa appaltatrice per la realizzazione di un centro commerciale che violava le distanze legali dal loro immobile, chiedendo la riduzione in pristino o il risarcimento per equivalente oltre ai danni materiali. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, escludendo la demolizione per trattarsi di opera pubblica e riconoscendo l’indennizzo ex art. 44 DPR 327/2001 e i danni materiali.
Massima
“Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 21/11/2011, n. 24410, hanno ritenuto che detto regime a partire dalla L. n. 2248 del 1865, art. 4, All. E e fino alle recenti disposizioni dell’art. 44 del T.U. sulle espr. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, nonché dell’art. 7 del T.U. sull’edilizia appr. con D.P.R. n. 380 del 2001, è nel senso che la normativa dell’art. 873 cod. civ. e le relative sanzioni restano inapplicabili a fronte di interventi realizzativi di opere pubbliche, quand’anche non preceduti da espropriazione, in presenza delle quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante cui il legislatore ha riservato la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto a causa della costruzione a distanza illegale (L. n. 2359 del 1865, art. 46) (in questi termini anche Cass., Sez. 2, 19/5/2021, n. 13626). Ciò significa che la qualificazione dell’opera come pubblica preclude al giudice la possibilità di disporre, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione in pristino, con la conseguenza che la tutela spettante al proprietario che abbia subìto la lesione del proprio diritto resta limitata al riconoscimento dell’indennità già prevista dall’art. 46 della legge n. 2359 del 1865, ed oggi contemplata dall’art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, limitazione che, come già sostenuto da questa Corte, è stata giustificata con la ritenuta idoneità delle scelte compiute dall’Autorità amministrativa in ordine all’ubicazione dell’opera a comprimere le posizioni soggettive del proprietario confinante e con il divieto d’intervenire sull’atto amministrativo, imposto al Giudice ordinario dall’art. 4 della legge n. 2248 del 1865, all. E, con l’ulteriore precisazione che ciò non lascia senza protezione l’interesse qualificato del privato alla legittima localizzazione dell’opera, giacché il sistema positivo offre all’uopo rimedi sia amministrativi che di giustizia amministrativa (Cass., Sez. U, 9/4/2024, n. 9448; Cass. 26046/2024). Come già chiarito con la pronunzia di cui alla Suprema Corte Cass, Sez. 2 -, Ordinanza n. 13626 del 19/05/2021, “non bisogna confondere la necessità della dichiarazione di p.u. quale presupposto indefettibile di attribuzione del potere della p.a. di procedere alla espropriazione di immobili per la realizzazione di opere pubbliche (L. n. 2359 del 1865, artt. 1 e 13; art. 42 Cost.; art. 1, All. 1 Conv. Edu ), estranea alla fattispecie, con la disciplina riservata dal legislatore alle opere pubbliche nei confronti del regime delle distanze nonché dei diritti dei proprietari confinanti. Insomma, la normativa dell’art. 873 c.c. e le relative sanzioni restano inapplicabili a fronte di interventi realizzativi di opere pubbliche, in presenza delle quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante cui il legislatore ha riservato la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto a causa della costruzione a distanza illegale (cfr Cass. 26046/2024).
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