📌 LA VICENDA
- Materia: Diritti reali – Distanze legali tra costruzioni
- Oggetto: Sopraelevazione con aumento volumetrico – Applicabilità distanze ridotte zona A – Ius superveniens favorevole
- Normativa: art. 9 comma 1 n. 2 D.M. 1444/1968, art. 9 comma 1 n. 1 D.M. 1444/1968, art. 873 c.c., art. 2058 comma 2 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. civ. n. 12292/2024; Cass. civ. n. 12562/2023; Cass. civ. n. 24844/2022; Cass. civ. n. 18119/2013; TAR Toscana n. 501/2025; Cass. civ. n. 7290/2025
- Parole chiave: sopraelevazione, aumento volumetrico, zona A centro storico, distanze legali, D.M. 1444/1968
L’aumento volumetrico realizzato mediante sopraelevazione impedisce l’applicazione della disciplina di maggior favore sulle distanze prevista per la zona A dei centri storici, restando applicabile la distanza minima inderogabile di 10 metri ex art. 9 comma 1 n. 2 D.M. 1444/1968. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 2026, ha dichiarato l’illegittimità di una sopraelevazione realizzata con incremento volumetrico del 10%, rigettando l’eccezione secondo cui il successivo inserimento dell’immobile in zona A del PGT avrebbe reso applicabile la distanza ridotta di 3 metri prevista dalle NTA comunali. Comproprietari di un fabbricato agirono per la riduzione in pristino di una sopraelevazione del fondo confinante realizzata a distanza inferiore a 10 metri; i convenuti eccepivano che il sopravvenuto inserimento dell’immobile in zona A centro storico rendesse applicabile la distanza ridotta di 3 metri. Il Tribunale ha accolto la domanda di riduzione in pristino, affermando che l’incremento volumetrico impedisce la riconduzione dell’intervento alle categorie ammesse in zona A con distanze ridotte.
Massima
“Parte convenuta ha rilevato che la normativa in parola sarebbe divenuta inapplicabile a seguito della modifica al PGT approvata in data 4/8/2021 in forza della quale il fabbricato de quo è stato inserito in «zona A – centro storico» e assoggettato alla disciplina più favorevole prevista dall’art. 15 NTA (che prevede una distanza minima di metri 3 in luogo di metri 10). Parte attrice ha contestato la rilevanza del dedotto ius superveniens dovendosi avere riguardo alla normativa vigente all’epoca dell’edificazione, non potendosi i convenuti avvantaggiare della disciplina sopravvenuta. In senso contrario alla tesi attorea milita, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità la quale sostiene che: “in materia di distanze tra costruzioni, solo qualora subentri una disposizione derogatoria più favorevole al costruttore, si consolida – salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull’illegittimità della costruzione – il diritto di quest’ultimo a mantenere l’opera alla distanza inferiore se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, e non già nel caso opposto, come nella vicenda di specie, in cui l’opera contestata sia stata realizzata nella vigenza di un regime meno restrittivo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24844 del 17/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 18119 del 26/07/2013)” (cfr. Cass. Civ. n. 12562/2023 – in motivazione § 4.2). Senonché nel caso in esame il sopravvenuto inserimento dell’immobile dei convenuti in «zona A» è ininfluente ai fini dell’applicabilità della disciplina di maggior favore e ciò in quanto “l’aumento di volumi è circostanza ex se ostativa alla riconduzione dell’intervento assoggettato a richiesta di sanatoria alla categoria del risanamento conservativo ovvero della ristrutturazione di cui all’art. 9, comma 1, n. 1) del citato d.m. n. 1444/68, anche in considerazione del fatto che la predetta disposizione comunque richiede che le distanze «[…] non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale»” (cfr. TAR Toscana, n. 501/2025 – in motivazione § 7.2.2). Ne consegue che, nonostante l’intervenuto inserimento del fabbricato in «zona A», l’incremento volumetrico rispetto al preesistente rende comunque applicabile la disposizione di cui al n. 2 del primo comma dell’art. 9, DM 1444/1968 che prescrive una distanza minima inderogabile tra le nuove costruzioni di metri 10.
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