Alternanza dei genitori nella casa coniugale: è possibile?

Alternanza dei genitori nella casa coniugale: è possibile?

La fine di una relazione di coppia porta spesso alla necessità di prendere decisioni importanti, come quella riguardante la casa familiare. Questo luogo, che rappresenta il centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini della famiglia, diventa oggetto di negoziazioni legali, considerando che spesso è l’unico immobile di proprietà comune.

Assegnazione della casa familiare secondo il codice civile

L’assegnazione della casa familiare è disciplinata dall’articolo 337-sexies del codice civile, che stabilisce che la decisione deve prioritariamente tenere conto dell’interesse dei figli. Questo istituto è finalizzato alla tutela dei figli e non del coniuge, anche se quest’ultimo potrebbe essere il destinatario dell’assegnazione se ha la maggiore responsabilità nella cura dei figli. È pacifico in giurisprudenza che l’assegnazione non possa avvenire se non sono presenti figli o se il coniuge non è economicamente meno autonomo.

Soluzioni alternative: assegnazione parziale e collocamento invariato

Tuttavia, in un periodo di incertezza economica come l’attuale, sempre più spesso gli avvocati si trovano a valutare soluzioni diverse dall’assegnazione totale della casa familiare a un solo genitore. Queste alternative includono la vendita dell’immobile a terzi e la divisione del ricavato tra i genitori, la suddivisione dell’immobile in due unità con un’assegnazione parziale, o addirittura la permanenza dei genitori nella casa coniugale in settimane alternative, lasciando i figli stabili nel luogo di residenza.

Anche se la legge non menziona esplicitamente l'”assegnazione parziale” o il “collocamento invariato“, esiste una giurisprudenza che legittima queste soluzioni. In merito all’assegnazione parziale, diverse sentenze hanno riconosciuto la sua legittimità quando tra i coniugi c’è poca conflittualità e l’immobile è strutturalmente e dimensionalmente idoneo a essere abitato dall’intera famiglia senza che i figli ne risentano (Cass. civ., n. 11783/2016, Cass. sent. n. 23631/2011, Cass. n. 26586/2009; Cass. sent. n. 11787/1990; Cass. sent. n. 6570/1986).

Nel caso in cui l’immobile non sia divisibile, ma non vi sia conflittualità tra i genitori, è possibile prevedere il “collocamento invariato“. Questo tipo di collocamento prevede che i figli trascorrano tempi paritari con ciascun genitore, che si alternano settimanalmente nella casa coniugale. Questa soluzione è stata adottata in diverse sentenze da tribunali come quello di Firenze, Varese, Milano e Rieti.

Valutazione dei fattori pratici per il benessere dei figli

Tuttavia, nonostante la possibilità di adottare soluzioni alternative, è importante considerare attentamente l’eventuale pregiudizio per i figli e prendere una decisione che sia nell’interesse preminente dei minori. Il giudice deve valutare fattori pratici e concreti relativi alla gestione quotidiana dei figli, come gli orari di scuola, il lavoro dei genitori e altro ancora. In alcuni casi, la soluzione migliore potrebbe coincidere con un’alternanza che limiti i conflitti tra i genitori e riduca al minimo il disagio per i figli.

Orientamenti giurisprudenziali: pronunce a favore del collocamento invariato

La decisione del Tribunale di Firenze (ordinanza del 7 febbraio 2022), che ha previsto l’alternanza dei genitori nella casa coniugale, è solo una delle molte pronunce che riconoscono il desiderio dei genitori di avere un collocamento invariato dei figli. Questo approccio potrebbe portare a un nuovo orientamento giurisprudenziale nei procedimenti di separazione, risolvendo molte questioni anche di natura economica.

Conclusione

Sebbene l’assegnazione della casa familiare a un solo genitore sia ancora l’opzione più comune, esistono alternative legittime che tengono conto dell’interesse dei figli. La scelta migliore dipenderà sempre dalle circostanze specifiche di ciascun caso, ma è fondamentale valutare attentamente le opzioni disponibili per garantire il benessere dei minori coinvolti.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato diritto di famiglia)

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