Assegno di mantenimento: conta ancora il tenore di vita!

Tribunale di Velletri, sentenza 21 ottobre 2019

MASSIMA:

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”.

Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale di Velletri, il Collegio ha statuito che costituisce principio consolidato quello secondo cui la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità contale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio (cfr. Cass. 16 maggio 2017, n. 12196).

A tal proposito, infatti, l’art. 156, 2 comma, c.c. stabilisce che il Giudice della separazione debba determinare la misura dell’assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito e idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 12 gennaio 2017, n. 605; Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618, in Guida dir., 2008, 7, 31, con nota di Fiorini, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 987, con nota di Amram).

In particolare, poi, l’attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno – qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non di mere valutazioni astratte ed ipotetiche – costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr., Cass.9marzo 2018, n.5817; Cass. 4 aprile 2016, n. 6427, ord.; Cass. 13 febbraio 2013, n. 3502).

Avv. Cosimo Montinaro

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