Corte d’Appello di Milano, n. 2384/2026: responsabilità della banca ridotta al 50% per i bonifici ordinari disposti dal cliente vittima di truffa.
Il cliente esegue di persona quattordici bonifici con autenticazione forte, convinto di mettere in salvo i risparmi da un attacco al conto, e scopre l’indomani di essere stato raggirato. Chi risponde della perdita? La Corte d’Appello di Milano, nella sentenza in commento, distingue con nettezza: i bonifici autorizzati sotto truffa non rientrano nella disciplina delle operazioni non autorizzate, e la responsabilità della banca va cercata altrove. La banca risponde in base agli obblighi di correttezza e buona fede, se non blocca temporaneamente operazioni oggettivamente anomale. Il danno, però, si ripartisce secondo l’art. 1227, primo comma, c.c.. Nel caso esaminato la ripartizione è a metà. Vediamo come la Corte è arrivata a questo esito, e perché la soluzione muta il criterio adottato dal Tribunale.
La vicenda processuale
Un avvocato, titolare di due rapporti bancari, subisce nel 2022 una truffa telefonica articolata in più fasi. Nel pomeriggio riceve, sull’utenza del figlio, un SMS apparentemente proveniente da un gestore di carte di pagamento, con un link che conduce a una pagina clone del sito originale; seguono le telefonate di un sedicente centro antifrode e l’autorizzazione di due piccole operazioni. In serata un sedicente operatore della banca tedesca presso cui è aperto il conto deposito lo avverte che il conto è «sotto attacco» e lo induce a trasferire le somme su nuovi IBAN, presentati come intestati a lui stesso. Tra le 21.30 e le 22.00 il correntista dispone quattordici operazioni, cinque bonifici istantanei e nove bonifici ordinari, per un importo complessivo di circa [OMISSIS]. Le somme non tornano, e il mattino seguente la truffa emerge.
La parte attrice cita in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la succursale italiana dell’istituto. Questa eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, e viene quindi autorizzata la chiamata in causa della banca tedesca, che si costituisce contestando ogni addebito. Nel 2024 il Tribunale accoglie in parte la domanda: esclude l’applicabilità della disciplina sulle operazioni non autorizzate, ravvisa la violazione della clausola contrattuale sul blocco del conto e condanna la banca a un risarcimento di [OMISSIS], detratti gli importi dei bonifici istantanei e una franchigia di 50 euro a carico del correntista.
La banca propone appello con quattro motivi. Con il primo contesta la qualifica di consumatore, sostenendo che il conto fosse professionale. Con il secondo lamenta la contraddittorietà di una motivazione che, ritenute autorizzate le operazioni, addebita alla banca di non averle bloccate. Con il terzo invoca la responsabilità esclusiva del correntista, o almeno il concorso di colpa. Con il quarto contesta che la revoca dei bonifici ordinari fosse possibile. L’appello viene trattenuto in decisione dopo la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il perimetro è tracciato dal d.lgs. 11/2010, che recepisce la disciplina europea sui servizi di pagamento. L’art. 11 regola la responsabilità del prestatore per le operazioni di pagamento non autorizzate, l’art. 12 la responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento, con il limite di 50 euro previsto dal terzo comma. Tra le norme richiamate dalla banca figurano anche l’art. 6, sugli obblighi del prestatore, e l’art. 17, che fissa il momento dell’irrevocabilità dell’ordine di pagamento. Sul versante codicistico rilevano gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, e l’art. 1227 c.c., sul concorso del fatto colposo del creditore. Il primo motivo evoca inoltre l’art. 35 del codice del consumo (d.lgs. 206/2005), che nel dubbio interpretativo fa prevalere il significato più favorevole al consumatore.
Gli istituti giuridici coinvolti
L’istituto centrale è la nozione di autorizzazione dell’operazione di pagamento. La Corte la ricostruisce in senso oggettivo: il bonifico eseguito in prima persona dal cliente, con autenticazione forte a tre fattori, è operazione autorizzata, anche quando il consenso sia viziato da un raggiro. Il vizio, osserva il Collegio, «si è chiaramente realizzato nel rapporto tra il cliente e il truffatore», rispetto al quale la banca è rimasta estranea. La Corte richiama sul punto la decisione con cui il Collegio ABF di Milano aveva rigettato il ricorso del medesimo cliente, per aver escluso che un’operazione compiuta personalmente dal titolare possa qualificarsi come non autorizzata.
Il secondo istituto è il concorso del fatto colposo del danneggiato. Il Tribunale lo aveva escluso, ritenendo la materia regolata in modo autonomo e derogatorio dal decreto sui servizi di pagamento. La Corte segue una strada diversa, come si vedrà nel paragrafo successivo.
Il principio guida: bonifici autorizzati sotto truffa e obbligo di protezione della banca
Se l’operazione è autorizzata, la banca risponde comunque? La risposta della Corte è affermativa, ma su un fondamento diverso. Il regime oggettivo degli artt. 11 e 12 non opera: la responsabilità del prestatore va vagliata sul piano dell’adempimento degli obblighi contrattuali, alla stregua dei principi di correttezza e buona fede. Di fronte a un utilizzo oggettivamente anomalo dello strumento di pagamento, tali principi impongono alla banca di intervenire, o di predisporre un meccanismo che intervenga automaticamente, per bloccare in via provvisoria le disposizioni a tutela del cliente.
La Corte rileva incoerenza nel ragionamento di primo grado: il Tribunale aveva escluso l’applicabilità dell’art. 11 perché le operazioni erano autorizzate, ma poi aveva applicato il limite di 50 euro dell’art. 12, comma 3, che si riferisce anch’esso alle operazioni non autorizzate. Le due premesse non stanno insieme. Il concorso di colpa va quindi misurato in concreto, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c..
La decisione e il ragionamento della Corte
Il dispositivo accoglie in parte l’appello e riforma la sentenza di primo grado. La Corte accerta il pari grado di responsabilità delle parti quanto ai nove bonifici ordinari e condanna la banca a corrispondere al correntista [OMISSIS], in luogo del maggior importo riconosciuto dal Tribunale, previa detrazione delle somme già versate in esecuzione della sentenza impugnata. Le spese dei due gradi sono compensate per metà, con condanna della banca a rimborsare la restante quota. Il thema decidendum si restringe, dunque, ai soli bonifici ordinari.
Sul versante della banca, il ragionamento poggia su più elementi. Il cliente aveva disposto in mezz’ora nove bonifici di rilevante importo, verso quattro conti apparentemente intestati a lui stesso, tre presso un altro istituto e uno presso la banca medesima, così da svuotare il conto senza alcuna apparente ragione. Già questo, di per sé, integrava un’operatività anomala. La possibilità dell’intervento era concreta: le condizioni contrattuali consentivano alla banca un giorno per eseguire i bonifici ordinari, ne erano trascorse circa dieci ore dall’ordine all’esecuzione, e l’automazione dei sistemi, invocata dalla banca, rende esigibile un avviso automatico con blocco provvisorio fino a conferma. La Corte osserva che un simile meccanismo ha costo e impatto minimi, non pregiudica l’efficienza dei pagamenti e ne accresce l’affidabilità, perché il dubbio si scioglierebbe in tempi brevissimi, avendo il cliente in mano lo smartphone con cui ha disposto i pagamenti. I cinque bonifici istantanei restano invece fuori dalla responsabilità della banca, non essendo possibile alcun intervento.
Sul versante del correntista, la Corte parte da un dato: la sua colpa è certa, perché riconosciuta dal Tribunale e non contestata dall’appellato, che si è limitato a chiedere la conferma della sentenza. Quanto alla gravità, il Collegio valorizza il fatto che egli e il figlio, entrambi avvocati, avevano dato riscontro per l’intero pomeriggio a un SMS apparentemente proveniente da un gestore estraneo ai loro rapporti. Il correntista aveva poi assecondato le indicazioni del sedicente operatore senza avvertire dubbi e senza sentire la necessità di chiamare direttamente la propria banca. In serata aveva disposto i quattordici bonifici, pur dopo episodi pomeridiani che avrebbero dovuto turbare la sua serenità.
Bilanciati i due contributi causali, la Corte li ritiene di pari grado. Il criterio adottato è chiaro: la colpa del cliente non viene assorbita in una franchigia forfettaria, ma pesa in concreto sul risarcimento.
Le conseguenze pratiche sono evidenti per chi assiste correntisti truffati. Il regime di rimborso quasi integrale delle operazioni non autorizzate non è invocabile quando il cliente ha eseguito personalmente i bonifici con autenticazione forte. Resta però aperta la via contrattuale, fondata sull’anomalia dell’operatività e sull’omesso intervento preventivo, con la consapevolezza che il concorso di colpa del cliente inciderà sul quantum. Per gli intermediari, la pronuncia indica un onere di predisporre controlli automatici di anomalia sulle disposizioni ordinarie, capaci di avvisare il cliente e sospendere l’operazione fino a conferma.
