Cartolarizzazione dei crediti: guida completa alla normativa e alle funzioni in Italia

Cartolarizzazione dei crediti: guida completa alla normativa e alle funzioni in Italia

La cartolarizzazione dei crediti rappresenta una delle innovazioni finanziarie più significative degli ultimi decenni, che ha profondamente influenzato il panorama economico e giuridico sia a livello nazionale che internazionale. Questa complessa operazione finanziaria, di origine anglosassone, ha trovato terreno fertile anche nell’ordinamento italiano, dove è stata oggetto di una regolamentazione specifica e articolata.

La cartolarizzazione, nella sua essenza, consiste nella cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, da parte di un soggetto denominato “originator” ad una società appositamente costituita, nota come società veicolo o Special Purpose Vehicle (SPV). Quest’ultima, a sua volta, emette titoli destinati ad essere collocati presso investitori, al fine di finanziare l’acquisto dei crediti stessi. La disciplina fondamentale di questa operazione è contenuta nella Legge 30 aprile 1999, n. 130, che ha fornito il quadro normativo di riferimento per lo sviluppo di questo strumento finanziario nel contesto italiano.

La struttura di un’operazione di cartolarizzazione si articola tipicamente in diverse fasi. In primo luogo, il titolare di un portafoglio di crediti (l’originator) procede alla cessione degli stessi a titolo oneroso alla società veicolo. Questa cessione rappresenta il nucleo centrale dell’intera operazione, in quanto permette di trasformare attività illiquide (i crediti) in liquidità immediata. Successivamente, la società veicolo emette titoli, comunemente noti come Asset Backed Securities (ABS), che vengono collocati presso investitori istituzionali o professionali. Il ricavato di questa emissione viene utilizzato per finanziare l’acquisto dei crediti ceduti dall’originator. Infine, i flussi finanziari derivanti dalla riscossione dei crediti ceduti vengono destinati in via esclusiva al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale dovuto sui titoli emessi.

Un elemento caratterizzante e di fondamentale importanza nella struttura della cartolarizzazione è la separazione patrimoniale. L’articolo 3, comma 2 della Legge 130/1999 stabilisce infatti che le somme incassate dai debitori ceduti costituiscono un patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società veicolo e da quello relativo ad altre eventuali operazioni. Questa previsione rappresenta una significativa deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale sancito dall’articolo 2740 del Codice Civile, secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. La separazione patrimoniale garantisce una maggiore tutela per gli investitori, isolando i flussi finanziari derivanti dai crediti cartolarizzati da eventuali vicende negative che potrebbero coinvolgere la società veicolo.

La cartolarizzazione assolve a diverse funzioni economiche e finanziarie di rilevante importanza. In primis, essa consente di smobilizzare attivi patrimoniali, permettendo all’originator di ottenere liquidità immediata a fronte della cessione dei crediti. Questo aspetto risulta particolarmente vantaggioso per le imprese che necessitano di risorse finanziarie ma che dispongono di un significativo portafoglio crediti. Inoltre, la cartolarizzazione consente di trasferire il rischio di credito dal cedente ai portatori dei titoli emessi dalla società veicolo, realizzando così una forma di condivisione e diversificazione del rischio.

Per le banche e gli intermediari finanziari, la cartolarizzazione si è rivelata uno strumento particolarmente efficace per la gestione e lo smaltimento dei crediti deteriorati, comunemente noti come Non Performing Loans (NPL). La possibilità di cedere questi crediti attraverso operazioni di cartolarizzazione ha consentito agli istituti di credito di migliorare i propri indici patrimoniali, liberando risorse da destinare a nuove attività di finanziamento dell’economia reale.

Il quadro normativo sulla cartolarizzazione in Italia si è evoluto nel tempo, arricchendosi di nuove disposizioni volte a regolare aspetti specifici dell’operazione e a rispondere alle esigenze emergenti del mercato. Oltre alla già citata Legge 130/1999, che rimane il pilastro fondamentale della disciplina, sono intervenuti nel corso degli anni diversi provvedimenti legislativi che hanno contribuito a plasmare l’attuale assetto regolamentare.

Il Decreto Legge 145/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 9/2014, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina originaria, ampliando le possibilità operative delle società di cartolarizzazione e rafforzando le tutele per gli investitori. Queste modifiche hanno contribuito a rendere lo strumento della cartolarizzazione più flessibile e adatto alle mutevoli esigenze del mercato finanziario.

A livello europeo, un intervento di particolare rilevanza è stato il Regolamento UE 2017/2402, noto come Securitisation Regulation, successivamente modificato dal Regolamento UE 2121/557 del 2021. Questo provvedimento ha delineato un quadro regolamentare uniforme a livello europeo, con l’obiettivo di armonizzare le discipline nazionali e promuovere un mercato delle cartolarizzazioni più trasparente e sicuro. L’introduzione di regole comuni ha contribuito a rafforzare la fiducia degli investitori e a facilitare le operazioni transfrontaliere.

Un’innovazione significativa nel panorama normativo italiano è stata l’introduzione dell’articolo 7.1 nella Legge 130/1999, avvenuta con la Legge 96/2017. Questa disposizione disciplina specificamente le operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati realizzate da banche e intermediari finanziari. L’intervento legislativo ha inteso fornire strumenti più efficaci per affrontare il problema dei crediti non performanti nel sistema bancario, consentendo una gestione più flessibile e dinamica di queste posizioni.

La disciplina della cartolarizzazione presenta alcune peculiarità rispetto alla normativa ordinaria sulla cessione dei crediti, volte a semplificare e rendere più efficiente il processo. Una delle caratteristiche più rilevanti è l’assenza dell’obbligo di notifica della cessione al debitore ceduto, sostituita dalla pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale. Questa semplificazione procedurale consente di realizzare operazioni di cartolarizzazione su larga scala, coinvolgendo un numero elevato di crediti, senza dover affrontare i costi e le complessità legate alle notifiche individuali.

L’efficacia della cessione nei confronti dei terzi è assicurata dalla suddetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che introduce una presunzione di conoscenza dell’avvenuta cessione. Questa previsione è stata confermata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 15622/2017 ha chiarito come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco introduca una presunzione assoluta di conoscenza dell’operazione, superando eventuali contestazioni del debitore sull’efficacia traslativa.

Un altro aspetto peculiare della disciplina riguarda il trasferimento delle garanzie accessorie al credito. Nella cartolarizzazione, le garanzie, inclusa l’ipoteca, si trasferiscono automaticamente al cessionario senza necessità di annotazione. Questa previsione, contenuta nell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), semplifica notevolmente il processo di cessione, evitando le formalità e i costi associati al trasferimento delle garanzie secondo le regole ordinarie.

Le operazioni di cartolarizzazione spesso si realizzano attraverso la cessione di crediti in blocco, disciplinata dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario. Questa norma semplifica i trasferimenti di rapporti giuridici “individuabili in blocco” tra soggetti vigilati, consentendo di realizzare operazioni su larga scala con maggiore efficienza. La cessione in blocco si caratterizza per la possibilità di trasferire un insieme di crediti identificati sulla base di criteri predeterminati, senza necessità di una specificazione analitica di ciascun rapporto ceduto.

Nel corso degli ultimi anni, il legislatore è intervenuto più volte sulla disciplina della cartolarizzazione, introducendo importanti novità volte a rendere lo strumento più flessibile e adatto alle esigenze del mercato. Tra le innovazioni più significative, si segnala la possibilità per le società veicolo di concedere finanziamenti ai debitori ceduti per favorirne il ritorno in bonis. Questa previsione, contenuta nell’articolo 7.1 della Legge 130/1999, mira a facilitare il recupero dei crediti deteriorati, consentendo una gestione più attiva e dinamica delle posizioni problematiche.

Un’altra innovazione rilevante è stata l’introduzione della facoltà per le società di cartolarizzazione di acquisire o sottoscrivere azioni, quote o altri strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti ceduti. Questa possibilità, prevista in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice Civile, offre maggiore flessibilità nella gestione dei crediti problematici, consentendo di partecipare attivamente ai processi di ristrutturazione e risanamento delle imprese debitrici.

Di particolare interesse è anche l’introduzione delle cosiddette “Real Estate Owned Company” (ReoCo), disciplinate dall’articolo 7.1, comma 4 della Legge 130/1999. Queste società hanno la funzione specifica di acquistare, gestire e valorizzare gli immobili e altri beni posti a garanzia dei crediti cartolarizzati. L’introduzione delle ReoCo risponde all’esigenza di gestire in modo più efficiente le garanzie immobiliari associate ai crediti deteriorati, consentendo una migliore valorizzazione di questi asset e, di conseguenza, un potenziale incremento dei recuperi.

Un’ulteriore evoluzione della disciplina ha riguardato l’estensione del regime della cartolarizzazione alle operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento (subpartecipation) al cedente da parte della società veicolo. Questa previsione amplia ulteriormente le possibilità operative nell’ambito delle cartolarizzazioni, offrendo nuovi strumenti per la gestione e il trasferimento del rischio di credito.

La cartolarizzazione, pur rappresentando uno strumento finanziario di grande utilità, non è esente da criticità e rischi. La crisi finanziaria globale del 2008 ha evidenziato come un uso eccessivo e poco prudente di questo strumento possa contribuire a generare instabilità nel sistema finanziario. In particolare, la cartolarizzazione di crediti di bassa qualità e la creazione di strutture finanziarie eccessivamente complesse hanno sollevato preoccupazioni circa la trasparenza e la valutazione del rischio associato a questi prodotti.

In risposta a queste criticità, sia a livello nazionale che europeo, sono state introdotte norme più stringenti in materia di trasparenza, due diligence e retention del rischio. Il Regolamento UE 2017/2402, ad esempio, ha imposto l’obbligo per l’originator di mantenere un interesse economico netto non inferiore al 5% nell’operazione di cartolarizzazione, al fine di allineare gli interessi tra cedente e investitori e promuovere una più accurata valutazione del rischio.

Nonostante le sfide e i rischi associati, la cartolarizzazione rimane uno strumento finanziario di grande rilevanza, capace di offrire soluzioni innovative per la gestione del capitale e del rischio di credito. In particolare, nel contesto italiano, la cartolarizzazione ha giocato un ruolo fondamentale nel processo di riduzione dei crediti deteriorati nel sistema bancario, contribuendo a migliorare la stabilità e l’efficienza del settore finanziario.

In conclusione, la cartolarizzazione dei crediti si configura come uno strumento finanziario complesso ma flessibile, in grado di rispondere alle esigenze di liquidità e di gestione del rischio di credito degli operatori economici, in particolare nel settore bancario e finanziario. Il quadro normativo, in costante evoluzione, mira a bilanciare le esigenze di semplificazione operativa con quelle di tutela degli investitori e stabilità del sistema finanziario. La sfida per il futuro sarà quella di continuare a sviluppare questo strumento in modo sostenibile e responsabile, sfruttandone le potenzialità positive senza comprometterne la sicurezza e la trasparenza.

L’evoluzione della disciplina della cartolarizzazione riflette la costante necessità di adattamento del sistema finanziario alle mutevoli condizioni economiche e alle nuove sfide che emergono nel mercato globale. In questo senso, è probabile che nei prossimi anni assisteremo a ulteriori innovazioni normative e operative in questo campo, volte a rendere lo strumento sempre più efficace e sicuro. La cartolarizzazione continuerà quindi a giocare un ruolo centrale nelle strategie finanziarie delle imprese e degli intermediari, contribuendo alla fluidità e all’efficienza dei mercati dei capitali.

Avv. Cosimo Montinaro

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