Cessione crediti: la pubblicazione in Gazzetta deve indicare dettagliatamente quelli inclusi

Cessione crediti: la pubblicazione in Gazzetta deve indicare dettagliatamente quelli inclusi

La recente sentenza dell’11.07.2022 Tribunale di Milano ha confermato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione di crediti in blocco non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito da parte del cessionario.

In particolare, il Tribunale ha ribadito che l’avviso di pubblicazione deve contenere informazioni sufficientemente dettagliate per consentire di individuare senza incertezze i crediti che sono stati oggetto di cessione.

Nel caso di specie, le società intervenute avevano prodotto all’udienza un avviso di pubblicazione in Gazzetta che indicava genericamente l’oggetto della cessione, ossia “crediti derivanti da contratti di finanziamento, carte di credito, prestiti personali e garanzie“.

Il Tribunale ha ritenuto che tali informazioni non fossero sufficienti a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione.

Infatti, l’avviso di pubblicazione non specificava, ad esempio, l’importo del credito, la data di erogazione, la tipologia di contratto di finanziamento o la persona del debitore ceduto.

Il Tribunale ha quindi concluso che le società intervenute non avevano fornito la prova della titolarità del credito e ha rigettato la loro domanda.

La sentenza del Tribunale di Milano è conforme alla giurisprudenza di legittimità, che ha già stabilito che l’avviso di pubblicazione in Gazzetta non può essere considerato una prova documentale della titolarità del credito da parte del cessionario.

Infatti, la pubblicazione in Gazzetta ha una funzione meramente informativa, e non è sufficiente a dimostrare che la cessione del credito sia stata effettivamente perfezionata.

Pertanto, l’asserito cessionario ha l’onere di fornire la prova della titolarità del credito con documenti idonei, quali i contratti di cessione e l’elenco dei crediti allegato a ciascuno.

Questi documenti devono contenere informazioni sufficienti a consentire di individuare senza incertezze i crediti che sono stati oggetto di cessione.

le sentenze della cassazione

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, abbia anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (così, Cass., ord., 5 novembre 2020 n. 24798; nello stesso senso, già Cass., 2 marzo 2016 n. 4116).

«Gli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB […] rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell’art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell’art. 58 comma 4 […], sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito» (così Cass., ord., 28 febbraio 2020 n. 5617).

Avv. Cosimo Montinaro

Contatta lo Studio

.

Torna in alto