Cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB: difetto di legittimazione della banca che non produce il contratto di cessione
La cessione dei crediti in blocco, disciplinata dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario (TUB), rappresenta una pratica finanziaria sempre piΓΉ diffusa nel panorama giuridico italiano. Questa operazione consente ai creditori di cedere una pluralitΓ di crediti in una singola transazione, offrendo loro l’opportunitΓ di liberare liquiditΓ in tempi brevi. In questo articolo, esploreremo la normativa relativa alla cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, nonchΓ© le principali sentenze della Cassazione che ne hanno delineato gli aspetti giuridici fondamentali.
Definizione e presupposti
La cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB Γ¨ un’operazione di compravendita di crediti, attraverso la quale un creditore trasferisce a un terzo soggetto una pluralitΓ di crediti nei confronti di debitori identificati. Questa pratica richiede l’esistenza di una pluralitΓ di crediti omogenei, cioΓ¨ aventi le stesse caratteristiche essenziali, come l’oggetto, il titolare e la natura giuridica. La cessione deve essere documentata da un atto scritto, che puΓ² essere una scrittura privata autenticata o un atto pubblico.
La normativa dell’art. 58 TUB
L‘articolo 58 del TUB regola specificamente la cessione dei crediti in blocco. Secondo la disposizione, il debitore del credito ceduto puΓ² opporsi al pagamento al cessionario solo se il credito risulta non ancora scaduto o se sussistono cause di invaliditΓ o inefficacia della cessione. Inoltre, il cessionario deve notificare al debitore la cessione, al fine di rendere opponibile la cessione agli altri creditori del debitore. L’articolo 58 TUB offre quindi una protezione sia al cessionario che al debitore, stabilendo regole chiare per l’operazione di cessione dei crediti in blocco.
Cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB: difetto di legittimazione della banca che non produce il contratto di cessione
La Cassazione ha affrontato diverse questioni relative alla cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, fornendo importanti chiarimenti sull’interpretazione e l’applicazione della normativa.
La Cassazione, con sentenza n. 22268/2018, ha statuito che: βla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sΓ¬ la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova lβesistenza di questβultima, giacchΓ© una cosa Γ¨ lβavviso della cessione β necessario ai fini della efficacia della cessione β unβaltra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenutoβ.
La pubblicazione dellβavviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, pertanto, solo la cessionaria dal notificare la cessione del credito al titolare del debito ceduto e a nullβaltro.
Con Sentenza n. 2780/2019 la Corte di Cassazione ha addirittura richiesto la produzione in giudizio del contratto di cessione in originale.
Numerosa giurisprudenza di merito ha dato seguito al suddetto orientamento.
Il Tribunale di Rimini con ordinanza del 27.02.2020 ha affermato che la mancanza della certezza documentale che un credito sia stato ceduto produce lβeffetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della opposta.
Sul caso di specie si Γ¨ pronunciata anche recentemente il Tribunale di Spoleto (Trib. Spoleto, 6 settembre 2021) il quale ha accolto lβopposizione e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo, al termine di un approfondimento βmonograficoβ, fondata lβeccezione di carenza di legittimazione attiva, in capo alla societΓ asseritamente creditrice, formulata dallβopponente. Il giudice umbro rileva come, secondo un primo orientamento (ormai residuale), lβallegazione dellβavviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dellβart. 58, comma 2, TUB, sia bastevole per comprovare, in giudizio, lβavvenuto trasferimento del credito in favore del soggetto cessionario, a condizione che tale avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco.
Senza soluzione di continuitΓ , una parte della giurisprudenza ha statuito che Β«[…] una cosa Γ¨ lβavviso della cessione β necessario ai fini dellβefficacia della cessione β unβaltra Γ¨ la prova dellβesistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenutoβ (V. Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780), e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito.
In base a una valutazione βpiΓΉ rigorosaβ, la prova della titolaritΓ del credito transita necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione; non basterebbe la dichiarazione della cessionaria contenente lβelenco delle posizioni cedute, individuate con codici numerici.
Pertanto, la sola produzione in giudizio dellβestratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale Γ¨ stata data notizia dellβavvenuta operazione di cartolarizzazione, ma nel quale non sono state fornite indicazioni, non Γ¨ sufficiente a provare la legittimazione ad agire della banca (V. Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780).
Il Tribunale di Rimini con ordinanza del 27.02.2020 ha affermato che la mancanza della certezza documentale che un credito sia stato ceduto produce lβeffetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della banca.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che βin caso di contestazione della titolaritΓ del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB non Γ¨ sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtΓΉ di unβoperazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha lβonere di dimostrare lβinclusione del credito oggetto di causa nellβoperazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non lβabbia esplicitamente o implicitamente riconosciutaβ (Cass. n. 24551/2020).
