Trib. Treviso, Sez. I civile, n. 797/2026: condannata la compagnia assicuratrice al pagamento dell’indennizzo per morte del conducente nonostante le concause sopravvenute.
Quando un assicurato muore in ospedale diciassette giorni dopo un incidente stradale, e la cartella clinica documenta una sepsi come causa del decesso, la compagnia assicuratrice può rifiutare l’indennizzo sostenendo che la morte non è conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio? Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 797/2026, risponde negativamente, con argomentazioni che muovono da una lettura rigorosa del nesso causale nelle polizze infortuni conducente. Il nesso causale tra sinistro stradale e decesso non è interrotto dalla presenza di patologie preesistenti né dall’infezione ospedaliera contratta durante la degenza resa necessaria dalle lesioni traumatiche. La pronuncia affronta altresì tre ulteriori questioni praticamente ricorrenti nel contenzioso assicurativo: la validità della comunicazione della variazione del veicolo assicurato effettuata all’agenzia, l’efficacia della proroga normativa Covid-19 sulla validità delle patenti di guida, e i limiti dell’obbligo di comunicazione dell’aggravamento del rischio quando la polizza copra conducenti di qualsiasi età.
La vicenda processuale
La vicenda prende avvio da un sinistro stradale avvenuto nell’ottobre [OMISSIS] in provincia di Treviso. Il conducente di un’autovettura perdeva il controllo del mezzo – una Fiat Sedici – impattando contro una parete rocciosa. A bordo si trovava anche la moglie. Entrambi venivano ricoverati con prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Conegliano. Il conducente decedeva diciassette giorni dopo il sinistro.
La moglie aveva stipulato negli anni precedenti una polizza infortuni circolazione-ritiro patente con una compagnia assicuratrice, con copertura in caso di morte del conducente pari a [OMISSIS] e rinnovo annuale. Nel gennaio [OMISSIS] aveva comunicato all’agenzia la variazione del veicolo assicurato, passando dalla Lancia Y originariamente indicata in polizza alla Fiat Sedici poi coinvolta nel sinistro.
A seguito del decesso, i congiunti del de cuius – eredi e beneficiari della polizza – inoltravano richiesta di liquidazione dell’indennizzo. La compagnia rifiutava, sostenendo che non fosse stata comunicata alcuna variazione di targa. Seguiva la fase stragiudiziale – con diffida e tentativo di mediazione cui la compagnia non aderiva – e quindi l’instaurazione del giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
In corso di causa, la compagnia convenuta moltiplicava le eccezioni rispetto all’unica originariamente sollevata in via stragiudiziale: tardiva denuncia del sinistro, guida con patente scaduta, assenza di nesso causale tra il sinistro e il decesso, mancata comunicazione dell’aggravamento del rischio derivante dall’età e dalle patologie del conducente. Il giudice disponeva la conversione al rito ordinario e l’espletamento di una CTU medico legale. Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda, condannando la compagnia al pagamento dell’indennizzo contrattuale di [OMISSIS] oltre alle spese legali stragiudiziali di [OMISSIS], con rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La controversia ruota attorno alla disciplina del contratto di assicurazione contro i danni e, in particolare, alle condizioni di operatività della garanzia nelle polizze infortuni conducente. L’art. 1913 c.c. impone all’assicurato l’obbligo di dare avviso del sinistro all’assicuratore entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità. L’art. 1915 c.c. prevede la perdita o la riduzione dell’indennizzo in caso di violazione dolosa o colposa di tale obbligo. L’art. 1898 c.c. disciplina l’obbligo di comunicare all’assicuratore le circostanze che aggravano il rischio, con possibilità per l’assicuratore di recedere dal contratto o richiedere un premio più elevato quando l’aggravamento sia tale che, se conosciuto al momento della conclusione del contratto, avrebbe influito sul suo consenso. Il tutto si intreccia con le condizioni di polizza che, come di consueto nelle coperture infortuni conducente, richiedono che la morte sia conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio e che il conducente sia munito di regolare titolo abilitante alla guida.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il nodo centrale della controversia è la nozione di causa diretta ed esclusiva dell’infortunio nelle polizze infortuni, e il suo rapporto con le concause preesistenti o sopravvenute. Le condizioni di polizza prevedevano, in linea con la prassi di mercato, che l’indennizzo fosse dovuto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, con la precisazione che, se al momento del sinistro l’assicurato non fosse stato fisicamente integro e sano, sarebbero state indennizzabili solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente intera e sana.
Questa clausola – strutturata sul modello del cosiddetto “criterio della persona sana” – impone al giudice di valutare se le lesioni riscontrate siano riconducibili causalmente all’infortunio indipendentemente dalle condizioni preesistenti dell’assicurato. La valutazione si complica quando nella sequenza causale che ha condotto al decesso si inseriscano eventi sopravvenuti – come nel caso di specie un’infezione ospedaliera contratta durante la degenza. La questione è se tali eventi sopravvenuti interrompano il nesso causale o debbano invece essere considerati concause non escludenti l’indennizzabilità.
La risposta della giurisprudenza – condivisa dal Tribunale trevigiano – è che l’infezione contratta in ospedale nel corso di cure rese necessarie dall’infortunio non integra una causa autonoma sopravvenuta capace di interrompere il nesso causale con il sinistro. Ciò a maggior ragione quando le condizioni generali di polizza escludano dall’assicurazione solo gli infortuni causati da «operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio»: una clausola che, a contrario, conferma l’indennizzabilità delle conseguenze delle cure rese necessarie proprio dall’infortunio.
Il principio guida: nesso causale, concause e polizze infortuni conducente
Il principio che emerge dalla sentenza è di rilevante applicabilità pratica: nelle polizze infortuni conducente, il nesso causale tra sinistro e decesso non è interrotto né dalle patologie preesistenti dell’assicurato né dall’infezione ospedaliera sopravvenuta, quando quest’ultima sia conseguenza delle cure rese necessarie dalle lesioni traumatiche. La causa iniziale della sequenza che porta al decesso rimane il trauma da sinistro; la sepsi sopravvenuta durante la degenza costituisce al più una concausa non autonoma.
Il CTU nominato dal Tribunale ha chiarito – con argomentazione che il giudice ha integralmente recepita – che le lesioni riportate nel sinistro (trauma cranico, pneumotorace, frattura lussazione coxo-femorale, contusione renale) si erano verificate indipendentemente dalle patologie preesistenti. Quanto alla terapia anticoagulante in corso al momento del sinistro – addotta dalla compagnia come possibile concausa aggravante delle emorragie cerebrali – il CTU ne ha escluso il ruolo causale rilevante, rilevando che gli esami ematochimici documentavano valori di coagulazione sostanzialmente normali e che l’effetto anticoagulante del farmaco si esaurisce in uno o due giorni di mancata assunzione.
Ma cosa succede quando il certificato di morte indica la sepsi come causa iniziale del decesso? Il CTU ha spiegato che la scheda ISTAT era compilata erroneamente: la causa iniziale, in senso medico-legale, non può essere la sepsi – che è evento successivo – ma le lesioni traumatiche da sinistro. L’infezione da Klebsiella contratta durante il ricovero è una concausa sopravvenuta, non la causa originante la sequenza mortale.
La decisione e il ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ha percorso le eccezioni della compagnia una per una, smontandole con argomentazioni distinte.
Sull’eccezione relativa alla mancata comunicazione della variazione di targa – l’unica sollevata in via stragiudiziale, circostanza che il giudice ha esplicitamente valorizzato – la documentazione prodotta dagli attori dimostrava che la variazione era stata comunicata all’agenzia nel gennaio [OMISSIS], con decorrenza dallo stesso giorno. Il veicolo coinvolto nel sinistro era quindi quello coperto dalla polizza al momento del fatto. Eccezione rigettata.
Sulla tardiva denuncia del sinistro, la tesi della compagnia – secondo cui la prima comunicazione sarebbe avvenuta solo nel giugno [OMISSIS], otto mesi dopo l’incidente – è stata smentita dalla denuncia datata ottobre [OMISSIS] prodotta dagli attori, redatta su carta intestata dell’agenzia e recante già il numero di pratica assegnato dalla compagnia. Circostanza quest’ultima che, da sola, confutava l’assunto che si trattasse della prima segnalazione. Eccezione rigettata.
Sulla patente scaduta, il ragionamento del Tribunale è lineare e ben fondato. La patente del conducente era formalmente scaduta nell’aprile [OMISSIS], ma il Regolamento UE 2020/698 aveva prorogato di sette mesi la validità dei titoli abilitativi in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto [OMISSIS]. A ciò si aggiungeva la proroga disposta dall’art. 103, co. 2, del d.l. 18/2020 (c.d. Cura Italia), convertito con modificazioni dalla l. 27/2020, che aveva esteso la validità di tutti i titoli abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio [OMISSIS] e il 31 marzo [OMISSIS] fino a novanta giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza – quindi fino al giugno [OMISSIS]. La patente era pertanto valida al momento del sinistro dell’ottobre [OMISSIS]. Eccezione rigettata.
Sull’aggravamento del rischio per età e condizioni di salute del conducente, il Tribunale ha valorizzato due elementi testuali delle condizioni di polizza: l’assenza di un elenco dei soggetti abilitati alla guida e – decisivamente – la clausola che prevedeva espressamente la copertura per «assicurati di qualsiasi età». Una polizza che non discrimina in base all’età non può coerentemente sostenere che il cambiamento di conducente verso un soggetto più anziano costituisca aggravamento del rischio comunicabile. L’art. 1898 c.c. presuppone che la circostanza sopravvenuta sia tale che, se conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe influito sul consenso dell’assicuratore o sull’entità del premio: condizione non integrata quando la clausola contrattuale esclude espressamente l’età come criterio di differenziazione della copertura.
Sul nesso causale tra sinistro e decesso, il Tribunale ha recepito integralmente le conclusioni del CTU, ritenendole logiche, congruamente motivate e non efficacemente contrastate dalle osservazioni del CTP di parte convenuta. Il percorso argomentativo è stato sopra illustrato.
Per le spese legali stragiudiziali, il Tribunale ha riconosciuto il rimborso di [OMISSIS] applicando il principio affermato da Cass., S.U., n. 16990 del 10/07/2017: le spese di assistenza legale pre-contenziosa hanno natura di danno emergente e sono rimborsabili quando la loro utilità, valutata ex ante, sia concreta – come nel caso di diffida e tentativo di mediazione che avrebbero potuto evitare il giudizio.
La domanda ex art. 96 c.p.c. è stata invece rigettata. Il Tribunale, pur riconoscendo la totale infondatezza delle difese della compagnia, ha escluso la sussistenza di un abuso del processo in senso proprio, mancando elementi per ritenere che la resistenza in giudizio fosse animata da fini dilatori o da intenti strumentali eccedenti la normale funzione del processo.
