Il Tribunale di Torino, con sentenza del 14 ottobre 2024, ha affrontato un’importante questione in materia di divisione ereditaria, focalizzandosi sui criteri di ripartizione dei saldi di conti correnti e libretti postali cointestati tra la defunta e gli eredi. Applicando il principio della Cassazione sulla disciplina dei rapporti interni tra correntisti, il Tribunale ha stabilito che nei conti cointestati la quota caduta in successione è pari al 50%, salvo prova contraria sulla provenienza esclusiva delle somme. La decisione fornisce importanti chiarimenti operativi sulla ricostruzione dell’asse ereditario in presenza di conti correnti e depositi cointestati.
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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia nasce dalla successione di una donna deceduta nel dicembre 2015, che ha lasciato come eredi i tre figli. L’asse ereditario comprendeva diversi rapporti bancari e postali, alcuni dei quali cointestati tra la defunta e uno dei figli. In particolare, erano presenti libretti postali con saldi attivi, buoni fruttiferi postali e conti correnti sia in Italia che in Spagna. La peculiarità del caso risiede nella presenza di numerosi rapporti cointestati, circostanza che ha reso necessario stabilire quale quota di tali rapporti dovesse effettivamente considerarsi caduta in successione.
Uno dei fratelli ha citato in giudizio gli altri due coeredi, chiedendo la ricostruzione dell’asse ereditario e la divisione dei beni. La questione principale ha riguardato la determinazione delle quote dei saldi dei conti correnti e libretti postali cointestati da considerare come facenti parte dell’asse ereditario, nonché la ripartizione delle somme tra gli eredi.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il Tribunale ha fondato la propria decisione sul principio fondamentale espresso dalla Cassazione (sent. n. 29324/2021) secondo cui nei conti correnti cointestati, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298 comma 2 c.c. Secondo tale norma, nei rapporti interni tra cointestatari, debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.
La Suprema Corte ha chiarito che questa presunzione di parità delle quote può essere superata mediante la prova contraria circa la provenienza e la titolarità esclusiva del denaro in capo a uno solo dei cointestatari del conto (Cass. n. 18540/2013). Questo principio risulta particolarmente rilevante in materia successoria, dove occorre determinare quale parte del saldo dei conti cointestati debba effettivamente considerarsi caduta in successione.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Torino ha applicato questi principi stabilendo che, in assenza di prova contraria sulla provenienza esclusiva delle somme, per i rapporti cointestati tra la de cuius e uno degli eredi la quota caduta in successione è pari al 50% del saldo. Questo criterio è stato applicato sistematicamente a tutti i rapporti cointestati presenti nell’asse ereditario.
In particolare, il Tribunale ha considerato come facenti parte dell’asse ereditario:
- Il 50% dei saldi dei libretti postali cointestati
- Il 50% dei buoni fruttiferi postali cointestati
- L’intero saldo dei conti correnti intestati esclusivamente alla defunta
Questa ricostruzione ha permesso di determinare con precisione l’asse ereditario da dividere tra i tre eredi, ciascuno per la quota di un terzo.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Nei rapporti tra i correntisti opera dunque la presunzione di cui all’art. 1298 c.c., che è superabile mediante la prova contraria circa la provenienza e la titolarità esclusiva del denaro in capo a uno solo dei cointestatari del conto.