📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto condominiale – Risarcimento danni
- Oggetto: Opere condominiali su proprietà esclusiva – Quantificazione danno da minusvalore
- Normativa: artt. 115, 116, 132 co. 1 n. 4, 360 co. 1 nn. 4-5 c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. n. 200/2021, Cass. n. 36368/2021
- Parole chiave: CTU percipiente, discostamento motivato, consulenza tecnica, sindacato legittimità, motivazione adeguata
Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica percipiente può disattenderne le risultanze, ma solo motivando sugli elementi di valutazione adottati e sui profili probatori utilizzati, specificando le ragioni del discostamento dalle conclusioni del CTU.
La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza del gennaio 2026, ha rigettato il ricorso di una condomina che contestava la riduzione del danno operata dai giudici di merito rispetto alla stima del consulente tecnico d’ufficio. Il caso riguardava opere condominiali su proprietà esclusiva, con il CTU che aveva quantificato un danno superiore al 10% del valore immobiliare. La Suprema Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sul discostamento dalla CTU percipiente si limita alla verifica dell’adeguatezza motivazionale, senza poter riesaminare il merito delle valutazioni fattuali.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Distinzione tra consulenza tecnica percipiente (accertamento fatti) e consulenza valutativa, con diverso onere motivazionale in caso di discostamento dalle conclusioni peritali
- Limiti del sindacato di legittimità sul discostamento dalle risultanze della CTU: verifica dell’adeguata motivazione, esclusione del riesame del merito delle valutazioni di fatto
- Applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. alle valutazioni tecniche: l’onere di contestazione attiene ai fatti, non alla componente valutativa del CTU
- Inammissibilità delle censure ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. (omesso esame fatto decisivo) in presenza di doppia conforme tra giudici di merito
- Vizio di motivazione apparente ex art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c. nel discostamento dalle conclusioni peritali: necessità di motivazione autonoma, non per relationem
- Distinzione tra danno al valore dell’immobile e danno al decoro dell’edificio nella quantificazione del pregiudizio da opere condominiali su proprietà esclusiva
