Divorzio e assegno unico universale: la Suprema Corte sancisce il pagamento integrale al genitore collocatario – Corte di Cassazione 2025

Nel panorama giuridico italiano, una recente pronuncia della Suprema Corte ha apportato significativi chiarimenti in merito alla complessa questione dell’attribuzione dell’assegno unico universale in caso di genitori separati o divorziati. La vicenda prende le mosse da un caso di divorzio in cui, nonostante l’affidamento condiviso del figlio minore, il Tribunale aveva disposto il collocamento prevalente presso la madre e l’attribuzione integrale a quest’ultima dell’assegno unico universale. Tale decisione, confermata dalla Corte d’Appello, era stata impugnata dal padre che riteneva illegittima l’attribuzione esclusiva dell’assegno in caso di affidamento condiviso. La controversia giunge fino alla Cassazione, chiamata a stabilire se, in assenza di un accordo tra genitori, l’assegno unico universale debba essere necessariamente suddiviso al 50% tra i genitori anche in caso di collocamento prevalente presso uno di essi. La questione assume particolare rilevanza pratica per le numerose famiglie separate con figli, poiché incide direttamente sulle modalità di gestione del sostegno economico destinato ai minori. La Corte di Cassazione, con una decisione che funge da orientamento per i tribunali di merito, ha stabilito che l’interpretazione corretta della normativa consente al giudice di attribuire l’assegno unico universale interamente al genitore collocatario, nell’ottica di una semplificazione amministrativa che risponde al preminente interesse del minore. Questa pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza che tende a valorizzare soluzioni pratiche che facilitino la gestione quotidiana delle esigenze dei figli, riconoscendo implicitamente la particolare posizione del genitore che convive stabilmente con il minore e deve provvedere alle sue necessità immediate. Il principio affermato dalla Cassazione nel 2025 rappresenta dunque un importante riferimento per i giudici di merito nella definizione dei provvedimenti economici a favore dei figli in caso di separazione o divorzio.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia giudiziaria trae origine dalla sentenza del Tribunale di Lanciano che, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, aveva disposto l’affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, stabilendo tuttavia il collocamento presso la madre. Contestualmente, il Tribunale aveva assegnato alla madre la casa coniugale e disciplinato le modalità di frequentazione del figlio da parte del padre. Sul versante economico, il giudice di primo grado aveva quantificato in 600 euro mensili il contributo complessivo per il mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non autosufficiente, oltre a un assegno divorzile di 300 euro mensili. Significativamente, il Tribunale aveva attribuito integralmente alla madre l’assegno unico universale, nonostante l’affidamento fosse condiviso. Insoddisfatto della decisione, il padre aveva proposto appello, ottenendo una parziale riforma della sentenza con la riduzione dell’assegno divorzile a 100 euro mensili, ma vedendo confermata la statuizione relativa all’assegno unico universale. Il nodo centrale della controversia giunta in Cassazione riguardava proprio la legittimità dell’attribuzione integrale dell’assegno unico universale al genitore collocatario in caso di affidamento condiviso. Il ricorrente sosteneva che, in base alla normativa vigente, tale beneficio economico dovesse essere suddiviso in parti uguali tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, potendo essere attribuito ad un solo genitore esclusivamente nel caso di affidamento esclusivo. La questione sollevata presentava aspetti di particolare rilevanza, considerando che l’assegno unico universale rappresenta una misura di sostegno fondamentale per le famiglie con figli, introdotta con l’obiettivo di semplificare e potenziare gli interventi a favore della genitorialità. La controversia offriva dunque alla Corte di Cassazione l’opportunità di fornire un’interpretazione autorevole della disciplina normativa, con potenziali ricadute su numerose situazioni familiari caratterizzate dalla separazione dei genitori.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La questione giuridica sottoposta all’esame della Suprema Corte si incentra principalmente sull’interpretazione dell’articolo 6, comma 4, del Decreto Legislativo n. 230/2021, istitutivo dell’assegno unico universale per i figli a carico. La disposizione normativa stabilisce che “l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Il quadro normativo di riferimento si completa con l’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, che riconosce l’assegno ai nuclei familiari con figli, e con l’articolo 5, comma 4, che include tra i componenti familiari anche i genitori separati o divorziati. La questione interpretativa si concentra sulla possibilità di estendere, in via analogica o sistematica, la previsione che attribuisce l’assegno al genitore affidatario esclusivo anche al genitore collocatario in regime di affidamento condiviso.

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