📌 LA VICENDA
- Materia: Contratti bancari – Trasparenza bancaria
- Oggetto: Ambito applicativo art. 119 co. 4 TUB – Distinzione tra documentazione contrattuale e documentazione operazioni – Diritto a copia del contratto
- Normativa: art. 119 co. 4 TUB, art. 117 co. 1 TUB, art. 10 TUB, art. 2220 c.c., art. 2935 c.c., art. 126-quinquies TUB, art. 67-undecies Codice del Consumo
- Giurisprudenza conforme: Cass., n. 11733/1999; Cass., n. 12093/2001; Cass., n. 15669/2007; Cass., n. 35039/2022
- Parole chiave: art. 119 TUB, documentazione contrattuale, singole operazioni bancarie, diritto consegna documenti, prescrizione decennale
Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria relativa agli ultimi dieci anni previsto dall’art. 119 co. 4 TUB si configura come diritto sostanziale limitato alle singole operazioni bancarie ed esclusa la documentazione contrattuale, distinta dalle operazioni in quanto atto costitutivo del rapporto. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2026, ha affrontato la questione della portata oggettiva dell’art. 119 co. 4 TUB in controversia avente ad oggetto decreto ingiuntivo per consegna di contratto bancario del 1998. Una correntista aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la consegna della documentazione contrattuale. La banca ricorreva in Cassazione lamentando che la Corte d’Appello avesse erroneamente ritenuto applicabile l’art. 119 co. 4 TUB anche alla documentazione contrattuale. La Suprema Corte, pur dichiarando inammissibile il ricorso per genericità, ha chiarito il principio secondo cui la documentazione del contratto non è riconducibile alle “singole operazioni” di cui parla la norma, essendo le operazioni bancarie le attività che l’istituto svolge nell’interesse della clientela (raccolta risparmio ed esercizio credito ex art. 10 TUB), mentre il contratto le programma senza identificarsi con esse. Il diritto a copia del contratto deriva dall’art. 117 co. 1 TUB e si esaurisce con la consegna alla stipula.
Massima
“Il diritto del cliente di ottenere dall’istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell’art. 119 t.u.b., si configura come un diritto sostanziale (Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669; Cass. 29 novembre 2022, n. 35039). Tale obbligo copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. 29 novembre 2022, n. 35039, cit.). … Come rettamente osservato dalla Corte di appello, la disposizione non riguarda la documentazione contrattuale in quanto tale. A favore di questa conclusione militano, in effetti, due argomenti. Anzitutto, sul versante dell’esegesi testuale, la documentazione del contratto non è riconducibile a quella delle «singole operazioni» di cui parla la norma. Sono «operazioni» bancarie le attività che l’istituto di credito svolge nell’interesse della clientela, principalmente riconducibili, in base all’art. 10 t.u.b., alla raccolta di risparmio tra il pubblico e all’esercizio del credito. Il contratto bancario programma dette operazioni ma non si identifica con esse. La distinzione tra l’uno e le altre viene chiaramente ad emersione nell’art. 117 t.u.b., nel quale le singole operazioni sono prese in considerazione ai fini dell’eterointegrazione del contratto che sia mancante dell’indicazione dei tassi di interesse o di altre condizioni negoziali, o che rechi, sul punto, una pattuizione nulla: la norma tiene infatti distinti il contratto, che nei casi indicati è affetto da nullità parziale, e le operazioni poste in essere in esecuzione dello stesso, alle quali si applicano gli interessi e le condizioni sostitutivi di cui al comma 7. In secondo luogo, sul piano sistematico, va valorizzata la corrispondenza del termine decennale menzionato dall’ultimo comma dell’art. 119 t.u.b. con quello di conservazione delle scritture contabili, che trova espressione nella previsione dell’art. 2220 c.c. (cfr., ad esempio, in motivazione, la cit. Cass. 29 novembre 2022, n. 35039): in tal senso, il fatto che il cliente possa ottenere copia della documentazione inerente ad operazioni «poste in essere negli ultimi dieci anni» si spiega proprio con il limite temporale antro cui opera l’obbligo della banca di conservare le scritture contabili che sono destinate a documentare le operazioni in discorso.
